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Aggiornamento: 02 febbraio 2025

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Il Comune è responsabile e deve intervenire
sulla sorgente antropica per immissioni sonore intollerabili provenienti dai locali e dalla pubblica via

Febbraio 2025 - A cura dell'Avv. Luca Bridi - Patrocinante in Cassazione e Presidente del Foro immobiliare sez. Milano
 

Di conseguenza, stante la violazione di diritti primari della costituzione (diritto alla salute e diritto al normale svolgimento della vita familiare), l'ente è responsabile del risarcimento del danno.

Gli attori, premettendo di essere tutti residenti in un comune campano, esponevano di subire un gravissimo perturbamento della vivibilità delle loro case, a causa dell'inquinamento acustico derivante dall'assembrarsi, di notte, nella piazza e nelle strade adiacenti, di migliaia di giovani intenti nel sostare davanti agli esercizi di somministrazione di bevande, dall'utilizzo da parte di questi ultimi di impianti elettroacustici di elevata potenza per attirare la clientela, nonché dallo svolgimento in strada sia di veri e propri festeggiamenti, sia di esibizioni caratterizzate dall'uso di tamburi. Gli istanti esponevano, altresì, che a causa di tale inquinamento acustico, subivano immissioni intollerabili ex art. 844 c.c., lesive del proprio diritto al pacifico godimento degli immobili di cui sono proprietari oltre che del diritto alla salute, donde l'introduzione del presente giudizio per invocare una tutela non solo inibitoria, ma anche risarcitoria.

Il giudice del Tribunale di Napoli disponeva in sede istruttoria idonea CTU e allo stesso tempo ammetteva la prova orale.

Dalle risultanze dell'analisi fonometrica effettuata durante le operazioni peritali si evidenziava che l'area in cui insistono le unità immobiliari dei ricorrenti, sia in orario diurno che in quello notturno, presentava un clima acustico fortemente caratterizzato dalla presenza umana, dalla operatività diverse attività di somministrazione che si sviluppano sia internamente che esternamente ai numerosi locali pubblici presenti nella zona e dal traffico veicolare. Le verifiche fonometriche evidenziavano che la rumorosità era crescente verso l'orario notturno, ovvero quando aumentava in maniera esponenziale l'affluenza antropica: i valori delle immissioni sonore registrate valutati con il "criterio comparativo" dei 3 dB sul rumore di fondo, superavano i limiti della "normale tollerabilità" in tutti i siti analizzati, in orario sia diurno che notturno. L'esito dell'accertamento tecnico compiuto dal c.t.u. trovava, altresì, riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi. Ne conseguiva che l'ente proprietario della strada da cui provenivano le immissioni denunciate doveva provvedere ad adottare le misure idonee a far cessare dette immissioni o a ricondurle sotto la soglia della normale tollerabilità.

La giurisprudenza di legittimità è giunta infatti ad affermare che, nel caso in cui immissioni intollerabili acustiche provengano da una pubblica via, la pubblica amministrazione è tenuta a farle cessare, riportando le sotto la soglia della normale tollerabilità, così come a risarcire il danno, patrimoniale e non, sofferto da chi abita un'unità immobiliare che su tale via affaccia (Cass. n. 142091/2023). In particolare è stato affermato che "La Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere". (Cass. n. 14209/2023; si veda anche Cass. n. 18676/2024).

In materia di “facere” il Tribunale di Napoli poneva principalmente la propria attenzione sugli interventi da adottarsi da parte della Pubblica Amministrazione sulla sorgente. Nel caso specifico, trattandosi di sorgente di natura fondamentalmente antropica gli interventi dovevano riguardare azioni di regolarizzazione e controllo da parte dell'autorità competente, degli orari della movida e delle attività "sonore" ad essa connesse quali musica, balli, strumenti a percussione, con particolare riguardo al periodo notturno così come quelle delle attività dirette ed indotte connesse ai locali di somministrazione.

Tenuto conto di quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, l'ente convenuto doveva adottare le misure per ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità.

Tra queste il Tribunale di Napoli precisava le seguenti: l) interdizione dell'uso nelle aree pubbliche in questione di strumenti musicali di ogni genere, di impianti elettroacustici ed ogni altra attrezzatura idonea alle emissioni acustiche; 2) predisposizione di un servizio di vigilanza, con l'impiego di agenti comunali che si adoperino, oltre l'orario di chiusura degli esercizi commerciali a far disperdere ed allontanare dalle aree pubbliche di cui è causa le persone che stazionano lungo le stesse e che non se ne allontanano spontaneamente; 3) installazione di strutture fonoassorbenti o fono-riflettenti (ad esempio pannelli fonoassorbenti localizzati in opportuni siti) che agiscano sulla via di propagazione del rumore.

Sul piano del risarcimento del danno, il Tribunale dava atto che era ravvisabile una responsabilità per omissione in capo all'ente comunale atteso che questi, pur essendo tenuto ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, non aveva provveduto ad adottare misure effettivamente idonee a neutralizzare le emissioni acustiche o a contenerle nei limiti della normale tollerabilità, così ledendo il diritto degli istanti al riposo notturno e alla vivibilità delle proprie abitazioni. Tale comportamento inerte e negligente del Comune aveva omesso di eliminare o ridurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni di rumore propagatesi nelle abitazioni degli attori, così cagionando la lesione del diritto degli istanti. La giurisprudenza è giunta a qualificare come costituzionalmente garantito, tra l'altro, il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita guotidiana, che possono risultare pregiudicati da immissioni che superino la soglia della normale tollerabilità (Cass. n. 11930/2022; n. 21649/2021; Cass., Sez. Un., n. 23436/2022).

Si riteneva equo liquidare il danno nella misura del 10% dell'importo previsto dalle tabelle di Milano per la liquidazione del danno da invalidità temporanea. Per tale danno le tabelle prevedono una forbice che va da un minimo di Euro 115,00 ad un massimo di Euro 173. Determinato in Euro 120,00 il valore base di riferimento va quantificato in Euro 12 l'importo giornaliero (già rivalutato all'attualità quindi comprensivo di rivalutazione e interessi) per ciascun istante con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento.

Per tali motivi il Tribunale di Napoli con sentenza n. 604/2025 accoglieva l domande proposte dagli attori e, per l'effetto, condannava il Comune a far cessare le immissioni di rumore nella proprietà degli attori provenienti dalla piazza e zone limitrofe, ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità anche mediante la interdizione dell'uso di strumenti musicali amplificati, tamburi ed ogni altra attrezzatura idonea alle emissioni acustiche utilizzati senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune nel rispetto del piano di zonizzazione acustica nonché anche mediante la predisposizione di un servizio di vigilanza con l'impiego di agenti comunali, nonché anche mediante l'installazione di strutture fonoassorbenti o fono-riflettenti che agiscano sulla via di propagazione del rumore. Condannava il Comune di al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore degli istanti complessivamente quantificato in oltre Euro 230.000,00 oltre alle spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio.

 

 


» scarica la sentenza N.604/2025

 

 

 

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Avvocato Luca D.A.L. BRIDI
Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano

Viale Col di Lana, 12/A - 20136 Milano (MI)
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02 86461163 - fax: 02 76020911
@ lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - PEC lucaduilio.bridi@milano.pecavvocati.it

 

 

 

 

 

 

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