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Avvocato Luca D.A.L. BRIDI Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano
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(Presidente dott.ssa Antonietta Scrima, Consigliere Relatore dott.
Giuseppe Cricenti) La Corte ha ritenuto corretta la Sentenza della Corte d'Appello di Genova che condannava il Comune a rifondere un risarcimento danni (Euro 3.000) alcuni abitanti temporanei pregiudicando il riposo ed il soggiorno nell'appartamento che avevano destinato a residenza estiva per spettacoli notturni nei quali si verificavano rumori intollerabili respingendo i due motivi di eccezione. 1) il Comune non può invocare il regolamento comunale che permette spettacoli estivi fino al limite dei 70 deciBel (dB). I regolamenti comunali sono puramente indicativi in quanto le immissioni che rientrano in quei limiti possono essere dichiarati intollerabili nella situazione concreta, posto che deve tenersi conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/2018) e che è quello che il CTU ha fatto; 2) In secondo luogo anche un ente pubblico è soggetto all'obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti e può essere condannato al risarcimento del danno come al facere per ricondurre dette immissioni al di sotto della normale tollerabilità (Cass. 14209/2023).
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