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Le ordinanze contingibili e urgenti (ex art. 9, L. 447/95)

Settembre 2010 - A cura di Luciano Mattevi - Direttore di Inquinamentoacustico.it

 

In questo nuovo appuntamento con il “Caso del mese” desidero affrontare un tema spinoso quanto fondamentale per la risoluzione di vicende che sono contraddistinte dal perdurare di una comprovata condizione di disturbo o che sono caratterizzate da elevati livelli di rumorosità e che, per questo, non possono essere affrontate attraverso i normali strumenti offerti dall’ordinamento giuridico (sanzione e diffida).

Forse è noto a pochi che, a carico di tali attività rumorose, che possono minacciare l'incolumità dei cittadini, il Sindaco, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

La disciplina prevista dal citato art. 9, contempla dunque un potere extra-ordinem, che si estrinseca mediante provvedimenti di contenuto atipico, qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.) o dell’ambiente, alle quali deve farsi fronte con misure di carattere temporaneo.

Il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività (temporaneità), trova motivazione nel fatto che non sia possibile o, meglio, non si possa procrastinare, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza), l’adozione di adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, cui deve farsi fronte anche con misure di carattere temporaneo, a fronte dell’accertato supero dei valori limite di rumore previsti dalla legge. Il ricorso a tali eccezionali strumenti, contemplati dal diritto amministrativo, tuttavia, non solleva il soggetto trasgressore dall’obbligo di osservare le disposizioni conseguenti la violazione accertata e, in particolare, di attenersi alle disposizioni previste in applicazione alle sanzioni amministrative, penali, nonché agli eventuali provvedimenti amministrativi (diffida), emanati dall’Autorità sindacale per imporre l’adeguamento, entro un congruo termine, alle prescrizioni normative, ovvero alla presentazione di un Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.).

In assenza di specifiche disposizioni in materia, i P.R.A. aziendali devono indicare le modalità tecniche che saranno utilizzate per l'adeguamento ai limiti di legge, nonché i tempi necessari per la loro attuazione. Appare peraltro evidente che, al fine di scongiurare l’insorgenza di condizioni di disturbo della popolazione esposta, tali interventi devono assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità del rumore in tutte le condizioni di esercizio dell’attività, specie in quelle condizioni maggiormente gravose, come pure assicurare stabilmente l’efficacia di tali opere di contenimento, a prescindere della modifica delle condizioni al contorno o al degrado e alterazione delle medesime.

Sulla scorta di tali principi di carattere generale, l’Amministrazione competente (Comune) indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato al rispetto del provvedimento legittimamente impartito. Al riguardo, il P.R.A., inteso come insieme di opere tecnico-procedurali utili ad assicurare stabilmente il rispetto dei limiti di legge, si pone a tutela della popolazione esposta e a garanzia di colui che gestisce l’attività. In ogni caso, tale strumento differisce dagli obblighi conseguenti all’ordinanza contingibile e urgente in quanto persegue finalità diverse. Infatti, “…le ordinanze ex art. 9 della L. n. 447 del 1995 hanno durata temporanea, integrando particolari forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore, inclusa l'eventuale inibitoria totale o parziale delle attività; proprio per il carattere innominato e atipico delle misure stesse, che integrano deroga al generale principio di tipicità degli atti amministrativi e in relazione alla natura straordinaria del potere esercitato nonché al principio di proporzionalità in base al quale il sacrificio imposto al privato non deve andare oltre le esigenze di tutela che si devono garantire nell'immediatezza, i rimedi extra ordinem devono assumere efficacia temporanea” (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 29 settembre 2009, n. 2142), mentre l’adozione del P.R.A. disciplina l’uso dei normali strumenti apprestati dall'ordinamento per assicurare un ordinato e duraturo rientro nei limiti di accettabilità della sorgente causa del disturbo lamentato. Nel qual caso, potrà essere richiesto all’azienda di operare l'insonorizzazione dei macchinari più rumorosi avvalendosi di metodi di progettazione adeguati, fondamentali per la valutazione preliminare degli abbattimenti acustici necessari, allo scopo di poter garantire il conseguimento dei risultati attesi e il rispetto dei limiti di rumore.

Pare tuttavia opportuno precisare che spetta all'Autorità sindacale valutare, caso per caso, quale sia lo strumento maggiormente idoneo a garantire il contemperamento di esigenze tanto contrapposte quanto essenziali per il regolare svolgimento delle attività sociali, siano esse riconducibili alla sfera produttiva, piuttosto che quelle legate alla tranquillità e al riposo, essendo entrambe vincolate indissolubilmente al buon e regolare andamento della vita collettiva.

 

 

 

 

 

 

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