L'avvenuto cambiamento della destinazione
d'uso da commerciale (prima) ad abitativo (poi) ha fatto decadere il
vincolo per tali immissioni sonore all'obbligo di rispettare i valori limiti
pubblicistici definiti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", ed in particolare dei valori limite differenziali di immissioni indicati
dall'articolo 4, comma 1, del menzionato d.P.C.M., i quali rappresentano
il criterio di riferimento principale per l'immissione di rumori
all'interno di ambienti abitativi.
Ciò considerato, non potendo ricorrere in
sede amministrativa, per tramite del Comune territorialmente competente
tali immissioni sonore, l'eventuale contestazione è rinviata ad una più tradizionale,
anche se non altrettanto semplificata, rivendicazione in sede civile,
sulla scorta delle limitazioni richiamate dall'articolo 844 c.c.
(immissioni), il quale limita la diffusione di quei rumori e di
quelle vibrazioni che
eccedono la soglia della c.d. "normale tollerabilità".
In particolare, limitatamente ai rumori a
quelli che superano per più di 3 dB(A) il livello di rumore di
fondo caratteristico dell'ambiente nel quale il rumore è percepito;
mentre, per quel che riguarda le vibrazioni, quei fenomeni vibratori che
superano le soglie raccomandate da specifica
regolamentazione tecnica (UNI 9614:2017 - Misura delle
vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo e
dalla UNI 9916:2014 - Criteri di misura e valutazione degli
effetti delle vibrazioni sugli edifici).
In tali casi, tuttavia, risulta inevitabile
il ricorso al supporto di un legale e di un consulente
tecnico, con il quale fornire idonea "prova tecnica"
attraverso l'esecuzione di un rilievo fonometrico e vibrazionale, all'esito
dei quali tentare
dapprima una via conciliativa con il responsabile delle illecite
immissioni, al fine di definire gli elementi utili per sollevarsi dalla
lite e, solo successivamente, decidere se procedere attraverso ricorso al
Giudice ordinario del Tribunale civile o Giudice di Pace, qualora tale
preminente tentativo non sortisse alcun risultato utile, anche ai fini
del riconoscimento degli eventuali danni subiti.
In ogni caso, pare dunque assai difficile
disporre di un patrocinio legale gratuito, benché alcune associazioni,
fra le quali "Missione
Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore" e "Assoacustici
- Associazioni specialisti acustica vibrazioni elettroacustica",
possono offrire un qualche supporto utile per riuscire a procedere in
giudizio usufruendo di un
contributo di spesa ridotto.