la questione da Lei sollevata in merito alla sfera dei doveri-poteri
posti in capo agli Enti locali nella valutazione, definizione e
controllo dei provvedimenti autorizzativi (ex art. 6, c. 1,
lett. h), L.447/95) in deroga ai limiti di rumore ex lege, in
applicazione della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico), sono stati trattati in numerosi
contributi presenti all'interno di questa rubrica.
- Deroghe per concerti (www.inquinamentoacustico.it/deroghe_concerti.htm);
- Musica ad alto volume diffusi dai pubblici esercizi (www.inquinamentoacustico.it/musica_alto_volume.htm);
- Il Comune risponde solidalmente con i gestori delle immissione
sonore moleste (www.inquinamentoacustico.it/comune-risponde-con-gestori.htm).
Appare perciò utile proporre il rinvio a tali contributi, quale
rappresentazione di alcuni dei principali riferimenti, grazie ai
quali trarre spunto per cercare di persuadere l'Amministrazione
locale di voler ricercare, nell'ambito della propria attività
d'istituto, anche di ulteriori adeguati rimedi mediante i quali
sopperire all'attività di vigilanza e controllo, appurato che la
predetta Legge quadro conferisce proprio ai Comuni il
principale riferimento per salvaguardare i cittadini dai disturbi
provocati dal rumore.
Giova infatti ricordare che lo strumento della "autorizzazione in
deroga" conserva, comunque, carattere di eccezionalità e, per
questo, è richiesto che tale attività di esercizio della potestà
comunale sia promossa in circostanze e per occasioni del tutto
"eccezionali" e, quindi, limitate nel tempo, giacché tale titolo
autorizzativo non può in alcun modo sopperire, in via ordinaria,
agli adempimenti altrimenti posti a carico dei soggetti produttori
di immissioni sonore, essendo questi tenuti a confinare l'entità
delle proprie immissioni all'interno delle soglie limite previste,
per l'ambiente esterno, dalla Classificazione Acustica del
territorio comunale e, per gli ambienti abitativi, ai limiti
differenziali di immissione (ex art. 4, c. 1, d.P.C.M.
14/11/97). Ciò, quali riferimenti indicati dal Legislatore nazione
per preservare la salute dell'ambiente e delle persone esposte al
rumore, ai sensi e per effetto di quanto sancito dall'Art. 32 della
Carta Costituzionale.
In questa importante quanto basilare opera, l'attività di vigilanza
e controllo (ex art. 14, L.447/95), eventualmente supportata
ed integrata con le forze della Polizia di Stato o dei Carabinieri,
rappresenta uno dei tasselli fondamentali per rendere efficace
l'azione di tutela delle persone esposte al rumore, dacché
l'eventuale sua inadeguatezza o scarsa persistenza potrebbero
ingenerare condotte via via sempre più trasgressive, fino a divenire
potenzialmente lesive della quiete e della tranquillità, peculiarità
queste necessarie per assicurare il riposo ed il sonno delle
persone. A tal fine, è indispensabile che le esigenze al
divertimento di taluni cessino, ovvero vengano fatte cessare, nel
momento in cui abbia inizio il Diritto al sonno di taluni altri.
Ad ogni buon conto, qualora quanto prodotto non consegua ad una
soluzione delle lagnanze espresse, sono disponibile ad una disamina
del caso, per la quale invito a voler usufruire dei riferimenti
ripresi in epigrafe.