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Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2024

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Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

 

Urla bambino

 

 

Egregio Lettore/Gent.ma Lettrice,

innanzitutto, mi preme elogiare la Sua sensibilità per aver chiesto al Suo medico una possibile anamnesi afferente i comportamenti assunti dal bambino, da cui è stato possibile desumere che le urla ed i pianti potrebbero rappresentare una manifesta esternazione di aspetti che sottendono a forme di disagio. In questi casi, è fors'anche possibile intravvedere delle carenze, da quelle di natura affettiva, legata alla sfera del "prendersi cura", fino a quelle di mancanza di impegno a rispettare le regole di condominio e, più in generale, di assicurare il rispetto delle esigenze abitative altrui. Da questi, ancorché generici, assunti è possibile intravvedere le due principali forme di rivendicazione all'interno delle quali potrebbero essere avanzate, nei confronti dei genitori, dacché responsabili dei comportamenti assunti dal minore, l’avvio di idonee azioni coercitive volte, quantomeno, a calmierarne gli eccessi, accordando lo svolgimento di una normale vita domestica.

A tal riguardo, i comportamenti che intralciano la vita interna al condominio traggono precipuo riferimento nel regolamento (ex art. 1138 c.c.), il quale rappresenta l'atto con il quale vengono regolati i diritti e i doveri dei condomini. A baluardo di tale disciplina fa dunque riferimento l'Amministratore, il quale, oltre a raccogliere le lagnanze espresse, potrebbe ricevere mandato dall'assemblea di adire alle vie legali contro il condomine che contravviene alle regole del condominio o, finanche, risulti imputabile di danno. Tenga presente che se il regolamento è di natura contrattuale (cioè predisposto dall'originario costruttore o approvato all'unanimità) le norme prevalgono sulla legge salvo il disposto dell'art 72 disp. att. al codice civile. Si aggiunga che anche il singolo condomino può agire contro altro condomino sia per violazione del regolamento, sopratutto se contrattuale, ma anche per immissioni sonore moleste ed intollerabili, previa miglior verifica da parte di un tecnico abilitato alle rilevazioni fonometriche. Si può anche instaurare prima dell'azione civile, ed a seguito della diffida, una mediazione presso gli organismi competenti.

La seconda questione, di cui Lei ha peraltro fatto intravvedere cenno, riguarda l'assunzione di responsabilità nell'ambito della sfera penale (ex art. 659 C.P.) la quale, risulta utile ricordare, è attivabile solo su querela di parte. Pare indubbio che, sebbene tale riferimento contempli la rivendicazione dei disturbi arrecati da vicini, sempreché le immissioni interessino una pluralità indefinita di persone, come ribadito da consolidato orientamento della Suprema Corte, permane al contempo l'esigenza di dover salvaguardare i buoni rapporti col vicinato che, qualora si intendesse procedere in azioni davanti all'Autorità Giudiziaria, potrebbero addirittura risentire di una loro successiva accesa esacerbazione.

In siffatte circostanze, pare piuttosto opportuno voler procedere per gradi, non solo per evitare di sollevare conflitti all'interno delle relazioni interpersonali, comprese quelle tra gli stessi genitori, quanto più per salvaguardare la serenità del bambino, il quale rappresenta la vittima di una situazione che lo ha reso artefice inconsapevole di comportamenti dei quali non ha facoltà di comprendere la reale portata circa le conseguenze. Esprimo peraltro mia disponibilità ad altro e più approfondito riscontro qualora Lei intendesse usufruire di servizi di consulenza in separata sede, mediante canale di comunicazione privata, attivabile con i riferimenti in epigrafe.

 

 

La Redazione: 23.09.2024

 

 

 

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