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Egregio Lettore, più volte all'interno di questa rubrica ci siamo occupati dell'importanza delle buone relazioni e dei buoni comportamenti all'interno di contesti condominiali e altrettante abbiamo avuto modo di evidenziare che, nell'ambito delle liti tra vicini, i problemi legati al rumore occupano i primi posti di questa incresciosa graduatoria. Risulta dunque fondamentale cercare di instaurare con il proprio vicino un dialogo, quantomeno utile, per esporre i disagi lamentati e trovare di comune accordo la soluzione al problema. Ciò oltre ad evitare di doversi sobbarcare importanti oneri derivanti dalla rivendicazione dei propri diritti, assicurerebbe una radicale e definiva cessazione delle cause che sono all'origine del disturbo. Entrando nel merito della questione presentata, i punti sui quali soffermare l'attenzione sono molti. Partiamo da quello più semplice che riguarda il rispetto delle regole di condominio, le quali, se disponibili, vietano durante gli orari del riposo l'impiego di attrezzature, macchinari o comportamenti che possono disturbare la quiete dei vicini. La rivendicazione di tali eventuali scorrettezze comportamentali possono essere segnalati all'amministratore, il quale oltre a richiamare il condomine molestatore ad evitare siffatti comportamenti, potrà applicare la sanzione prevista dallo stesso regolamento. Nell'eventualità che tale tentativo non sortisca alcun beneficio, non rientrando tale questione all'interno della disciplina pubblicistica in capo alle disposizione richiamate dalla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dai relativi decreti attuativi, il caso potrà essere presentato davanti ad un Istituto di Conciliazione, attraverso il quale tentare di addivenire ad una soluzione pacifica tra le parti grazie all'intervento di un interlocutore terzo. Qualora anche tale tentativo si rivelasse vano, la valutazione del caso potrà essere presentata davanti ad un Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 844 cod. civ. (immissioni), al quale potranno essere esposte le proprie ragioni presentando gli esiti di un'adeguata analisi vibro-acustica attraverso la quale comprovare come le immissioni di rumore e/o di vibrazioni eccedano le soglie della c.d. "normale tollerabilità", in relazione alle quali il soggetto disturbato può aver accusato una serie di effetti comprovati attraverso un'adeguata diagnosi medica disposta da una specialista. Fatti dunque salvi i possibili tentativi di addivenire con il vicino ad una soluzione pacifica del disagio, risulta primariamente utile disporre degli esiti delle rivelazioni delle vibrazioni e della sonorità da parte di un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA) provvisto di idonea strumentazione normalizzata, sulla scorta dei quali porre evidenza del fatto che l'entità di siffatte immissioni eccedono le soglie di disturbo associate per i diversi ambienti e per il periodo della giornata nei quali tali fenomeni sono generati, come indicato dalla UNI 9614: Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo, dal momento che ad oggi manca in Italia una normativa cogente che definisca i valori limite delle vibrazioni all'interno degli edifici residenziali. Inoltre, le vibrazioni prodotte all'interno di edifici abitativi, sono in alcuni casi accompagnate anche da immissioni sonore nel campo delle frequenze udibili, ed è quindi forsanche possibile riconoscere la presenza di livelli eccedenti la soglia della c.d. "normale tollerabilità" fissata in 3 dB(A) rispetto al rumore di fondo, ossia al livello di rumore rilevato nell'ambiente in assenza della specifica sorgente sonora. Altra e certamente più complessa questione è quella di risalire alla possibile causa del disturbo lamentato, ossia indicare l'impianto che è fonte delle illecite immissioni. In questo caso, tuttavia, non ci si deve preoccupare più di tanto, poiché nel momento in cui venisse istituito un procedimento a carico del presunto disturbatore, il Giudice potrà richiedere al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) di procedere all'accesso ai luoghi per ricercare la fonte delle immissioni denunciate e, se del caso, ad indicare le possibili soluzioni da adottare per far cessare o rientrare l'entità di tali immissioni entro le soglie di tollerabilità o delle soglie limite di accelerazione ponderata lungo i tre assi (X, Y e Z) indicate dalla menzionata UNI 9614, fissati in 7,2 (diurno), 3,6 (notturno) e 5,4 (diurno festivo) mm/sec2. Stabilire infine se tali disturbi possano o meno rientrare tra gli «atti emulativi» richiamati dall’articolo 833 cod. civ. (atti d'emulazione) che vieta di arrecare molestie ai vicini di casa, potrà essere oggetto di contesa e relativo giudizio nell'ambito del procedimento assunto d'innanzi all'Autorità civile, giacché il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere e recare molestia ad altri. Riuscire a far riconoscere l'eventuale abuso circa l'uso di una particolare tipologia di sorgente fonte del disturbo, ossia stabilire se tale sorgente possa rientrare nell'ambito dei nomali apparecchi domestici e dei loro tradizionali utilizzi, o se piuttosto rientrare tra quel genere di apparecchiature di varia natura, quali quelle da Lei presentate, il cui solo scopo è quello di arrecare offesa ai vicini, procurando un eventuale sconfinamento del diritto d'uso, appaiono argomenti alle volte controversi, qualora non degnamente supportati da adeguati elementi di prova, quali lo svolgimento di un monitoraggio "in continuo" dei fenomeni lamentati che potrà essere svolto preliminarmente all'atto di accusa, il quale potrà essere promosso previo consulto di un legale. _____________________ Ulteriori approfondimenti
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La Redazione: 09.04.2022
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