 La 
risposta della Redazione
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Rumori e vibrazioni pompe di calore in condominio
 
Egregio Signor Marco,
come ripreso dall'articolo 4, 
comma 3, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore", gli impianti tecnici causa del disagio da Lei 
lamentato sono esclusi dal campo di applicazione della normativa speciale di 
settore, così pure dai valori limite indicati dall'allegato A, del d.P.C.M. 5 
dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici", risalendo lo stabile ad una data antecedente l'entrata in vigore 
di tale decreto (20 febbraio 1998). Così pure per quanto riguarda le vibrazioni, 
considerato che non è stata ancora emanata una specifica disposizione 
pubblicistica in materia.
Ne consegue che l'eventuale 
rivendicazione potrà, se del caso, trovare compimento all'interno del 
tradizionale assunto in capo all'articolo 844 c.c. (immissioni). 
Nel qual caso, è necessario poter disporre di adeguata "prova tecnica", 
fornita attraverso specifico rilievo fonometrico eseguito da un Tecnico 
Competente in Acustica Ambientale (TCAA) o da altra figura tecnica di 
comprovata esperienza in materia, a mezzo della quale supportare l'eventuale 
contestazione circa l'avvenuto supero della c.d. "soglia di normale 
tollerabilità", riscontrabile allorquando il livello della specifica 
sorgente disturbate supera di 3 dB(A) il livello di fondo 
caratteristico dell'ambiente abitativo, nel quale sono state eseguite le 
rilevazioni, in assenza di tale sorgente.
Inoltre, per il caso da Lei 
presentato, risulterà di preminente rilevanza anche la ricerca dell'impianto 
responsabile delle immissioni sonore, di cui il consulente tecnico avrà modo di 
valutare avvalendosi del prezioso contributo delle tecniche moderne, fra cui 
l'analisi del rumore attraverso apparecchi in grado di "vedere il suono" (olografia 
acustica - array microfonici). Ciò è reso possibile grazie ad 
avanzate tecniche di “beamforming” che consentono di "mappare" 
l’intensità del rumore proveniente da vari punti, ottenendo una sorta di 
“termografia acustica” che mostra le zone nelle quali è maggiore l'emissione di 
rumore.
Sulla scorta di tali valutazioni 
e presa consapevolezza di quale che sia il soggetto responsabile delle 
immissioni lamentate, potrà essere avviato, con il supporto del Suo consulente 
legale, un invito alla conciliazione giudiziale sui termini delle problematiche 
proposte, quale tentativo per cercare di sollevarsi dalla successiva controversa 
davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile.
Cordiali saluti.
 
La Redazione: 28.11.2015