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Vibrazioni meccaniche
Tratto dalla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL
Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 626/94. L'articolo 4 del D.Lgs. 187/05 prescrive, in particolare, l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN . La disponibilità di banche dati, ove siano accessibili tali informazioni, rende più agevole l’effettuazione della valutazione dei rischi e l’attuazione immediata delle azioni di tutela prescritte dalla D.Lgs. 187/05, senza dover ricorrere a misure onerose e spesso complesse, a causa di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono frequentemente artefatti ed errori nelle misurazioni.
Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio
A tale riguardo è importante rilevare che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio prescritto dal D.Lgs. 187/05. Tale prescrizione è di particolare rilevanza nel caso del rischio vibrazioni, in quanto sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare comunque i livelli di esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio avviene nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi, la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva. Per maggiori informazioni e per accede alla Banca Dati Vibrazioni consulta il sito internet dell'I.S.P.E.S.L. >> vai al sito
Sommario 1. Scopo della Banca Dati Vibrazioni 2. Decreto Legislativo n. 187 del 19 agosto 2005 2.1 Ambito d’applicazione 2.2 Obblighi prescritti dal Decreto 2.2.1 La riduzione del rischio 2.2.2 Identificazione e valutazione dei rischi 3. Metodiche di valutazione dei rischi: principi generali 3.1 Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 3.2 Vibrazioni trasmesse al corpo intero 4. Valutazione senza misurazioni: la Banca Dati Vibrazioni 4.1Generalità 4.2 Linee guida per un corretto utilizzo della Banca Dati 4.2.1 Valori Dichiarati dal produttore 4.2.2 Valori rilevati in campo 5. Cosa fare a seguito della valutazione
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