Egregio Lettore/Lettrice,
nell'offrire riscontro
alla Sua richiesta, preme voler precisare che gli elementi di seguito
presentati sono sviluppati usufruendo delle indicazioni da Lei fornite
in merito alla vicenda, ancorché per una valutazione approfondita del
caso risulterebbe utile disporre di una rappresentazione generale che
Lei potrà trarre da queste prime, ancorché sommarie, indicazioni di
seguito espresse.
Partiamo con dire che
l'insediamento di una qualsiasi attività produttiva/professionale è
principalmente vincolata alle scelte di carattere urbanistico assunte
all'interno dello strumento preposto alla gestione del territorio, ossia
alle limitazioni previste dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.), il
quale individua, per ciascuna porzione di territorio, gli appropriati
usi ai quali questa può essere destinata, in accordo con la
Classificazione Acustica (ex art. 6, c. 1, lett. a), L.447/95),
la quale dovrebbe premunirsi di evitare (ex art. 4, c. 1, lett.
a), L.447/95) l'accostamento diretto di aree con classi aventi limiti
superiori a 5 dB(A), ossia evitare i c.d. "salti di classe". Ciò per
assicurare un ordinato sviluppo del territorio, coerente alle politiche
di salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone (ex
art. 32 Cost.).
Tale opera di
salvaguardia è inoltre esercitata a margine della valutazione espressa
nel documento di previsione di impatto acustico (ex art. 8, c. 4,
L.447/95) – redatto da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto
in ENTECA – che il proponente è tenuto a presentare a corredo
dell'istanza di autorizzazione all'edificazione o all'esercizio
dell'attività. Il documento di valutazione acustica è rivolto ad offrire
al Comune una rappresentazione dei livelli di rumore generati, oltre ad
una descrizione degli eventuali sistemi di contenimento delle emissioni
sonore, volti ad assicurare il rispetto dei valori assoluti (emissione
ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica, o in sua
assenza ai valori di accettabilità ex art. 6, d.P.C.M.
01/03/1991, oltreché dei valori limiti differenziali di immissione
(ex art. 4, c. 1, d.P.C.M. 14/11/1997) all'interno degli ambienti
abitativi esposti al rumore.
La coerente e corretta
applicazione di tali utili strumenti predittivi dovrebbe già di per sé
costituire un primo e alle volte risolutivo rimedio per scongiurare
l'insorgenza di disturbi alla popolazione esposta al rumore, ancorché
l'Amministrazione comunale disponga di ampi poteri-doveri nel definire
gli opportuni vincoli all'esercizio dell'attività, contemperando gli
interessi espressi dalle due contrapposte realtà, quelli della
produzione da un lato (ex art. 41 Cost.) e quelli della quiete e
della tranquillità dall'altro (ex art. 32 Cost.). Tenuto conto
che comunque è sempre prevalente il diritto alla salute come previsto
dall'art 41 Cost.
Allorquando i predetti
strumenti di gestione amministrativa trovassero riscontro nell'operato
del governo locale, l'attività di controllo si limiterebbe a sparuti
casi e, comunque, rivolti a contenere gli eccessi conseguenti
all'impiego di apparecchi o modalità di esercizio diversi da quelli
autorizzati. In ogni caso, l'attività di controllo (ex art. 14,
L.447/95) resta in capo al Comune, il quale sarà dapprima chiamato a
verificare il corretto iter autorizzativo e, se del caso,
adottare in regime di autotutela gli opportuni correttivi integrativi,
oltreché decidere se rinviare all'Agenzia per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA) le verifiche fonometriche. Sulla scorta degli esiti
espressi da tali verifiche, il Comune sarà tenuto ad attivare i previsti
provvedimenti sanzionatori (ex art. 10, c. 2, L.447/95), nonché
quelli ripristinatori (diffida) con i quali disporre, entro un congruo
termine, il rientro nei limiti di Legge.
Qualora
l'Amministrazione referente apparisse restia o grava nel riuscire a
perseguire l'adozione delle attività di cui compete, pare utile dapprima
avviare un consulto con un legale, mediante il quale valutare se risulti
opportuno voler usufruire di un rilievo fonometrico di un TCA, oltreché
procedere ad un esame dei titoli autorizzativi pendenti e ad un esame di
coerenza con gli strumenti urbanistici e la Classificazione Acustica del
territorio. Il risultato di tale prioritaria indagine consentirà di
disporre degli adeguati elementi per rinviare agli Organi competenti gli
opportuni solleciti, richiami e, se del caso, contestazioni, nell'ambito
delle responsabilità alle quali questi fanno precipuo riferimento.
Non escluso sul piano civilistico che se tali
immissioni sonore sono intollerabili (ex
art. 844 Codice Civile) determinano l'invivibilità dell'appartamento e
impediscono il riposo ed il vivere quotidiano per i forti e continui
rumori ed immissioni sonore moleste, oltre a compromettere la salute,
diritto sancito e tutelato dalla Carta Costituzionale – art. 32, e
ledono l'equilibrio
psico-fisico e la normale vita quotidiana. Tali immissioni sono
illegittime anche per violazione della Legge
n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge
quadro sull'inquinamento acustico)
e norme correlate per il rumore generato. Osservo anche che il
Sindaco ha i poteri, oltre
che nelle norme contrattuali violate di concessione dell'esercizio che
sta su suolo comunale, anche
di quelli derivanti dalle norme di legge tra
cui anche il combinato
disposto degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificate
e ampliate dall’art. 8, comma 1 lett. a) n. 1 del D.L. n. 14/2017,
convertito con modificazioni dalla L.
18 aprile 2017, n. 48 (vedasi anche recente
Consiglio di Stato 7101/2024).
In tali situazioni la Giurisprudenza
primaria e dominante ritiene esservi una responsabilità anche dell'Ente
Amministrativo (Comune) come di recente ha stabilito graniticamente la Corte
di Cassazione con
sentenza n. 18676/2024 pubblicata il 9 luglio scorso e dalla la Corte
di Cassazione con
sentenza 14209/2023.
Auspicando di essere
riusciti a presentare una quadro della situazione sufficientemente
chiaro e utile per la risoluzione del caso da Lei presentato, porgiamo
cordiali saluti.