Ci dedichiamo alla ricerca del benessere acustico

The new Art

e salvaguardia del patrimonio sonoro

of Silence

Aggiornamento: 23 giugno 2025

Informazione on-line dal 2004 su inquinamento acustico

Testata giornalistica specializzata

 

Home

Fisica Onde Musica

Approfondimenti dei fenomeni sonori

Laboratorio

Università di Modena e Reggio Emilia

UNIMORE

Music Lab

Laboratorio della musica

Musica e suono

 

Salute e psiche

Effetti e psicologia delle persone

Rubrica salute

 

GIURIDICA

Elementi di Diritto

Informazioni

Avv. Luca Bridi

Bacheca

Annunci degli inserzionisti

Inserzioni

 

Didattica

Opere di approfondimento

Documentazione

 

Posta dei lettori

 

Lettere

 

Invia lettera

 

Associazione Specialisti Acustica

SALUTE

Stima carico di malattia da rumore ambientale

World Health Organization Europe

Joint Research Centre

Guida metodologica

 

2018

Nuove linee guida Rumore ambientale

World Health Organization Europe

SITI WEB

 

Governance and Integrated Observation of Marine Natural HAbitat

Ascoltare il silenzio

Web-museo del suono

 

 

 

Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

 

Azioni e responsabilità di tutela contro disturbi alla quiete pubblica

 

 

Egregio Signor Roberto,

quanto da Lei riferito nella chiara esposizione trova principalmente riferimento nell'ambito dei compiti demandati ai Comuni dal D.Lgs. 267/00 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), oltreché in via generale dalla L.447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). Infatti, gli effetti indotti da azioni che si rivelassero illecite, richiedono di trovare riscontro dapprima nell'esercizio dei doveri-poteri in capo all'Autorità sindacale, ai sensi degli artt. 50 e 54, del menzionato D.Lgs. 267/00, per quanto attiene l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché degli artt. 6, 9 e 14, della citata Legge quadro, relativamente agli aspetti legati alla produzione di immissioni fonte di disagio alla popolazione.

In particolare, allorquando la produzione di abnormi rumori avvenisse in luoghi e con apparecchiature non debitamente autorizzate, l'Autorità sindacale ha altresì facoltà (ex art. 9, L.447/95) di intervenire, con idonei provvedimenti contingibili ed urgenti, ordinando l'immediata cessazione di quelle fonti che sono causa di rumore e, se l'immobile è primo dei requisiti di agibilità, perfino promuovere lo sgombero dei locali nei quali sono svolte quelle attività che contrastano con il decoro e la quiete di quei luoghi nel quali si abbia a consumare il disturbo nei confronti della popolazione residente.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito delle presunte responsabilità di natura penale, pare invece opportuno sia avviato successivamente alla predetta prima fase, ovvero allorquando l'azione espletata dal Governo locale si rivelasse non efficace o, peggio, non avesse avuto finanche compimento dacché, in quest'ultimo caso, il campo delle contestazioni potrebbe persino allargarsi, coinvolgimento anche altri soggetti che, a diverso titolo, hanno contribuito o, comunque, non hanno impedito con idonee misure ad evitare il procurarsi di lesioni alla sfera della tranquillità, quindi del sonno di coloro che sono esposti, magari già da diverso tempo ed in condizioni inadeguate per permettere quella necessaria fruibilità dei proprio ambiente domestico, specie durante il periodo notturno, nel quale possono risultare perfino maggiori gli effetti di degrado della sfera psico-fisica degli individui.

In tale caso, nel promuovere il ricorso alla presunta violazione dell'art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), divenuto procedibile a querela di parte, torna utile voler presentare una chiara ed esaustiva rappresentazione dei luoghi e dei fatti che sono all'origine dei disturbi lamentati, inclusa la rappresentazione delle azioni di salvaguardia promosse presso l'Autorità locale (Comune) e degli effetti da questi eventualmente scaturiti, meglio se corredata da documentazione fotografica, testimonianze ed i risultati dei rilievi fonometrico - eseguito da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) inscritto nell'elenco nazionale (ENTECA) - a mezzo del quale portare a convincimento dell'A.G. circa lo stato dei luoghi e del degrado del clima acustico della zona, venutosi a creare in conseguenza della diffusione di musica ad alti livelli.

Approntare un siffatto percorso con adeguati riferimenti diviene spesso difficile, qualora il querelante non disponesse di adeguate basi giuridiche. Per questo, risulta utile affidarsi preliminarmente ad consulto con un legale, nel corso del quale valutare le diverse ipotesi, compresa quella di usufruire della documentazione afferente l'esercizio dell'attività contestata, disponendo al riguardo l'accesso agli atti (ex L.241/90), anche per dare modo al Comune di promuovere un proprio autonomo controllo, da cui attendersi l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia richiamati dal citato D.Lgs. 267/00.

Altrettanto valido percorso è quello della tutela ai sensi dell’art. 844 codice civile secondo la “normale tollerabilità.

L’intervento del Giudice civile è volto a risolvere i conflitti derivanti da usi incompatibili e anomali delle rispettive proprietà, contemperando i diversi interessi coinvolti e tenendo anche in considerazione precipuamente la salute dell’individuo, diritto garantito ex art. 32 della Carta costituzionale.

L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni è legittima, come anche ribadito dalla recente sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 72/2023, pubblicata il 12 gennaio 2023, e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato. In particolare sono legittimati passivi coloro che emettono le fonti moleste ma anche l'ente comunale proprietario delle aree che deve vigilare su una proprietà che concede per eventi a terzi. Molti provvedimenti giurisprudenziali sono intervenuti in questi anni.

Nel qual caso, resto disponibile per un preliminare vaglio e definizione delle criticità espresse, qualora Lei intendesse procedere ad un contatto diretto tramite i miei riferimenti ripresi in epigrafe.

Con viva cordialità.

 

Avv. Luca Bridi

 

 

La Redazione: 23.06.2025

 

 

 

 

EVENTI

Bonifiche acustiche

Ambienti di lavoro e di vita

Corso di formazione

INAIL - Agenti Fisici

10-11 settembre 2025

(iscrizioni entro il 25.08.2025)

Scopri di più

 

» altri eventi

Marketing Sonoro

Strumenti di marketing

Suoni e frequenze

 

Guida Lavoro

Banca dati

 

Isolamento

Manuale

di buona pratica

Manuale Knauf

 

Associazione

Isolamento termico acustico

Soluzioni al rumore

 

SoundScape

FKL

Paesaggio sonoro

 

Spazi liberi da rumore

Misura il rumore

Openoise

Rilevare il rumore attraverso smartphone

 

Hush City

 

Identificare le aree di quiete nelle città

_________________

Arbitrato conciliazione

Mediazione civile

 

ANNUNCI

 

 

 

Cerca lavoro

 

 

Codici offerte

Risparmia negli acquisti online

 

 

 

 

Inquinamentoacustico.it

Testata giornalistica dedicata al benessere acustico e patrimonio sonoro

 

| Chi siamo | contatti | copyright | lavora con noi | Partners | Privacy Policy | Cookie Policy | Termini e Condizioni | Redazione |

 

Inquinamentoacustico.it ® 2025   -   Powered by Register.it