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La risposta della Redazione

 

 

Quando la troppa "sensibilità" può diventare un problema per i vicini

 

Gent.ma Signora Yumi,

la vita di condominio comporta la produzione di rumori che sono provocati dalle tradizionali attività domestiche, le quali si sommano in relazione al numero di unità abitative che compongono l'edificio. Per questo diviene necessario definire delle apposite regole, ossia norme del condominio, che regolano l'esercizio di tali attività, quali la definizione delle ore dedicate al riposo e quelle nelle quali è consentito l'impiego di determinati apparecchi (lavatrice, tv, uso di strumenti musicali, etc). Ciò non toglie che, per assicurare un adeguato comfort acustico, è necessario poter disporre di un adeguato isolamento acustico fra le diverse unità abitative. Tali elementi si possono dunque suddividere in: gestione dei comportamenti ed efficacia delle caratteristiche acustiche dell'edificio.

Nel primo caso, le regole di condominio rappresentano spesso un utile e spesso risolutivo riferimento. Rispettare tali regole ricade nella responsabilità di ogni condomino al fine di assicurare una reciproca e pacifica convivenza.

Nel secondo caso, rientra fra i compiti del progettista, costruttore, ma anche dell'Amministrazione comunale locale che dispone dei relativi titoli edilizi, assicurare che la costruzione dello stabile segua precisi canoni costruttivi che, per edifici realizzati dopo il febbraio 1998, comporta il cercare di soddisfare almeno i requisiti previsti dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Mentre, per gli edifici realizzati prima di tale periodo, non essendo previsti limiti cogenti, è compito del proprietario dell'unità abitativa provvedere alla messa in opera di adeguate soluzioni per limitare o contenere la diffusione di rumori intollerabili, qualora sia imposto dal provvedimento dell'Autorità (Giudice ordinario o Giudice di Pace), o qualora svolto da iniziativa di parte, al fine di tentare di sollevarsi da una possibile lite con il vicino.

E' altresì evidente che, se le carenze costruttive dello stabile sono così marcatamente rilevanti e tali che anche i lievi e tradizionali rumori di una normale vita domestica sono percepiti negli ambienti limitrofi come eccessivi, a causa dell'inadeguato o scarso isolamento della struttura, diviene difficile, alle volte persino, non sostenibile, il ricorso a delle opere di miglioria, tali da riportare l'isolamento a valori accettabili o, quantomeno, utili per rilevarne un apprezzabile miglioramento. In questi casi, pertanto, può essere riconosciuto un "indennizzo", ricompreso nella riduzione del valore dell'immobile, che si traduce anche in un ridimensionamento del canone d'affitto, qualora l'immobile sia ceduto attraverso regolare contratto di locazione.

Nell'ambito dell'assunto in capo all'articolo 844 c.c., che tratta la materia delle immissioni intollerabili, è necessario dunque fare riferimento anche alle condizioni dei luoghi e del contesto all'interno del quale tali immissioni vengono lamentate. Questo può finanche determinare che, se la condotta domestica tenuta dal condomino è rispettosa delle regole del condominio e le immissioni lamentate sono, invece, da imputare alle gravi carenze costruttive dell'immobile, il Giudice potrebbe persino sentenziare circa l'insussistenza dei motivi per ricorrere ad una responsabilità della parte nei cui confronti sono imputati le immissioni sonore, giacché è altresì necessario poter contemperare la compromissione del diritto al normale svolgimento della propria vita domestica ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, allorquando, pur con tutte le dovute precauzioni del caso, risulti inevitabile la propagazione di tali immissioni.

Cordiali saluti.

 

 

La Redazione: 15.12.2018

 

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