Egregio Signor Stefano,
le prestazioni acustiche degli edifici sono
disciplinate dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione
dei requisiti acustici degli edifici", il quale stabilisce i valori
di fonoisolamento al quale sono tenute a riferirsi le diverse componenti
in opera delle unità immobiliari.
Per quanto riguarda il rumore generato dai
servizi a funzionamento discontinuo, quali gli impianti
idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria, il livello
all'interno dell'ambiente confinato nel quale viene lamentato il rumore non deve eccedere
la soglia massima dei 35 dB(A)
misurato con la costante di tempo "Slow" (LASmax).
Nella verifica di tal valore ci si potrà
riferire alle normative tecniche UNI EN ISO 10052 e UNI EN ISO
16032, così come ripreso dalla normativa UNI 11367:
Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di
valutazione e verifica in opera, le quali prevedono delle correzioni
per il tempo di riverbero caratteristico dell'ambienti nel quale il
rumore viene percepito. Per un approfondimento circa le modalità di
rilevamento, rinviamo alla seguente lettura »
Valutazione della rumorosità degli impianti a funzionamento discontinuo
secondo la norma UNI 11367.
La verifica deve essere eseguita da un
Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA),
il quale produrrà un rapporto di prova da utilizzare
nell'ambito dell'eventuale configurazioni di difetti costruttivi
dell'edificio a garanzia delle difformità e dei vizi dell'opera di cui
all'articolo 1667 c.c. o in relazione alla garanzia decennale
prevista dall'articolo 1669 c.c. qualora tali vizi rientrassero
fra i gravi difetti di costruzione, allorché la realizzazione sia
avvenuta con materiali inidonei, non a regola d'arte e/o secondo norme
di buona tecnica.
Considerata la complessità dell'argomento
trattato, risulta perciò utile disporre dapprima di un consulto legale e
del supporto di un consulente tecnico attraverso il quale addivenire
all'elemento di "prova tecnica" per mezzo del quale avviare una primo
tentativo conciliativo nel corso del quale le parti avranno occasione di
determinare le azioni di ripristino o risarcitorie per sollevarsi
pacificamente dalla lite. Qualora invece tale preliminare processo
risultasse vano, potrà considerare
se presentare il caso all'esame del Giudice di Pace o Giudice ordinario
del Tribunale civile.