Le immissioni moleste
all'interno degli edifici possono avere origine da comportamenti non
consoni alla vita di condominio, in contrasto con le
disposizioni previste dal regolamento condominiale, o in conseguenza di comportamenti
eccedenti la normale vita domestica, oppure a causa di uno scarso
isolamento acustico della struttura o per la presenza di impianti rumorosi
(che nel proseguo non vengono trattati poiché non interessano questo
caso).
Nel primo caso, il soggetto
che lamenta siffatti disagi può appellarsi alle disposizioni contenute
nel regolamento del condominio, invocando l'intervento dell'Amministratore, o
presentare il caso all'attenzione dell'Autorità civile (Giudice
ordinario, Giudice di Pace o Istituto conciliatore), in relazione a
quanto sancito dall'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste,
ossia di quelle immissioni che eccedono la soglia della c.d. "normale
tollerabilità". In questo caso, al ricorrente spetta l'onere
della prova che può consistere nella presentazione di una rilevazione
fonometrica operata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale con
la quale comprovare l'eventuale illecito. Nei casi più gravi, qualora il
disturbo interessi una pluralità indeterminata di persone, ci si potrà
appellare anche agli illeciti puniti dall'Ordinamento penale, in relazione
a quanto sancito dall'articolo 659 C.P..
Altra e certamente più
complessa questione, è quella relativa alla contestazione circa le
scarse prestazioni acustiche dell'edificio che, in un prima esame,
possono trovare riscontro attraverso la mera percezione soggettiva di
colui che è esposto ai rumori, allorquando riconosca, anche per
comportamenti "normali", quali ad esempio il camminamento, rumori
fortemente e distintamente percepiti all'interno dell'ambiente
confinante.
In questo caso, per
addivenire alla prova è necessario eseguire un collaudo acustico, per il
quale è necessaria la disponibilità di accesso ad entrambi gli ambienti
abitativi confinanti, il che non è sempre possibile. Anche per questo
motivo, solitamente, alla contestazione promossa davanti al Giudice, lo
stesso provvede ad una consulenza tecnica volta alla verifica di tale
requisito.
A tal riguardo, la
normativa pubblicistica di settore in capo al d.P.C.M. 5 dicembre 1997,
recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici",
fissa i valori di isolamento delle singole partizioni (pareti
interne, solai e facciate). Tale decreto, tuttavia, non specifica
chiaramente se dette prestazioni acustiche si limitino ai soli nuovi
edifici o si possano estendere anche a quelli realizzati
antecedentemente all'emanazione di tale disposto normativo. Spetterà
dunque al Giudice stabilire come tale valutazione possa essere
considerata all'interno delle ragioni espresse dalla causa, così come è
stato presentato anche all'interno dell'articolo redatto dall'Avv. Durelli e dalla dott.ssa Saccheri dal titolo "Riconosciuto
il diritto alla riduzione del prezzo".
Ad ogni buon conto, per il
caso presentato, qualora le immissioni sonore siano imputabili a
comportamenti inadeguati alla vita di condominio condotti da parte degli
affittuari, in misura tale da eccedere la soglia della c.d. "normale
tollerabilità" o in difetto delle disposizioni previste dal
regolamento di condominio, ai medesimi potrà essere rinviata la
contestazione dei relativi addebiti.
Qualora, invece, la natura
dei rumori sia strettamente connessa alle scarse proprietà di isolamento
acustico
dello stabile, potranno essere promosse le contestazioni direttamente al
proprietario. Circa gli esiti della causa, questi risultano imprevedibili poiché conseguenti
alle valutazioni espresse dal Consulente Tecnico del Tribunale e alle
considerazioni maturate dal Giudice.
Appare comunque utile,
prima di accondiscendere alle pretese avanzate dalla parte ricorrente,
voler chiarire in quale delle due condizioni si inserisca il caso
interessato, volendo altresì disporre il rinvio agli affittuari di uno
specifico richiamo all'osservanza di quanto previsto dalla vita di
condominio ed interpellare un proprio consulente tecnico, perlomeno
ricompreso all'interno dell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica
Ambientale, con il quale valutare le possibili soluzioni tecniche
ritenute idonee per sopperire alle eventuali carenze di isolamento
acustico della struttura.
A prescindere da quale che
sia la fonte del disagio, la via conciliativa rappresenta, in molti
casi, l'istituto più utile, celere ed efficacie per cercare di
sollevarsi dalla lite, ed è anche per questo che risulta importante
voler usufruire di tale strumento nel modo appropriato, evitando di
dover rinviare la decisione di merito al Giudice, i cui oneri possono
perfino risultare superiori a quelli richiesti per l'esecuzione delle
necessarie
migliorie acustiche.