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Aggiornamento: 01 gennaio 2025

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Il Comune deve intervenire con idonei provvedimenti. Se non lo fa deve risarcire i danni da rumori intollerabili

Gennaio 2025 - A cura dell'Avv. Luca Bridi - Patrocinante in Cassazione e Presidente del Foro immobiliare sez. Milano
 

L'Ordinanza del Tribunale di Pescara 20 ottobre 2024, n. 2068 (Giudice dott.ssa Patrizia Medica).

Alcuni residenti, con ricorso, assumevano che, nelle ore notturne, venissero sistematicamente superati i limiti di inquinamento acustico previsti ex lege in una piazza cittadina e nelle vie limitrofe e che il Comune avesse omesso di adottare provvedimenti idonei ad eliminare tali violazioni ed assunto, talvolta, provvedimenti che avevano persino aggravato la situazione.

A sostegno della domanda formulata i ricorrenti veniva allegato il rilevamento e le misurazioni private che davano atto dei superamento dei limiti di tollerabilità dalle ore 00:10 alle ore 01:10 e dalle ore 01:30 alle ore 02:30 e anche rilevazioni dell'ARTA che confermavano tali immissioni intollerabili. Nel caso di specie però, le rilevazioni non sono state effettuate per accertare la specifica fonte rumorosa, bensì per verificare l'inquinamento acustico delle strade del perimetro urbano che ruota attorno alla piazza ed alle vie limitrofe determinato dai rumori derivanti da una molteplicità di fonti sonore, costituiti dagli avventori e dalle persone che frequentano le aree indicate e da musica amplificata diffusa da alcuni locali.

L'area oggetto di indagine fonometrica è collocata in Classe IV - Aree di intensa attività umana, i cui valori limite di immissione sonora, applicabili al rumore emesso dalle di pertinenza di queste ultime sono (ai sensi del d.P.C.M. 14/11/1997, Tabella C: diurno: 65 dB(A) notturno: 55 dB(A)).

Nell'area descritta sono state aperte negli ultimi anni diverse attività somministrazione di alimenti e bevande alcoliche. Il quartiere si anima nelle ore serali e soprattutto notturne ed è intensamente frequentato soprattutto nel fine settimana fino a tarda ora. La piazza del mercato coperto, e le scale della struttura sono spesso occupati da gruppi musicali, che diffondono musica con casse acustiche di rilevanti dimensioni. Dai documenti allegati dai quali emergeva anche la rilevante occupazione di suolo pubblico da parte dei locali presenti nell'area in esame.

La documentazione in atti dimostrava che i provvedimenti adottati dal Comune per la riduzione del rumore intollerabile sono stati del tutto insufficienti. Il limite imposto alla chiusura dei locali, 00:30 da lunedì a giovedì e 01:00/02:00 nei giorni di venerdì e sabato, non tiene conto del fatto che il superamento dei limiti di emissione acustiche si verifica prima dell'orario di chiusura dei locali.

Accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili, si poteva determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo pregiudizio medico legale o un mutamento delle proprie abitudini di vita. Per tale danno le Tabelle di Milano prevedono una forbice che va da un minimo di 115 ad un massimo di Euro 173. Pertanto il Tribunale di Pescara con Ordinanza n. 2068/2024 accertava e riconosceva di versare ad ognuno ricorrenti 5.856 ciascuno, oltre interessi legali dal deposito della presente ordinanza al saldo. Per un totale complessivo a fronte dei 68 residenti di oltre Euro 450.000.
 

 

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Avvocato Luca D.A.L. BRIDI
Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano

Viale Col di Lana, 12/A - 20136 Milano (MI)
tel.
02 86461163 - fax: 02 76020911
@ lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - PEC lucaduilio.bridi@milano.pecavvocati.it

 

 

 

 

 

 

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