Avvocato Luca D.A.L. BRIDI

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Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 14209/2023 (pubblicata il 23 maggio 2023)
 

Presidente: Dott. ANGELO SPIRITO, Dott. DANILO SESTINI

Consigliere: dott ENZO VINCENTI

Consigliere-Rel./Est.:  dott. GIUSEPPE CRICENTI

Consigliere: dott SALVATORE SAIJA

La tutela del del diritto alla salute è incomprimibile nel suo nucleo essenziale, ma anche come diritto alla vita familiare.


La tutela del privato che lamenti la lesione, del diritto alla salute, costituzionalmente garantito e incomprimibile nel suo nucleo essenziale (art. 32 Cost.), ma anche del diritto alla vita familiare (convenzionalmente garantito - art. 8 CEDU: cfr., tra le altre, Cass. n. 2611/2017; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 21649/2021) e della stessa proprietà che rimane diritto soggettivo pieno sino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l'affievolimento (Cass. n. 1636/1999), cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, ex art. 844 c.c., provenienti da area pubblica (nella specie, da una strada della quale la Pubblica Amministrazione è proprietaria), trova fondamento, anche nei confronti della P.A., anzitutto nelle stesse predette norme a presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi.

La P.A. stessa, infatti, è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del neminem laedere (tra le più recenti: Cass., S.U., n. 21993/2020; Cass., S.U., n. 25578/2020; Cass., S.U., n. 23436/2022; Cass., S.U., n. 27175/2022; Cass., S.U., n. 5668/2023). Ne consegue la titolarità dal lato passivo del convenuto Comune di a fronte delle domande, risarcitoria e inibitoria, proposte dagli attori a fronte del dedotto vulnus che le immissioni provocano.