Gent.ma Signora Roberta,
riceviamo spesso lettere riguardanti i
disturbi generati da
vicini rumorosi nell'ambito di contesti condominiali. Infatti, non a
caso queste lamentele sono al primo posto tra le rivendicazioni tra
vicini
assunte all'interno dell'Ordinamento civile italiano.
I motivi sono molteplici, anche se possono
essere riassunti principalmente in due principali categorie, quelle
riconducibili a comportamenti che eccedono la
tradizionale vita di condominio e quelle derivanti dall'inadeguato isolamento acustico
degli edifici che spesso non assolvono ad un adeguato e ancorché
minimo contenimento di quei rumori che
contraddistinguono una normale vita entro le mura domestiche.
Limitandoci ad affrontare solo il primo di
questi aspetti, pare utile evidenziare che gran parte di questi rumori
sono generati in conseguenza della scarsa attenzione degli effetti generati
dai propri comportamenti nei confronti
dei vicini di casa, magari perché eseguiti in orari nei quali si
dovrebbe rispettare il silenzio o con eccesiva veemenza, evitando quei
rumori non necessari, il che nasce da scarsa sensibilità ed educazione alle quali si
dovrebbe essere indirizzati fina dalla tenera età, attraverso l'opera
impartita dai genitori e da quella assunta nell'ambito della attività
scolastica.
Pare comunque utile ricordare che la
Suprema Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi su siffatte
vicende, impone anche degli oneri a carico delle persone esposte al
rumore, le quali sono tenute in certi casi a "sopportare" alcuni rumori
presenti all'interno del condominio, allorquando questi sono generati
nel corso della tradizionale vita domestica. In altre parole, la S.C.
prende atto del fatto che il vivere civile impone anche un'utile e
immancabile comprensione delle diverse esigenze.
Pur non disconoscendo tale principio, v'è da
rilevare che l'intervento di contenimento del rumore può essere comunque
invocato per quei casi in cui il condomine molesto non si dimostri
accorto nel limitare i propri comportamenti negli orari dedicati al
riposo e, ancor più, allorquando gli effetti di tale condotta arrechino
disturbo ad una moltitudine di condomini. Nel qual caso, ecco che
l'intervento del Giudice può risultare una via utile per veder
riconosciuti i propri diritti.
Non ci si può quindi limitare ad una forma
di analisi superficiale e generica, quanto piuttosto è necessario
sforzarsi di volersi addentrare nel "caso per caso", riconoscendo in
esso quegli elementi peculiari che possono incidere
significativamente sui risultati delle pretese avanzate, portando
all'attenzione dell'Autorità giudicante adeguati e utili prove di
carattere soggettivo e oggettivo che supportino gli effetti e l'entità
delle illecite immissioni.
A tal fine, risulta utile usufruire
preliminarmente del consulto di un legale, attraverso il quale
esaminare il caso nell'ambito delle disposizioni previste dal
regolamento di condominio, dall'entità e persistenza delle immissioni
intollerabili (ex art. 844 cod. civ.), accertate attraverso le
rilevazioni fonometriche di un Tecnico Competente in Acustica (TCA)
iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA),
e delle eventuali ripercussioni anche sulla sfera della salute delle
persone esposte al rumore, oltreché di carattere patrimoniale legate
alla possibile perdita di valore dell'immobile.
Sulla scorta di tali preliminari elementi,
potrà dunque valutarsi quali azioni intraprendere, non trascurando la
prima e, forse, più importante che è quella di mantenere aperto un
dialogo costruttivo con il vicino, affinché questi possa essere
edotto delle possibili conseguenze derivanti dal persistere con lo
svolgimento di attività rumorose, il che potrebbero portare all'assunzione
di spese legali e risarcitorie significative, oltre al logorio dei
rapporti di vicinato.
L'Ordinamento italiano, ancorché alle volte
additato di tempi eccessivi e di particolare articolazione delle procedure,
offre tuttavia uno straordinario strumento per riconoscere i diritti
primari dell'uomo e la copiosa giurisprudenza maturata a tal riguardo ne
è una indiscussa testimonianza, la quale è stata edificata grazie al
contributo di Istituzioni e figure giuridiche che conservano ancora oggi forte quel
valore irrinunciabile di Giustizia, il cui esercizio è necessario
all'interno di una società civile e di cui, con fiducia, risulta
inalienabile la necessità di affidarsi.
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