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Metodologia di misura rumore ferroviario
Il rumore prodotto dal traffico ferroviario presenta caratteristiche predeterminate. Dalla misura dei livelli di rumorosità prodotti dai transiti dei convogli sulle 24 ore è possibile ricavare dei dati significativi per considerazioni su periodi temporali estesi. Ciò deriva dalla ripetitività giornaliera del servizio ferroviario in termini di flusso di traffico, tipo e composizione dei convogli e velocità media di transito. Il rumore ferroviario è caratterizzato da eventi singoli, corrispondenti al passaggio dei convogli, aventi durata variabile in funzione della loro lunghezza. La determinazione del rumore ferroviario si focalizza pertanto nella misurazione, il più possibile accurata, dei livelli sonori dei suddetti eventi. In Italia, con il Decreto 16 marzo 1998 è stata introdotta la metodologia specifica per il rilevamento della rumorosità prodotta dal traffico ferroviario. Il rumore ferroviario concorre ala raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione solo se i ricettori sono esterni alle fasce di pertinenza, definite dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, mentre all'interno di queste fasce deve essere considerato singolarmente e confrontato con i limiti definiti all'articolo 4. Il parametro acustico di base per la descrizione dell'energia sonora contenuta in un evento e il SEL, denominato anche LAE (livello di esposizione sonora di eventi discreti), definito nella norma ISO 1996/1-1982 come il livello di un rumore continuo stazionario che, mantenuto per un intervallo di tempo pari a un secondo, ha la stessa energia sonora prodotta dal singolo evento nell'intervallo temporale in cui esso si è manifestato. Dai livelli LAE riconosciuti come associabili al passaggio di treni si determina il livello LAeq,TR per il definito tempo di riferimento mediante la seguente relazione:
in cui n è il numero dei treni transitati nel prescelto tempo TR (diurno o notturno) e K è un fattore di correzione pari a 47,6 per il periodo diurno (ore 6-22) e a 44,6 per il periodo notturno (ore 22-6). I valori ricavati devono essere confrontati con i limiti previsti dalla normativa.
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