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Ultimo aggiornamento: 08 settembre 2024

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Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

 

Rumori molesti impianto sonoro stadio comunale

 

 

Egregio Signor Nicolò,

la vicenda da Lei presentata pare soffrire di alcuni preminenti elementi che ci consentirebbero di inquadrare meglio la questione, per questo Le presento una panoramica più estesa, auspicando con questo di riuscire ad intercettare meglio le Sue aspettative.

Preme innanzitutto chiarire che, allorquando la diffusione dei volumi della musica non sia accompagnato da un regolare autorizzazione anche in deroga ai limiti di rumore (ex art. 6, c. 1, lett. h), L.447/95), le immissioni generate dall'impianto sono tenute al rispetto dei valori limite assoluti previsti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale o, in sua assenza ai limiti di accettabilità (ex art. 6, d.P.C.M. 1/3/91), oltreché dei valori limite differenziali di immissione (ex art. 4, c. 1, d.P.C.M. 14/11/97).

A tal fine, l'autorizzazione all'installazione e alla diffusione dei volumi avrebbe dovuto riconoscere delle apposite indicazioni desunte dal documento di previsione di impatto acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95), redatto da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), grazie al quale l'Amministrazione titolata all'emanazione del provvedimento autorizzativo, avrebbe potuto trarre riferimenti per definire le eventuali limitazioni o fissare le eventuali prescrizioni volte a salvaguardare le persone esposte al rumore.

In tali casi, prima di procedere con i controlli di natura tecnica (rilievi fonometrici) appare dapprima utile voler disporre una visione dell'iter autorizzativo, promuovendone istanza di accesso agli atti (ex L.241/90). Ciò affinché il Comune possa, se del caso, essere chiamato ad intervenire, in regime di autotutela, per sanare le autorizzazioni pendenti, rinviando il titolare dell'attività/impianto, o chi per esso, all'adozione di adeguate regolazioni dei volumi da sottoporre al controllo di un apposito "limitatore" acustico o "compressore dinamico" dei livelli, opportunamente tarato e "sigillato" da parte di un TCA, al fine di impedire che l'entità delle immissioni abbia occasione di eccedere, anche saltuariamente, i predetti limiti.

In carenza di tali preminenti azioni, il più delle volte già utili e sufficienti per rimediare ai disagi lamentati, risulta necessario procedere con apposita richiesta di controllo fonometrico, da presentare al Comune, quale soggetto titolato di tale attività (ex art. 14, L.447/95), il quale potrà se del caso usufruire del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) che avrà l'onere di restituire un rapporto di prova con i risultati dei livelli di rumore accertati. Qualora le verifiche comprovassero il supero delle soglie limite al rumore, oltre al relativo provvedimento sanzionatorio (ex art. 10, c. 2, L.447/95), verrà disposto il relativo provvedimento ripristinatorio (diffida) con il quale il responsabile dell’impianto sarà tenuto ad adottare quegli interventi ritenuti adatti a riportare, entro un congruo termine, l'entità di tali immissioni all'interno delle soglie limite previste dalla Legge.

Nelle Lettere che giungono alla nostra Redazione si paventa spesso una certa sottesa indecisione dell'azione amministrativa che pare rivelarsi persino irresoluta nel promuovere le azioni di tutela delle persone minacciate e, in certi casi, finanche lese di un proprio legittimo Diritto a causa di condotte e comportamenti alquanto irriguardosi delle altrui esigenze. In tali circostanze, attivare rivendicazioni alternative non è sempre, né facile, né ahimè economico, in quanto richiedono di poter usufruire dei servizi espressi da adeguata consulenza tecnica (TCA) e legale, a mezzo dei quali adire alle opportune rivendicazioni previste dai diversi rami dell'Ordinamento.

Resta peraltro salvo che il Comune non può sottrarsi o finanche procrastinare indefinitamente l'adempimento ai propri compiti (doveri), specie se in conseguenza di questo venissero ad alimentarsi i presupposti per una seria minaccia della Salute (ex Art. 32 Cost.) o una mancata fruibilità della propria dimora. Vedasi anche in rivista i riferimenti alla Cass. Civ., Sez III, sent. n. 14209/2023.

La tutela del privato che lamenti la lesione, del diritto alla salute, costituzionalmente garantito e incomprimibile nel suo nucleo essenziale (art. 32 Cost.), ma anche del diritto alla vita familiare (convenzionalmente garantito - art. 8 CEDU: cfr., tra le altre, Cass. n. 2611/2017; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 21649/2021) e della stessa proprietà che rimane diritto soggettivo pieno sino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l'affievolimento (Cass. n. 1636/1999), cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, ex art. 844 c.c., provenienti da area pubblica, trova fondamento, anche nei confronti della P.A., anzitutto nelle stesse predette norme a presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi.

Anche per questo, auspico che rimettendo all’attenzione del Comune la Sua segnalazione con la firma dei censiti esposti a rumori intollerabili possa sortire sufficiente motivo di convincimento circa l'utilità di voler promuovere gli adeguati riscontri di un'azione amministrativa efficace. In alternativa, mi rendo comunque disponibile ad approfondire più dettagliatamente il caso, qualora Lei intendesse contattandomi direttamente attraverso i riferimenti ripresi in epigrafe.

 

 

La Redazione: 08.09.2024

 

 

 

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