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L'avvenuto cambiamento della destinazione d'uso da commerciale (prima) ad abitativo (poi) ha fatto decadere il vincolo per tali immissioni sonore all'obbligo di rispettare i valori limiti pubblicistici definiti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ed in particolare dei valori limite differenziali di immissioni indicati dall'articolo 4, comma 1, del menzionato d.P.C.M., i quali rappresentano il criterio di riferimento principale per l'immissione di rumori all'interno di ambienti abitativi. Ciò considerato, non potendo ricorrere in sede amministrativa, per tramite del Comune territorialmente competente tali immissioni sonore, l'eventuale contestazione è rinviata ad una più tradizionale, anche se non altrettanto semplificata, rivendicazione in sede civile, sulla scorta delle limitazioni richiamate dall'articolo 844 c.c. (immissioni), il quale limita la diffusione di quei rumori e di quelle vibrazioni che eccedono la soglia della c.d. "normale tollerabilità". In particolare, limitatamente ai rumori a quelli che superano per più di 3 dB(A) il livello di rumore di fondo caratteristico dell'ambiente nel quale il rumore è percepito; mentre, per quel che riguarda le vibrazioni, quei fenomeni vibratori che superano le soglie raccomandate da specifica regolamentazione tecnica (UNI 9614:2017 - Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo e dalla UNI 9916:2014 - Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici). In tali casi, tuttavia, risulta inevitabile il ricorso al supporto di un legale e di un consulente tecnico, con il quale fornire idonea "prova tecnica" attraverso l'esecuzione di un rilievo fonometrico e vibrazionale, all'esito dei quali tentare dapprima una via conciliativa con il responsabile delle illecite immissioni, al fine di definire gli elementi utili per sollevarsi dalla lite e, solo successivamente, decidere se procedere attraverso ricorso al Giudice ordinario del Tribunale civile o Giudice di Pace, qualora tale preminente tentativo non sortisse alcun risultato utile, anche ai fini del riconoscimento degli eventuali danni subiti. In ogni caso, pare dunque assai difficile disporre di un patrocinio legale gratuito, benché alcune associazioni, fra le quali "Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore" e "Assoacustici - Associazioni specialisti acustica vibrazioni elettroacustica", possono offrire un qualche supporto utile per riuscire a procedere in giudizio usufruendo di un contributo di spesa ridotto.
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La Redazione: 11.05.2020
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