la vicenda da Lei presentata pare soffrire di alcuni preminenti
elementi che ci consentirebbero di inquadrare meglio la questione,
per questo Le presento una panoramica più estesa, auspicando con
questo di riuscire ad intercettare meglio le Sue aspettative.
Preme innanzitutto chiarire che, allorquando la diffusione dei
volumi della musica non sia accompagnato da un regolare
autorizzazione anche in deroga ai limiti di rumore (ex art.
6, c. 1, lett. h), L.447/95), le immissioni generate
dall'impianto sono tenute al rispetto dei valori limite assoluti
previsti dalla Classificazione Acustica del territorio
comunale o, in sua assenza ai limiti di accettabilità (ex
art. 6, d.P.C.M. 1/3/91), oltreché dei valori limite differenziali
di immissione (ex art. 4, c. 1, d.P.C.M. 14/11/97).
A tal fine, l'autorizzazione all'installazione e alla diffusione dei
volumi avrebbe dovuto riconoscere delle apposite indicazioni desunte
dal documento di previsione di impatto acustico (ex
art. 8, c. 4, L.447/95), redatto da un Tecnico Competente in
Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), grazie
al quale l'Amministrazione titolata all'emanazione del provvedimento
autorizzativo, avrebbe potuto trarre riferimenti per definire le
eventuali limitazioni o fissare le eventuali prescrizioni volte a
salvaguardare le persone esposte al rumore.
In tali casi, prima di procedere con i controlli di natura tecnica
(rilievi fonometrici) appare dapprima utile voler disporre una
visione dell'iter autorizzativo, promuovendone istanza di
accesso agli atti (ex L.241/90). Ciò affinché il Comune
possa, se del caso, essere chiamato ad intervenire, in regime di
autotutela, per sanare le autorizzazioni pendenti, rinviando il
titolare dell'attività/impianto, o chi per esso, all'adozione di
adeguate regolazioni dei volumi da sottoporre al controllo di un
apposito "limitatore" acustico o "compressore dinamico"
dei livelli, opportunamente tarato e "sigillato" da parte di un TCA,
al fine di impedire che l'entità delle immissioni abbia occasione
di eccedere, anche saltuariamente, i predetti limiti.
In carenza di tali preminenti azioni, il più delle volte già utili e
sufficienti per rimediare ai disagi lamentati, risulta necessario
procedere con apposita richiesta di controllo fonometrico, da
presentare al Comune, quale soggetto titolato di tale attività (ex
art. 14, L.447/95), il quale potrà se del caso usufruire del
supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA) che avrà l'onere di restituire un rapporto
di prova con i risultati dei livelli di rumore accertati. Qualora le
verifiche comprovassero il supero delle soglie limite al rumore,
oltre al relativo provvedimento sanzionatorio (ex art.
10, c. 2, L.447/95), verrà disposto il relativo provvedimento
ripristinatorio (diffida) con il quale il responsabile
dell’impianto sarà tenuto ad adottare quegli interventi ritenuti
adatti a riportare, entro un congruo termine, l'entità di tali
immissioni all'interno delle soglie limite previste dalla Legge.
Nelle Lettere che giungono alla nostra Redazione si paventa
spesso una certa sottesa indecisione dell'azione amministrativa che
pare rivelarsi persino irresoluta nel promuovere le azioni di tutela
delle persone minacciate e, in certi casi, finanche lese di un
proprio legittimo Diritto a causa di condotte e comportamenti
alquanto irriguardosi delle altrui esigenze. In tali circostanze,
attivare rivendicazioni alternative non è sempre, né facile, né
ahimè economico, in quanto richiedono di poter usufruire dei servizi
espressi da adeguata consulenza tecnica (TCA) e legale, a mezzo dei
quali adire alle opportune rivendicazioni previste dai diversi rami
dell'Ordinamento.
Resta peraltro salvo che il Comune non può sottrarsi o finanche
procrastinare indefinitamente l'adempimento ai propri compiti
(doveri), specie se in conseguenza di questo venissero ad
alimentarsi i presupposti per una seria minaccia della Salute (ex
Art. 32 Cost.) o una mancata fruibilità della propria dimora. Vedasi
anche in rivista i riferimenti alla
Cass. Civ., Sez III, sent. n. 14209/2023.
La tutela del privato che lamenti la lesione, del diritto alla
salute, costituzionalmente garantito e incomprimibile nel suo
nucleo essenziale (art. 32 Cost.), ma anche del diritto alla
vita familiare (convenzionalmente garantito - art. 8 CEDU:
cfr., tra le altre, Cass. n. 2611/2017; Cass. n. 19434/2019; Cass.
n. 21649/2021) e della stessa proprietà che rimane diritto
soggettivo pieno sino a quando non venga inciso da un provvedimento
che ne determini l'affievolimento (Cass. n. 1636/1999), cagionata
dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, ex art.
844 c.c., provenienti da area pubblica, trova fondamento, anche
nei confronti della P.A., anzitutto nelle stesse predette norme a
presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi.
Anche per questo, auspico che rimettendo all’attenzione del Comune
la Sua segnalazione con la firma dei censiti esposti a rumori
intollerabili possa sortire sufficiente motivo di convincimento
circa l'utilità di voler promuovere gli adeguati riscontri di
un'azione amministrativa efficace. In alternativa, mi rendo comunque
disponibile ad approfondire più dettagliatamente il caso, qualora
Lei intendesse contattandomi direttamente attraverso i riferimenti
ripresi in epigrafe.