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Ottobre 2006 - A cura di Luciano Mattevi - Direttore di Inquinamentoacustico.it
 

 

Ha suscitato notevole interesse e, di certo, alcuni hanno accolto con stupore la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, I sezione civile, del 1 settembre 2006, n. 18953 con la quale è stato rigettato il ricorso del gestore di un pubblico esercizio di Jesolo promosso contro l’ordinanza ingiunzione del Comando di Polizia Municipale del Comune al pagamento della somma di 478 Euro a titolo di sanzione amministrativa, oltre le spese, per la violazione dell’articolo 51 del Regolamento di Polizia urbana, avendo tenuto in funzione, all’ingresso dell’esercizio pubblico i diffusori acustici, abbinati a due “mega schermi”, a volume tale che la musica da essi diffusa era udibile ad una distanza di settanta metri, anche in presenza di traffico veicolare, recando cosi disturbo e molestia alle vicine abitazioni.

La decisione della Suprema Corte non introduce, per il vero, nulla di nuovo rispetto a quanto già indicato dalla legge n. 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” in merito alla potestà dei comuni nell'ambito della regolamentazione locale, quanto, semmai, ravviva l'attenzione di uno di quegli adempimenti ancor oggi spesso trascurati.

In particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera e) della citata legge quadro conferisce ai comuni l’onere di adottare dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico. A tal fine, è previsto che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata legge quadro (termine da tempo scaduto), i comuni debbano adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo adeguate norme, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Malgrado ciò, ancor oggi sono assai diffusi i casi in cui tale disposizione è in attesa di recepimento, nonostante l’importanza che questa assume nel creare un ponte di collegamento fra il quadro generale, definito dalla norma nazionale, e le diverse esigenze locali, con riguardo alle differenti abitudini territoriali che caratterizzano il nostro Paese. Pur tuttavia, le Amministrazioni locali sono vincolate nel definire tali assetti secondo logiche più rigorose rispetto a quanto deciso dal legislatore nazionale, nell’intento di assicurare alla popolazione coinvolta una tutela e delle garanzie mirate.

La decisione della Suprema Corte non può, per questo, che fornire un elemento di sostegno, dando forza e motivazione a quanti hanno la volontà e l’impegno di avanzare, in sede consigliare, la proposta di nuovi strumenti di protezione dalle forme di inquinamento fonico, a tutela della popolazione esposta ma anche nell’intento di costituire un altrettanto importante senso civico.

Come oramai in più occasioni sostenuto, tanto che in questo sito web è stata dedicata un’intera sezione alle “Iniziative di prevenzione”, agire sui comportamenti del singolo individuo, può determinare dei benefici per l’intera comunità. Per fare questo, tuttavia, è necessario impegnarsi affinché la restrizione di oggi possa diventare la “norma” di domani.
 

 

 

 

 

 

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