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Ultimo aggiornamento: 18 agosto 2024

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Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

Attività rumorosa in centro abitato

 

 

 

Egregio Lettore/Lettrice,

nell'offrire riscontro alla Sua richiesta, preme voler precisare che gli elementi di seguito presentati sono sviluppati usufruendo delle indicazioni da Lei fornite in merito alla vicenda, ancorché per una valutazione approfondita del caso risulterebbe utile disporre di una rappresentazione generale che Lei potrà trarre da queste prime, ancorché sommarie, indicazioni di seguito espresse.

Partiamo con dire che l'insediamento di una qualsiasi attività produttiva/professionale è principalmente vincolata alle scelte di carattere urbanistico assunte all'interno dello strumento preposto alla gestione del territorio, ossia alle limitazioni previste dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.), il quale individua, per ciascuna porzione di territorio, gli appropriati usi ai quali questa può essere destinata, in accordo con la Classificazione Acustica (ex art. 6, c. 1, lett. a), L.447/95), la quale dovrebbe premunirsi di evitare (ex art. 4, c. 1, lett. a), L.447/95) l'accostamento diretto di aree con classi aventi limiti superiori a 5 dB(A), ossia evitare i c.d. "salti di classe". Ciò per assicurare un ordinato sviluppo del territorio, coerente alle politiche di salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone (ex art. 32 Cost.).

Tale opera di salvaguardia è inoltre esercitata a margine della valutazione espressa nel documento di previsione di impatto acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95) – redatto da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto in ENTECA – che il proponente è tenuto a presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione all'edificazione o all'esercizio dell'attività. Il documento di valutazione acustica è rivolto ad offrire al Comune una rappresentazione dei livelli di rumore generati, oltre ad una descrizione degli eventuali sistemi di contenimento delle emissioni sonore, volti ad assicurare il rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica, o in sua assenza ai valori di accettabilità ex art. 6, d.P.C.M. 01/03/1991, oltreché dei valori limiti differenziali di immissione (ex art. 4, c. 1, d.P.C.M. 14/11/1997) all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore.

La coerente e corretta applicazione di tali utili strumenti predittivi dovrebbe già di per sé costituire un primo e alle volte risolutivo rimedio per scongiurare l'insorgenza di disturbi alla popolazione esposta al rumore, ancorché l'Amministrazione comunale disponga di ampi poteri-doveri nel definire gli opportuni vincoli all'esercizio dell'attività, contemperando gli interessi espressi dalle due contrapposte realtà, quelli della produzione da un lato (ex art. 41 Cost.) e quelli della quiete e della tranquillità dall'altro (ex art. 32 Cost.). Tenuto conto che comunque è sempre prevalente il diritto alla salute come previsto dall'art 41 Cost.

Allorquando i predetti strumenti di gestione amministrativa trovassero riscontro nell'operato del governo locale, l'attività di controllo si limiterebbe a sparuti casi e, comunque, rivolti a contenere gli eccessi conseguenti all'impiego di apparecchi o modalità di esercizio diversi da quelli autorizzati. In ogni caso, l'attività di controllo (ex art. 14, L.447/95) resta in capo al Comune, il quale sarà dapprima chiamato a verificare il corretto iter autorizzativo e, se del caso, adottare in regime di autotutela gli opportuni correttivi integrativi, oltreché decidere se rinviare all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) le verifiche fonometriche. Sulla scorta degli esiti espressi da tali verifiche, il Comune sarà tenuto ad attivare i previsti provvedimenti sanzionatori (ex art. 10, c. 2, L.447/95), nonché quelli ripristinatori (diffida) con i quali disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di Legge.

Qualora l'Amministrazione referente apparisse restia o grava nel riuscire a perseguire l'adozione delle attività di cui compete, pare utile dapprima avviare un consulto con un legale, mediante il quale valutare se risulti opportuno voler usufruire di un rilievo fonometrico di un TCA, oltreché procedere ad un esame dei titoli autorizzativi pendenti e ad un esame di coerenza con gli strumenti urbanistici e la Classificazione Acustica del territorio. Il risultato di tale prioritaria indagine consentirà di disporre degli adeguati elementi per rinviare agli Organi competenti gli opportuni solleciti, richiami e, se del caso, contestazioni, nell'ambito delle responsabilità alle quali questi fanno precipuo riferimento.

Non escluso sul piano civilistico che se tali immissioni sonore sono intollerabili (ex art. 844 Codice Civile) determinano l'invivibilità dell'appartamento e impediscono il riposo ed il vivere quotidiano per i forti e continui rumori ed immissioni sonore moleste, oltre a compromettere la salute, diritto sancito e tutelato dalla Carta Costituzionale – art. 32, e ledono  l'equilibrio psico-fisico e la normale vita quotidiana. Tali immissioni sono illegittime anche per violazione della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e norme correlate per il rumore generato. Osservo anche che il Sindaco ha i poteri, oltre che nelle norme contrattuali violate di concessione dell'esercizio che sta su suolo comunale, anche di quelli derivanti dalle norme di legge tra cui anche il combinato disposto degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificate e ampliate dall’art. 8, comma 1 lett. a) n. 1 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (vedasi anche recente Consiglio di Stato 7101/2024).

In tali situazioni la Giurisprudenza primaria e dominante ritiene esservi una responsabilità anche dell'Ente Amministrativo (Comune) come di recente ha stabilito graniticamente la Corte di Cassazione con sentenza n. 18676/2024 pubblicata il 9 luglio scorso e dalla la Corte di Cassazione con sentenza 14209/2023.

Auspicando di essere riusciti a presentare una quadro della situazione sufficientemente chiaro e utile per la risoluzione del caso da Lei presentato, porgiamo cordiali saluti.

 

 

La Redazione: 18.08.2024

 

 

 

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