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Le emissioni sonore nei luoghi di pubblico spettacolo Adempimenti previsti a carico dei gestori
In attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", è stato emanato il d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", il quale stabilisce i limiti di rumorosità consentiti all'interno di quei locali pubblici caratterizzati da diffusione di musica ad alto volume, a protezione degli avventori dall'esposizione al rumore. Infatti, è ormai noto che l'esposizione prolungata a livelli di rumorosità elevata può causare una progressiva riduzione della capacità uditiva; non a caso tale decreto viene anche definito "decreto discoteche", poiché principalmente rivolto a ridurre i livelli di rumorosità elevati che tipicamente sono presenti all'interno di questi locali, i cui livelli equivalenti (LAeq) raggiungono anche i 110 dB. Tale decreto stabilisce i limiti dei livelli di pressione sonora, ossia 95 dB(A) di livello medio e 102 dB(A) di livello massimo, consentiti nei locali e stabilisce gli obblighi a carico dei gestori in relazione alla verifica di tali livelli generati dagli impianti elettroacustici in dotazione. Sono altresì precisate le modalità con cui i gestori devono eseguire la verifica, per la quale devono avvalersi di un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'Elenco nazionale (ENTECA). Il campo di applicazione di tale decreto, durante questi anni, è stato più volte rivisto, assoggettando, inizialmente, a tale limitazione tutti gli esercizi pubblici, quindi anche quei locali in cui l'impianto elettroacustico veniva impiegato esclusivamente come sottofondo musicale, per poi essere successivamente confinato, attraverso l'art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179, ai soli luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. Il parere del Ministero dell'Ambiente del 30 aprile 2004 ha stabilito che "...qualora l'attività di somministrazione e bevande sia esercitata congiuntamente ad una attività di intrattenimento o svago (sia essa di carattere permanente o temporaneo e avvenga in ambiente chiuso o all'aperto) che preveda l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, l'attività ricade sotto la previsione dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 con la conseguente applicabilità di tutti gli obblighi imposti al gestore". Nella sezione "Pubblicazioni" sono riportate le Linee guida applicative al decreto, un documento redatto dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) allo scopo fornire un supporto all’applicazione dei contenuti della legge. Il documento, è destinato, in particolare, ai TCA che devono eseguire, per conto dei gestori, la verifica dei requisiti acustici delle sorgenti sonore presenti all’interno dei locali.
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