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Ultimo aggiornamento: 01 settembre 2024

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Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

Deroghe per concerti

 

 

 

Egregio Signor Claudio,

la questione da Lei sollevata è tanto delicata quanto complessa, poiché lambisce quella particolare sfera di gestione che la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) demanda ai Comuni. L’autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee può essere consentito, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. h), della menzionata Legge quadro, anche in deroga ai valori limite di rumore previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". In siffatto conferimento di poteri, peraltro caratterizzato da una particolare ampia discrezionalità amministrativa, lo Stato ha tuttavia intenso restringerlo a quegli atti aventi efficacia provvisoria, comunque vincolati ad una serie di limitazioni che intercettano l'esercizio dei poteri demandati alla Pubblica Amministrazione. Primo di questi, v'e l'obbligo di ricondurlo o, almeno, non essere in contrasto con i principi dell'Ordinamento pubblicistico, il quale richiede che gli effetti, facilmente prevedibili in conseguenza dell'autorizzazione concessa, non siano lesivi della sfera giuridica della popolazione esposta al rumore. A tal fine, nel maturare la fase decisoria, volta all'emanazione del titolo autorizzativo, il Comune è tenuto a ricondursi alla ratio della normativa sovraordinata (ex L.447/95) evitando di incorrere in un eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e irragionevolezza, dacché questo procurerebbero uno snaturamento dell'atto autorizzativo, allorquando introducesse la possibilità, senza adeguate misure compensative, di superare i limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, di procurare sfregio alle finalità perseguite dal legislatore con la legge 447/1995.

Al cospetto dei principi costituzionali, tra i quali quello della Salute (ex Art. 32 Cost.), il Comune è altresì tenuto a definire o, per meglio dire, circoscrivere sul piano quantitativo-temporale le ipotesi in cui sia consentita la deroga ai limiti acustici, in misura tale che questa non costituisca una seria minaccia alla salute dell'ambiente e delle persone che, in conseguenza di tale titolo autorizzativo, potrebbero innescare dei pregiudizi. Di qui la necessità di riconoscere degli opportuni orari, luoghi, numero massimo di eventi, procedure tecnico-organizzative volte a limitare per quanto possibile il disturbo, tra cui anche la definizione di apposite soglie limite (corredate delle relative modalità di rilievo), alternative a quelle ordinare (ex d.P.C.M. 14/11/97), sempreché l'Amministrazione titolare dell'atto abbia occasione di procedere alla loro verifica, anche mediante misurazioni fonometriche eseguite dal personale incaricato dei controlli (ex art. 14, L.447/95).

Nel caso in cui gli eventi autorizzati rivestissero carattere assiduo e ripetitivo all’interno dei medesimi luoghi, il Comune è tenuto a riconoscere delle specifiche aree (ex art. 4, c. 1, lett. a), L.447/95) da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo, da definire nella Classificazione Acustica (ex art. 6, c. 1, lett. a), L.447/95), che presentino idonee caratteristiche, compresa un'adeguata distanza da abitazioni affinché risulti possibile riconoscere, già in sede regolamentare (ex art. 6, c. 1, lett. e), L.447/95), la deroga ai limiti acustici previsti dalla anzidetta Classificazione Acustica del territorio.

Appare altresì chiaro che il "prezzo" chiesto all'Ambiente e alla popolazione esposta al rumore per lo svolgimento di tali eventi, necessiti di essere comunque confinato entro un "sacrificio temporaneo", comunque ancorato su posizioni di salvaguardia costituzionalmente tutelate (ex Art. 32 Cost.) e, conseguentemente, l'Amministrazione non può limitarsi ad impiegare l'esercizio di tali poteri autorizzativi per conferire un assetto stabile e definitivo, prevalentemente indirizzato al sostegno degli altri interessi sociali coinvolti (ex Artt. 4 e 41 Cost.).

Nei nuovi studi condotti in diversi centri abitati europei, l'inquinamento acustico urbano rischia di essere anche nemico del cuore. Gli autori dei lavori, che vengono presentati in occasione del Congresso della European Society of Cardiology Esc 2024 a Londra, evidenziano "un impatto negativo significativo" sulla salute cardiaca. Una delle due ricerche, condotta in Germania, segnala come il troppo rumore delle città potrebbe aumentare significativamente il rischio di infarto miocardico precoce nei giovani con bassi fattori di rischio tradizionali.

Infine, la Corte di Cassazione recentemente (9 luglio 2024 sentenza 18676/2024) ha ritenuto corretta la Sentenza della Corte d'Appello di Genova che condannava il Comune a rifondere un risarcimento danni (Euro 3.000) ad alcuni abitanti temporanei, pregiudicando il riposo ed il soggiorno nell'appartamento che avevano destinato a residenza estiva per spettacoli notturni nei quali si verificavano rumori intollerabili respingendo i due motivi di eccezione.

1) il Comune non può invocare il regolamento comunale che permette spettacoli estivi fino al limite dei 70 deciBel (dB). I regolamenti comunali sono puramente indicativi in quanto le immissioni che rientrano in quei limiti possono essere dichiarati intollerabili nella situazione concreta, posto che deve tenersi conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/2018).

2) In secondo luogo anche un ente pubblico è soggetto all'obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti e può essere condannato al risarcimento del danno come al facere per ricondurre dette immissioni al di sotto della normale tollerabilità (Cass. 14209/2023).

Abdicare a tali canoni, potrebbe procurare un inevitabile sbilanciamento dell’azione di salvaguardia, in manifesta carenza della quale potranno essere promosse delle rivalse davanti alla stessa Autorità che ha disposto l'atto, oppure promuoverne contestazione per via gerarchica. Nel qual caso, offro riserva di valutare le eventuali disponibilità per analizzare più approfonditamente il caso.

 

 

La Redazione: 01.09.2024

 

 

 

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