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Le immissioni moleste all'interno degli edifici possono avere origine da comportamenti non consoni alla vita di condominio, in contrasto con le disposizioni previste dal regolamento condominiale, o in conseguenza di comportamenti eccedenti la normale vita domestica, oppure a causa di uno scarso isolamento acustico della struttura o per la presenza di impianti rumorosi (che nel proseguo non vengono trattati poiché non interessano questo caso). Nel primo caso, il soggetto che lamenta siffatti disagi può appellarsi alle disposizioni contenute nel regolamento del condominio, invocando l'intervento dell'Amministratore, o presentare il caso all'attenzione dell'Autorità civile (Giudice ordinario, Giudice di Pace o Istituto conciliatore), in relazione a quanto sancito dall'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste, ossia di quelle immissioni che eccedono la soglia della c.d. "normale tollerabilità". In questo caso, al ricorrente spetta l'onere della prova che può consistere nella presentazione di una rilevazione fonometrica operata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale con la quale comprovare l'eventuale illecito. Nei casi più gravi, qualora il disturbo interessi una pluralità indeterminata di persone, ci si potrà appellare anche agli illeciti puniti dall'Ordinamento penale, in relazione a quanto sancito dall'articolo 659 C.P.. Altra e certamente più complessa questione, è quella relativa alla contestazione circa le scarse prestazioni acustiche dell'edificio che, in un prima esame, possono trovare riscontro attraverso la mera percezione soggettiva di colui che è esposto ai rumori, allorquando riconosca, anche per comportamenti "normali", quali ad esempio il camminamento, rumori fortemente e distintamente percepiti all'interno dell'ambiente confinante. In questo caso, per addivenire alla prova è necessario eseguire un collaudo acustico, per il quale è necessaria la disponibilità di accesso ad entrambi gli ambienti abitativi confinanti, il che non è sempre possibile. Anche per questo motivo, solitamente, alla contestazione promossa davanti al Giudice, lo stesso provvede ad una consulenza tecnica volta alla verifica di tale requisito. A tal riguardo, la normativa pubblicistica di settore in capo al d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", fissa i valori di isolamento delle singole partizioni (pareti interne, solai e facciate). Tale decreto, tuttavia, non specifica chiaramente se dette prestazioni acustiche si limitino ai soli nuovi edifici o si possano estendere anche a quelli realizzati antecedentemente all'emanazione di tale disposto normativo. Spetterà dunque al Giudice stabilire come tale valutazione possa essere considerata all'interno delle ragioni espresse dalla causa, così come è stato presentato anche all'interno dell'articolo redatto dall'Avv. Durelli e dalla dott.ssa Saccheri dal titolo "Riconosciuto il diritto alla riduzione del prezzo". Ad ogni buon conto, per il caso presentato, qualora le immissioni sonore siano imputabili a comportamenti inadeguati alla vita di condominio condotti da parte degli affittuari, in misura tale da eccedere la soglia della c.d. "normale tollerabilità" o in difetto delle disposizioni previste dal regolamento di condominio, ai medesimi potrà essere rinviata la contestazione dei relativi addebiti. Qualora, invece, la natura dei rumori sia strettamente connessa alle scarse proprietà di isolamento acustico dello stabile, potranno essere promosse le contestazioni direttamente al proprietario. Circa gli esiti della causa, questi risultano imprevedibili poiché conseguenti alle valutazioni espresse dal Consulente Tecnico del Tribunale e alle considerazioni maturate dal Giudice. Appare comunque utile, prima di accondiscendere alle pretese avanzate dalla parte ricorrente, voler chiarire in quale delle due condizioni si inserisca il caso interessato, volendo altresì disporre il rinvio agli affittuari di uno specifico richiamo all'osservanza di quanto previsto dalla vita di condominio ed interpellare un proprio consulente tecnico, perlomeno ricompreso all'interno dell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, con il quale valutare le possibili soluzioni tecniche ritenute idonee per sopperire alle eventuali carenze di isolamento acustico della struttura. A prescindere da quale che sia la fonte del disagio, la via conciliativa rappresenta, in molti casi, l'istituto più utile, celere ed efficacie per cercare di sollevarsi dalla lite, ed è anche per questo che risulta importante voler usufruire di tale strumento nel modo appropriato, evitando di dover rinviare la decisione di merito al Giudice, i cui oneri possono perfino risultare superiori a quelli richiesti per l'esecuzione delle necessarie migliorie acustiche.
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La Redazione: 18.11.2019
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