Egregio Signor Simone,
La gestione di attività svolte all'interno di aree
ricreative, anche se di pertinenza pubblica, qualora diano origine ad
immissioni sonore moleste può essere regolata dal Comune usufruendo
degli strumenti conferiti all'Ordinamento amministrativo locale
dall'articolo 6, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico". In particolare, il Comune può
disciplinare l'utilizzo del campo da basket individuando degli opportuni
orari di apertura, così pure definire delle procedure tecniche, quali
l'adozione di appositi schermi protettivi (tomi o barriere) che
consentano di contenere la diffusione del rumore verso le aree abitate.
Tali provvedimenti, per il vero, avrebbero potuto già trovare adozione
in occasione del rilascio del relativo titolo autorizzativo alla
realizzazione del campetto, usufruendo a tal fine dei risultati espressi
dal documento di previsione di impatto acustico (ex art. 8, c. 4,
L.447/95) che il proponente dell'opera era tenuto a presentare a corredo
dell'istanza di autorizzazione alla sua realizzazione.
Al Comune compete inoltre l'attività di controllo (ex
art. 14, L.447/95), usufruendo se del caso del supporto tecnico
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), all'esito
della quale potranno trovare adozione le opportune misure di
salvaguardia delle popolazione esposta al rumore e sulla scorta della
quale decidere finanche di ripristinare le precedenti misure di gestione
del campetto, ossia la sua apertura all'interno di specifiche ed
opportune fasce orarie, qualora questo rappresenti di per sé una
soluzione adeguata e risolutiva.
Qualora le invocazioni e le lamentele manifestate
all'Amministrazione comunale, avviate mediante comunicazione scritta
agli Uffici competenti, non sortissero i benefici sperati, potrà essere
rinviato l'esame del caso ad un preliminare consulto legale, attraverso
il quale riconoscere le eventuali carenze dell'azione amministrativa e
le possibili rivendicazioni da intraprendere nell'ambito di quanto
previsto dall'ex art. 844 c.c. (immissioni) o, qualora ne
sussistessero le specifiche condizioni, nell'ambito delle responsabilità
penali richiamate dall'ex art. 659 C.P..
In un caso simile, la Cassazione con sentenza 21172
2015, della Terza sezione civile, ha deciso che se l'impianto sportivo
disturba le persone che abitano nelle vicinanze, allora gli orari di
apertura dovranno essere limitati. È quanto è successo in un Comune
della provincia di Como, dove una famiglia che abitava vicino al campo
del Comune ha agito in via civilistica. La parola fine è stata messa
dalla Cassazione, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello
di Milano, respingendo il ricorso dell'amministrazione comunale. Il
campo di calcio potrà essere aperto solo dalle 10 alle 12.30 e dalle
15-19.30 mentre, nel weekend, la restrizione sarà ampliata alle fasce
orarie 10-12.30 e 15-17.
Pare dunque utile cercare dapprima di perseverare
nell'azione di convincimento agli Organi comunali, usufruendo a tal fine
della solidarietà di coloro che lamentano il medesimo disagi da rumore
e, se del caso, supportando tali lagnanze con i risultati di un rilievo
fonometrico eseguito da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto
nell'elenco nazionale (ENTECA) da Lei incaricato, grazie al quale
fornire un utile supporto tecnico di prova circa l'entità delle
immissioni sonore reclamate.
Un cordiale saluto.