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Adempimenti acustici per le strutture ospedaliereMaggio 2025 - A cura di Luciano Mattevi - Direttore di Inquinamentoacustico.it
In quest'ottica di salvaguardia dal rumore, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), è fatto obbligo dapprima di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione di tali tipologie di ricettori, redatta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) di cui all'articolo 2, comma 6, della menzionata Legge quadro, iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA).
L'inquadramento dell'area di progetto L'area individuata dalla pianificazione territoriale per la realizzazione di un nuovo ospedale richiede di valutare attentamente se essa ricada all'interno di fasce di pertinenza acustica di infrastrutture di trasporto esistenti. Per le strade, viene rimandato ai limiti indicati dalla Tabella 2, del d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), mentre per le ferrovie ai limiti previsti dall'art. 5, c. 1, lett. a), del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario). Entrambi i riferimenti normativi riconoscono dei valori limite di immissione di 50 dB(A) durante il periodo di riferimento diurno (06-22) e di 40 dB(A) durante quello notturno (22-06), da verificare in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, secondo quanto previsto dal punto 6, dell'Allegato B, del D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico). Per le restanti sorgenti di rumore, i limiti assoluti (emissione ed immissione) sono quelli indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale che, a seconda della classe acustica di appartenenza, prevedono specifici limiti distinti nei due periodi di riferimento, diurno (06-22) e notturno (22-06). Inoltre, con riguardo alle nuove edificazioni, le opere per il rispetto dei predetti valori limite e, limitatamente all'impatto acustico generato dalle attività e dagli impianti tecnologici, al rispetto dei valori limite previsti per le aree ad esso limitrofe, sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, il quale è tenuto altresì ad indicare i sistemi e le soluzioni utili per assicurare il rispetto dei limiti di rumore previsti a seconda della specifica sorgente sonora considerata, calibrati sulla scorta dei risultati espressi dalla valutazione del clima acustico (art. 8, c. 3) e da quella dell'impatto acustico (art. 8, c. 4) di cui alla menzionata L.447/95.
Il clima acustico
Il documento di valutazione del clima acustico rappresenta per questo un tassello indispensabile, non solo per l'acquisizione dei relativi titoli autorizzativi all'edificazione, bensì anche per riconoscere la compatibilità territoriale rispetto alla pianificazione esistente e a quella relativa a preventivati scenari di sviluppo futuri. In particolare, avvalendosi di un approccio olistico alla definizione delle scelte progettuali, sarà possibile usufruire, fin nelle prime battute, dei risultati derivanti dalla valutazione del clima acustico. Ciò al fine di indirizzare le successive fasi della progettazione dell'opera a criteri di protezione e mitigazione del rumore in eccesso, privilegiando in primis quelle soluzioni di contenimento del rumore che agiscono direttamente "alla fonte", poi lungo la via di propagazione, attraverso l'impiego di schermi acustici, quali ad esempio tomi e barriere antirumore, ed infine passare a soluzioni passive, quali la forma, la posizione e il dimensione dei relativi corpi di fabbrica, per terminare con le caratteristiche di fonoisolamento dell'involucro edilizio. Un siffatto approccio risulta particolarmente efficace quando si affronta la progettazione di una struttura ospedaliera, essendo questa generalmente destinata ad ospitare persone affette da problemi di salute, per le quali la presenza di rumore può influire negativamente sui processi di guarigione, come confermano le valutazioni condotte dal Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers Systems (HCAHPS) che, dal 2008, raccoglie ed elabora i sondaggi sulla soddisfazione dei pazienti negli Stati Uniti e che hanno portato a maturare la convinzione che nei processi di prevenzione sanitaria è necessario legare la salute delle persone con quello dell'ambiente (corpore sano in ambiente sano). Diviene perciò basilare disporre di una buona qualità dell'ambiente sonoro, anche indoor, che permetta di creare le condizioni favorevoli per un adeguato uso dell'ospedale, all'esterno ed all'interno del quale la tranquillità è un bisogno fondamentale e l’isolamento acustico ottimale è un requisito essenziale. Circa la valutazione del clima acustico, il cui scopo è quello di monitorare i livelli di rumore al fine di migliorarli, vanno adeguatamente analizzate l'insieme delle sorgenti che caratterizzano il rumore ambientale e che possono produrre effetti negativi all'interno dell'area nella quale è prevista la realizzazione del neo ospedale. Tra queste, oltre al rumore delle infrastrutture di trasporto, discriminandone i diversi contributi sonori, risulta necessario analizzare anche quelle sorgenti specifiche (punto 1, Allegato A, D.M. 16/3/98) che prevedibilmente possano offrire una qualche influenza, specialmente durante il periodo notturno (22-06). A queste sorgenti, va inoltre considerato il rumore generato dalle restanti attività antropiche, tra le quali quelle derivate dall'attivazione di impianti produttivi. Non va al contempo trascurata la previsione dell'impatto sonoro derivante dall'aumento di traffico determinato dalla presenza della struttura ospedaliera, al fine di individuare eventuali possibili differenze fra la situazione ante e quella post-operam.
Attraverso il successivo confronto con i valori limite di immissione previsti dalla Classificazione Acustica e, limitatamente all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e ferroviarie - fissati in 50 dB(A) durante il periodo di riferimento diurno (06-22) e in 40 dB(A) per quello notturno (22-06) - potrà essere definita la mappa delle criticità, sulla scorta della quale rappresentare le opere di mitigazione del rumore, privilegiando quelle soluzioni che assicurano una riduzione del rumore alla fonte e lungo la via di propagazione, al fine di favorire una ridotta esposizione al rumore anche nelle aree esterne alla struttura ospedaliera. A tal riguardo, qualora siano incluse numerose sorgenti e nei casi in cui via sia una estesa vastità dell'area da analizzare, è consigliabile voler usufruire di un modello di calcolo previsionale, opportunamente tarato attraverso misurazioni in situ, per mezzo del quale, oltre a fornire una rappresentazione dei livelli di rumore sull'intera area di studio considerata (mappa acustica), permetterà di definire la tipologia e il dimensionamento degli interventi di contenimento del rumore, oltreché offrire indicazione dei valori di isolamento acustico delle facciate al fine di assicurare un adeguato comfort acustico all'interno dei rispettivi ambienti abitativi, differenziati a seconda delle esigenze e della destinazione.
I requisiti acustici passivi dell'edificio La valutazione del sistema costruttivo potrà essere corrispondenti a specifici standard, peraltro facoltativi, quali quelli previsti della Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) che stabilisce dei criteri per valutare le costruzioni ambientali sostenibili. In particolare, l'area di classificazione per le strutture ospedaliere ricade in quella relativa alla qualità degli ambienti interni (IEQ) che comprende delle specifiche limitazioni in materia di comfort acustico previsti per le categorie Building Design + Construction - credito Environmental Quality EQ (v4 - Acoustic Performance).
In particolare, al punto 2.4.11 - Prestazioni e comfort acustici dell'Allegato al menzionato Decreto CAM del 2022, sono indicati i valori di riferimento minimi per le strutture edilizie e impianti e per la qualità acustica interna agli ambienti, a seconda delle diverse tipologie di utilizzo e destinazioni d’uso. In particolare, è previsto che "(omissis) I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura soddisfano il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A di tale norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B di tale norma. Le scuole soddisfano almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2. Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, rispettano i valori indicati nell’appendice C della UNI 11367". Inoltre, per l’acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532, devono essere impiegati i descrittori acustici del Tempo di Riverberazione e dello Speech Transmission Index (STI). La base per il calcolo dei requisiti acustici passivi è definita attraverso le relazioni matematiche incluse nella UNI EN ISO 12354: Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti. La normativa tecnica UNI 11532: Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati, richiamata nel citato D.M. del 2022, individua quali sono i descrittori che meglio rappresentano la qualità acustica di un ambiente, le tecniche di calcolo previsionale e la modalità di misura in opera, a seconda della destinazione d'uso dell'ambiente stesso. Tali riferimenti integrano, almeno per la parte in cui sono più stringenti, quelli richiamati dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e portano alla definizione di un nuovo scenario di riferimento nell'ambito dei requisiti acustici per gli edifici ospedalieri che si prefigge di rimpiazzare la logica dei meri adempimenti prescrittivi, ad un più generico stimolo ad un processo di efficacia delle prestazioni, quindi di benessere esteso anche ad un'adeguata intelligibilità del parlato. In tali casi, i limiti di riferimento sono dunque quelli previsti dalle norme tecniche della UNI 11367, in merito alla prestazioni di fonoisolamento acustico dell'edificio e, laddove più restrittivi, i valori limiti indicati dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, e della UNI 11532 (parti 1 e 2) per quel che attiene le caratteristiche acustiche architettoniche degli ambienti interni. Tali disposti normativi dovranno quindi essere assunti a riferimento nelle verifiche conclusive dell'opera (collaudo acustico) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici, richiamate all'interno della dichiarazione congiunta del progettista/direttore dei lavori, del costruttore e del Tecnico Competente in Acustica (TCA), che dovranno essere allegate all'attestazione di agibilità del professionista abilitato. Risulta quindi opportuno evidenziare che, se per i protocolli LEED la verifica dei requisiti acustici rimane su un piano prettamente progettuale, nell'ambito della normativa richiamata dai CAM vengono invece richieste delle prove di verifica a completamento dell'opera. Ne consegue che la documentazione di rispondenza ai criteri CAM richiede quindi una integrazione rispetto alla eventuale certificazione LEED. Inoltre, nella elaborazione dei calcoli, risulta necessario considerare anche i valori di incertezza delle prestazioni acustiche dei diversi componenti in opera, al fine di usufruire di un sufficiente margine di sicurezza e portare tutti i valori all'interno dell'intervallo di incertezza, evitando perciò quelle situazioni ambigue che potrebbero compromettere l'esito della dichiarazione finale di conformità. E' infatti possibile che tra il valore teorico, ricavato dalle relazioni di calcolo, e quello rilevabile in opera possano emergere delle differenze, normalmente, a sfavore del dato in opera, di cui è necessario tenere conto.
La valutazione dell'impatto acustico L'impiego di un idoneo software previsionale potrà essere utile anche per rappresentare i livelli di rumore prodotti dagli impianti tecnologici a servizio della nuova struttura ospedaliera dislocati in vicinanza di ricettori, specie di quelli ad uso abitativo, giacché per tipologia, potenza e tipo di funzionamento, è prevedibile che tali impianti possano restituire un impatto sonoro significativo. A tal riguardo, il documento di valutazione dell'impatto acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95) è tenuto a fornire la stima dei livelli generati da tali impianti e a definire i sistemi di contenimento delle immissioni sonore generate. Al riguardo, pare utile sovvenire che, essendo la valutazione dell'impatto acustico resa obbligatoria dall'articolo 8, comma 4, della menzionata L.447/95, è necessario che gli elaborati presentati offrano riferimento all'impatto sonoro generato durante il funzionamento di tali apparecchi, al fine di rassicurare circa il rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio, nonché dei valori limite differenziali di immissione indicati dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), per tutte le condizioni di funzionamento, comprese quelle maggiormente gravose, tra le quali quelle che includono, ad esempio, l'attivazione dei gruppi elettrogeni di emergenza. Tra le altre sorgenti di rumore che possono produrre un impatto significativo, ricade anche il rumore del traffico veicolare indotto dalla nuova struttura ospedaliera, quello della movimentazione dei mezzi di soccorso, dei parcheggi e del trasporto delle merci e dei fornitori di cui il documento di valutazione sarà tenuto ad offre adeguata rappresentazione. Importante aspetto da non trascurare è la gestione dell'impatto provocato durante le attività di cantiere, per le quali alla lettera g), del punto 2.6.1 - Prestazioni ambientali del cantiere, dell'Allegato al citato D.M. del 2022, prevede che - oltre a quanto previsto dalle disposizioni locali assunte dal Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere e) e h), della L.447/95, in materia di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore - venga altresì inclusa "(omissis) la definizione di misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica".
La valutazione dell'impatto acustico dovrà altresì includere, qualora prevista, la realizzazione di elisuperfici a servizio dell'ospedale, come espressamente richiesto per le aviosuperfici, con riguardo ai criteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.M. 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), così come modificato dall'articolo 11-quater, della legge n. 98 del 9 agosto 2013 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), al fine di contenere l'insorgere di disturbi alle persone che risiedono nei dintorni dell'ospedale e a quelle che operano all'interno della medesima struttura ospedaliera, con particolare riguardo alle degenze, derivanti dalla movimentazioni (decolli e atterraggi) degli aeromobili. Tale obbligo di valutazione ha trovato un suo recente consolidamento con la pronuncia del Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (Rif. Sent. n. 481 - Sez. II - del 18 marzo 2016).
Considerazioni conclusive L'individuazione di un'area destinata ad accogliere ricettori sensibili, quali le strutture ospedale, richiede di tenere in debita considerazione gli esiti espressi dalla valutazione del clima acustico, da cui è possibile desumere l'entità dei livelli di rumore preesistenti sul territorio, sia per soppesare la loro incidenza, sia per definire le eventuali opere di protezione acustica dell'area, compresi gli opportuni presidi, riducendo il rumore all'interno dell'area, compreso quello derivato dagli impianti e dalle attività correlate alla stessa struttura ospedaliera, al fine di impedire che il rumore non arrechi disturbo ai vicini ricettori. A tal fine, è necessario usufruire di un adeguato grado di affidabilità dei risultati, evitando imprecisioni che potrebbero persino portare ad una eccessiva dispersione dei risultati espressi. La valutazione del clima acustico, in particolare, richiederebbe di usufruire di un monitoraggio "in continuo" della rumorosità, sull'arco di più giorni (almeno una settimana), al fine di offrire una caratterizzazione acustica dell'area in grado di implementare i dati di un apposito modello di calcolo (software previsionale), il cui impiego agevolerebbe certamente anche la rappresentazione dei livelli di rumore prodotti dagli impianti tecnici a servizio dell'ospedale. Inoltre, è importante non voler trascurare la valutazione dell'impatto acustico del traffico stradale indotto dalla presenza della struttura ospedaliera, dalla movimentazione dei mezzi di soccorso degli aeromobili e dalle ambulanze, e dai rumori generati dai parcheggi e dai mezzi di servizio.
Per quanto sopra rappresentato, diviene inalienabile, pena la mancanza dei necessari requisiti di legittimità, che gli elaborati beneficino di adeguati elementi di valutazione. A tal fine, risulta necessario voler includere nella documentazione tecnica afferente gli aspetti in ordine all'inquinamento acustico almeno le indicazioni sinteticamente espresse nei precedenti punti. Ciò sia per consentire di "calibrare" le opere di contenimento del rumore sia, al contempo, per offrire un adeguato supporto alla progettazione mediante l'indicazione di appropriati vincoli di indirizzo volti a offrire puntuali riferimenti di dettaglio (specifiche) attraverso i quali ricondurre la progettazione, esecuzione e collaudo dell'opera da cui discernono i risultati di apposita attestazione da includere nella Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAGI), la quale sarà altresì tenuta a ricondursi agli esiti di un "collaudo acustico" dell'opera eseguito da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), volendosi nell'insieme ispirare ad un generale proponimento di "fare bene le cose", dacché "Il futuro dipende da ciò che si fa oggi" (Mahatma Gandhi).
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