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Il Tecnico in Acustica operi con testa e CuoreAprile 2022 - A cura di Luciano Mattevi Direttore di Inquinamentoacustico.it
La figura professionale del TCA è stata istituita dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) allo scopo di scalzare dalla scena quelle figure tecniche, spesso improvvisate, che costituivano un serio problema per la committenza, per i cittadini e per quelle Amministrazioni pubbliche interessati da valutazioni inadeguate, distorte, e in certi casi perfino scorrette, alle quali risultava necessario porvi rimedio con l’esborso di ulteriori ingenti risorse economiche, per sopperire agli effetti, in alcuni casi perfino nefasti, che tali espressioni procuravano sul sistema di salvaguardia istituito dalla normativa speciale ambientale. Tale impianto normativo, infatti, è centrato sulla prevenzione, gestione e limitazione del rumore al fine di ridurre e, ove possibile, impedire l’insorgenza di quei fenomeni di disturbo e di degrado della sfera psicofisica della popolazione esposta a livelli di rumore ritenuti inaccettabili dall’impianto normativo attuativo della menzionata Legge quadro e per questo considerati nocivi per la Salute delle persone. Prima con il d.P.C.M. 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica) e poi con le disposizioni contenute dall’articolo 20 e seguenti del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, sono stati definiti i requisiti necessari per conseguire, da parte della Regione di residenza, il riconoscimento della figura di TCA valido ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica, all'interno del quale sono consultabili i riferimenti delle figure tecniche riconosciute su tutto il territorio nazionale (https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php). Tralasciando l'analisi dei requisiti e dei criteri richiesti dal menzionato D.Lgs. 42/2017 per l’esercizio della professione di TCA, pare piuttosto utile rivolgere una considerazione su alcuni dei compiti, spesso trascurati, che il TCA è chiamato ad assolvere all’interno della disciplina ambientale in capo alla matrice “Rumore”.
Diviene perciò consequenziale esprimere una considerazione su come, per assicurare il perseguimento di tali obiettivi, il rispetto delle soglie limite al rumore previste dalla vigente normativa speciale di settore rappresenti, in certi casi, un requisito necessario anche se da solo non sufficiente per impedire di intaccare quella complessa quanto variegata “sfera” della Salute di ciascun individuo, tutelata dall'articolo 32 della nostra Carta costituzionale, intesa come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non semplicemente assenza di malattia o infermità” (1948 – Organizzazione Mondiale della Sanità).
Nel regolare tali interessi, diviene altresì incluso il concetto di massimizzazione dei risultati, rappresentato dal rapporto tra costi sociali (economici, ambientali, personali) richiesti e benefici conseguiti, per i quali nel giudizio discrezionale amministrativo può accadere di veder soccombere la tutela della Salute dei singoli o di piccoli gruppi di persone, quali quelli affetti da spiccate sensibilità, o per i quali il giudizio di valutazione del disturbo non tenesse in adeguata considerazione quei peculiari fattori sociali e culturali di tipo locale. Una delle circostanze più diffuse riguarda quei casi nei quali i livelli di rumore prodotti da una sorgente di modesta entità possono costituire una forma di disagio assai marcata per coloro che vivono in campagna o in zone silenziose ed essere invece ritenuti sopportabili per coloro che vivono in un ambiente sonoro urbano contraddistinto da una serie, più o meno intensa e variegata, di rumori artificiali generati dalle diverse attività dell’uomo.
Tale virtuosa opera non potrà tuttavia concretizzarsi se prima il TCA non vorrà accantonare gli stereotipi demandati dall'impiego di schemi rigidi ed antitetici che tendono a mantenere all'interno del panorama sonoro analizzato anche quei rumori “non strettamente necessari”, semplicemente perché riconosciuti rispettosi delle soglie limite al rumore. L'auspicio, è dunque quello che il TCA che non abbia ancora accolto tale strategia operativa abbia accortezza di considerare, ancorché differenziata a seconda dei casi, una soluzione dinamica e bisafica, mirata a limitare i disagi provocati dal rumore. Ciò al fine di stimolare un processo di contenimento e, allorquando possibile, di riduzione "al minimo" del rumore generato, evitando di alimentare un ingiustificato ed iniquo appiattimento verso l'alto dei livelli ambientali di rumore che, seppur legittimati dalle soglie limite, potrebbero tuttavia procurare una reazione di disagio a carico di quelle persone che sono esposte a livelli di rumore ritenuti comunque intollerabili (1). Per favorire questa virtuosa procedura, è dunque necessario che i canoni della conoscenza e dell'esposizione della verità siano posti a servizio della coscienza per operare, con scrupolosa diligenza e senso di responsabilità, al rispetto del bene comune.
__________ (1) Il giudizio di tollerabilità delle immissioni deve formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (Corte di Cassazione, Sezioni Seconda civile, 12 maggio 2015 sentenza n. 9660).
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