quanto da Lei riferito nella chiara esposizione trova principalmente
riferimento nell'ambito dei compiti demandati ai Comuni dal
D.Lgs. 267/00 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), oltreché in via generale
dalla L.447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
Infatti, gli effetti indotti da azioni che si rivelassero illecite,
richiedono di trovare riscontro dapprima nell'esercizio dei
doveri-poteri in capo all'Autorità sindacale, ai sensi degli artt.
50 e 54, del menzionato D.Lgs. 267/00, per quanto attiene l'ordine
pubblico e la sicurezza pubblica, nonché degli artt. 6, 9 e 14,
della citata Legge quadro, relativamente agli aspetti legati
alla produzione di immissioni fonte di disagio alla popolazione.
In particolare, allorquando la produzione di abnormi rumori
avvenisse in luoghi e con apparecchiature non debitamente
autorizzate, l'Autorità sindacale ha altresì facoltà (ex
art. 9, L.447/95) di intervenire, con idonei provvedimenti
contingibili ed urgenti, ordinando l'immediata cessazione di
quelle fonti che sono causa di rumore e, se l'immobile è primo dei
requisiti di agibilità, perfino promuovere lo sgombero dei locali
nei quali sono svolte quelle attività che contrastano con il decoro
e la quiete di quei luoghi nel quali si abbia a consumare il
disturbo nei confronti della popolazione residente.
Il ricorso all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito delle presunte
responsabilità di natura penale, pare invece opportuno sia avviato
successivamente alla predetta prima fase, ovvero allorquando
l'azione espletata dal Governo locale si rivelasse non efficace o,
peggio, non avesse avuto finanche compimento dacché, in quest'ultimo
caso, il campo delle contestazioni potrebbe persino allargarsi,
coinvolgimento anche altri soggetti che, a diverso titolo, hanno
contribuito o, comunque, non hanno impedito con idonee misure ad
evitare il procurarsi di lesioni alla sfera della tranquillità,
quindi del sonno di coloro che sono esposti, magari già da diverso
tempo ed in condizioni inadeguate per permettere quella necessaria
fruibilità dei proprio ambiente domestico, specie durante il periodo
notturno, nel quale possono risultare perfino maggiori gli effetti
di degrado della sfera psico-fisica degli individui.
In tale caso, nel promuovere il ricorso alla presunta violazione
dell'art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone), divenuto procedibile a querela di parte,
torna utile voler presentare una chiara ed esaustiva
rappresentazione dei luoghi e dei fatti che sono all'origine dei
disturbi lamentati, inclusa la rappresentazione delle azioni di
salvaguardia promosse presso l'Autorità locale (Comune) e degli
effetti da questi eventualmente scaturiti, meglio se corredata da
documentazione fotografica, testimonianze ed i risultati dei rilievi
fonometrico - eseguito da un Tecnico Competente in Acustica (TCA)
inscritto nell'elenco nazionale (ENTECA) - a mezzo del quale portare
a convincimento dell'A.G. circa lo stato dei luoghi e del degrado
del clima acustico della zona, venutosi a creare in conseguenza
della diffusione di musica ad alti livelli.
Approntare un siffatto percorso con adeguati riferimenti diviene
spesso difficile, qualora il querelante non disponesse di adeguate
basi giuridiche. Per questo, risulta utile affidarsi preliminarmente
ad consulto con un legale, nel corso del quale valutare le diverse
ipotesi, compresa quella di usufruire della documentazione afferente
l'esercizio dell'attività contestata, disponendo al riguardo l'accesso
agli atti (ex L.241/90), anche per dare modo al Comune di
promuovere un proprio autonomo controllo, da cui attendersi
l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia richiamati dal citato
D.Lgs. 267/00.
Altrettanto valido percorso è quello della tutela ai sensi dell’art.
844 codice civile secondo la “normale tollerabilità”.
L’intervento del Giudice civile è volto a risolvere i conflitti
derivanti da usi incompatibili e anomali delle rispettive proprietà,
contemperando i diversi interessi coinvolti e tenendo anche in
considerazione precipuamente la salute dell’individuo,
diritto garantito ex art. 32 della Carta costituzionale.
L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo
danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni è
legittima, come anche ribadito dalla recente sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 72/2023, pubblicata il 12 gennaio 2023, e
può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per
responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad
ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da
quelle cagionato. In particolare sono legittimati passivi coloro che
emettono le fonti moleste ma anche l'ente comunale proprietario
delle aree che deve vigilare su una proprietà che concede per eventi
a terzi. Molti provvedimenti giurisprudenziali sono intervenuti in
questi anni.
Nel qual caso, resto disponibile per un preliminare vaglio e
definizione delle criticità espresse, qualora Lei intendesse
procedere ad un contatto diretto tramite i miei riferimenti ripresi
in epigrafe.
Con viva cordialità.
Avv. Luca Bridi