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Le
risposte dell'Avv. Luca Bridi
Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro
Immobiliare sez. Milano
mail:
lucabri9@tiscali.it -
lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
Deroghe per concerti
la questione da Lei sollevata è tanto delicata quanto complessa,
poiché lambisce quella particolare sfera di gestione che la legge n.
447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)
demanda ai Comuni. L’autorizzazione allo svolgimento di attività
rumorose temporanee può essere consentito, ai sensi dell’art. 6, c.
1, lett. h), della menzionata Legge quadro, anche in deroga
ai valori limite di rumore previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
In siffatto conferimento di poteri, peraltro caratterizzato da una
particolare ampia discrezionalità amministrativa, lo Stato ha
tuttavia intenso restringerlo a quegli atti aventi efficacia
provvisoria, comunque vincolati ad una serie di limitazioni che
intercettano l'esercizio dei poteri demandati alla Pubblica
Amministrazione. Primo di questi, v'e l'obbligo di ricondurlo o,
almeno, non essere in contrasto con i principi dell'Ordinamento
pubblicistico, il quale richiede che gli effetti, facilmente
prevedibili in conseguenza dell'autorizzazione concessa, non siano
lesivi della sfera giuridica della popolazione esposta al rumore. A
tal fine, nel maturare la fase decisoria, volta all'emanazione del
titolo autorizzativo, il Comune è tenuto a ricondursi alla ratio
della normativa sovraordinata (ex L.447/95) evitando di
incorrere in un eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e
irragionevolezza, dacché questo procurerebbero uno snaturamento
dell'atto autorizzativo, allorquando introducesse la possibilità,
senza adeguate misure compensative, di superare i limiti acustici
previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, di procurare
sfregio alle finalità perseguite dal legislatore con la legge
447/1995.
Al cospetto dei principi costituzionali, tra i quali quello della
Salute (ex Art. 32 Cost.), il Comune è altresì tenuto a
definire o, per meglio dire, circoscrivere sul piano
quantitativo-temporale le ipotesi in cui sia consentita la deroga ai
limiti acustici, in misura tale che questa non costituisca una seria
minaccia alla salute dell'ambiente e delle persone che, in
conseguenza di tale titolo autorizzativo, potrebbero innescare dei
pregiudizi. Di qui la necessità di riconoscere degli opportuni
orari, luoghi, numero massimo di eventi, procedure
tecnico-organizzative volte a limitare per quanto possibile il
disturbo, tra cui anche la definizione di apposite soglie limite
(corredate delle relative modalità di rilievo), alternative a quelle
ordinare (ex d.P.C.M. 14/11/97), sempreché l'Amministrazione
titolare dell'atto abbia occasione di procedere alla loro verifica,
anche mediante misurazioni fonometriche eseguite dal personale
incaricato dei controlli (ex art. 14, L.447/95).
Nel caso in cui gli eventi autorizzati rivestissero carattere
assiduo e ripetitivo all’interno dei medesimi luoghi, il Comune è
tenuto a riconoscere delle specifiche aree (ex art. 4, c. 1,
lett. a), L.447/95) da destinarsi a spettacoli a carattere
temporaneo, da definire nella Classificazione Acustica (ex
art. 6, c. 1, lett. a), L.447/95), che presentino idonee
caratteristiche, compresa un'adeguata distanza da abitazioni
affinché risulti possibile riconoscere, già in sede regolamentare (ex
art. 6, c. 1, lett. e), L.447/95), la deroga ai limiti acustici
previsti dalla anzidetta Classificazione Acustica del territorio.
Appare altresì chiaro che il "prezzo" chiesto all'Ambiente e alla
popolazione esposta al rumore per lo svolgimento di tali eventi,
necessiti di essere comunque confinato entro un "sacrificio
temporaneo", comunque ancorato su posizioni di salvaguardia
costituzionalmente tutelate (ex Art. 32 Cost.) e,
conseguentemente, l'Amministrazione non può limitarsi ad impiegare
l'esercizio di tali poteri autorizzativi per conferire un assetto
stabile e definitivo, prevalentemente indirizzato al sostegno degli
altri interessi sociali coinvolti (ex Artt. 4 e 41 Cost.).
Nei nuovi studi condotti in diversi centri abitati europei,
l'inquinamento acustico urbano rischia di essere anche nemico del
cuore. Gli autori dei lavori, che vengono presentati in occasione
del Congresso della European Society of Cardiology Esc
2024 a Londra, evidenziano "un impatto negativo
significativo" sulla salute cardiaca. Una delle due ricerche,
condotta in Germania, segnala come il troppo rumore delle città
potrebbe aumentare significativamente il rischio di infarto
miocardico precoce nei giovani con bassi fattori di rischio
tradizionali.
Infine, la Corte di Cassazione recentemente (9 luglio 2024
sentenza
18676/2024) ha ritenuto corretta la Sentenza della Corte d'Appello
di Genova che condannava il Comune a rifondere un risarcimento danni
(Euro 3.000) ad alcuni abitanti temporanei, pregiudicando il
riposo ed il soggiorno nell'appartamento che avevano destinato a
residenza estiva per spettacoli notturni nei quali si verificavano
rumori intollerabili respingendo i due motivi di eccezione.
1) il Comune non può invocare il regolamento comunale che permette
spettacoli estivi fino al limite dei 70 deciBel (dB). I
regolamenti comunali sono puramente indicativi in quanto le
immissioni che rientrano in quei limiti possono essere dichiarati
intollerabili nella situazione concreta, posto che deve tenersi
conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e
delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/2018).
2) In secondo luogo anche un
ente pubblico è soggetto all'obbligo di non provocare immissioni
rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti e può essere
condannato al risarcimento del danno come al facere per
ricondurre dette immissioni al di sotto della normale tollerabilità
(Cass. 14209/2023).
Abdicare a tali canoni, potrebbe procurare un inevitabile sbilanciamento
dell’azione di salvaguardia, in manifesta carenza della quale
potranno essere promosse delle rivalse davanti alla stessa Autorità
che ha disposto l'atto, oppure promuoverne contestazione per via
gerarchica. Nel qual caso, offro riserva di valutare le eventuali
disponibilità per analizzare più approfonditamente il caso.
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La Redazione:
01.09.2024
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