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Ecco che anche Milano si scuote per un problema grave per la Salute delle persone
Gennaio
2026 - A cura dell'Avv. Luca Bridi -
Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano
Risultanze dell'istruttoria e responsabilità La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ha chiaramente dato atto del superamento dei limiti di normale tollerabilità sia a finestre aperte sia a finestre chiuse per tutti gli alloggi. Attesa la presenza, nel Quartiere Lazzaretto-Melzo di immissioni rumorose correlate alla c.d. movida sin dal maggio del 2021, deve, dunque, esaminarsi se siano ravvisabili gli ulteriori presupposti della responsabilità aquiliana. Indubbiamente, il fenomeno della c.d. movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva del Comune di Milano. È, infatti, pacifico che ciò che accade nel Quartiere Lazzaretto-Melzo non dipende da eventi organizzati o autorizzati dal Comune, bensì dalla libera aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone, attirate dalla presenza delle numerose attività commerciali ubicate. Ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto Comune sulla sua responsabilità, ben potendosi la stessa configurare anche in presenza di una condotta omissiva, laddove immissioni provenienti da aree pubbliche; detto obbligo scaturisce dal dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza a prudenza nella gestione dei propri beni gravante sulla stessa (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 23.05.2023, n. 14209).
Parimenti, il Testo Unico ex D.Lgs. 267/00 e s.mi., in materia di Enti Locali conferisce al Sindaco ampi poteri-doveri, tra i quali quelli di ordinanza volti a regolare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di tutelare le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti (ex art. 50, T.U.E.L.). Peraltro, lo stesso Consulente Tecnico ha ipotizzato una serie di misure che, unitamente ad una implementazione dell'attività di controllo possono contribuire a ridurre le conseguenze negative legate al fenomeno della c.d. movida. Sulla base di ciò, è, dunque, evidente, sulla base del criterio del più probabile che non, che la mancata adozione, da parte del Comune di Milano, dei provvedimenti necessari a contrastare il fenomeno della c.d. movida ha esposto i residenti del Quartiere Lazzaretto-Melzo ad immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità. La consulenza tecnica e del corredo documentale prodotto in giudizio dagli attori e dagli intervenuti da cui si evince il disagio dei residenti del c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo risulta evidente che gli stessi siano stati lesi nel loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e habitat domestico. Infatti, l'entità dei rumori accertati impediscono di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze imposte dalla quotidianità, lo svago e le relazioni sociali (in termini analoghi la Corte Appello di Torino, del 13.10.2022, n. 1198).
Criterio di liquidazione
Ordina al Comune di Milano di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nel c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo. Fissa la somma di denaro dovuta dal Comune di Milano per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del precedente provvedimento la somma di Euro 4,00 giornalieri in favore di ciascuno degli attori e degli intervenuti - a decorrere dalla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza. Il Comune di Milano va, quindi, condannato al pagamento in favore di ciascuna attore, ad una somma pari ad Euro 4.700,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, del Codice civile dalla presente sentenza al saldo.
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