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Egregio Signor Stefano, le prestazioni acustiche degli edifici sono disciplinate dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici", il quale stabilisce i valori di fonoisolamento al quale sono tenute a riferirsi le diverse componenti in opera delle unità immobiliari. Per quanto riguarda il rumore generato dai servizi a funzionamento discontinuo, quali gli impianti idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria, il livello all'interno dell'ambiente confinato nel quale viene lamentato il rumore non deve eccedere la soglia massima dei 35 dB(A) misurato con la costante di tempo "Slow" (LASmax). Nella verifica di tal valore ci si potrà riferire alle normative tecniche UNI EN ISO 10052 e UNI EN ISO 16032, così come ripreso dalla normativa UNI 11367: Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera, le quali prevedono delle correzioni per il tempo di riverbero caratteristico dell'ambienti nel quale il rumore viene percepito. Per un approfondimento circa le modalità di rilevamento, rinviamo alla seguente lettura » Valutazione della rumorosità degli impianti a funzionamento discontinuo secondo la norma UNI 11367. La verifica deve essere eseguita da un Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), il quale produrrà un rapporto di prova da utilizzare nell'ambito dell'eventuale configurazioni di difetti costruttivi dell'edificio a garanzia delle difformità e dei vizi dell'opera di cui all'articolo 1667 c.c. o in relazione alla garanzia decennale prevista dall'articolo 1669 c.c. qualora tali vizi rientrassero fra i gravi difetti di costruzione, allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei, non a regola d'arte e/o secondo norme di buona tecnica. Considerata la complessità dell'argomento trattato, risulta perciò utile disporre dapprima di un consulto legale e del supporto di un consulente tecnico attraverso il quale addivenire all'elemento di "prova tecnica" per mezzo del quale avviare una primo tentativo conciliativo nel corso del quale le parti avranno occasione di determinare le azioni di ripristino o risarcitorie per sollevarsi pacificamente dalla lite. Qualora invece tale preliminare processo risultasse vano, potrà considerare se presentare il caso all'esame del Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile.
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La Redazione: 20.02.2021
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