Egregio Lettore,
più volte all'interno di questa rubrica ci siamo occupati
dell'importanza delle buone relazioni e dei buoni comportamenti
all'interno di contesti condominiali e altrettante abbiamo avuto modo di
evidenziare che, nell'ambito delle liti tra vicini, i problemi legati al
rumore occupano i primi posti di questa incresciosa graduatoria.
Risulta dunque fondamentale cercare di instaurare con il proprio
vicino un dialogo, quantomeno utile, per esporre i disagi lamentati e
trovare di comune accordo la soluzione al problema. Ciò oltre ad evitare di doversi
sobbarcare importanti oneri derivanti dalla rivendicazione dei propri
diritti, assicurerebbe una radicale e definiva cessazione delle cause
che sono all'origine del disturbo.
Entrando nel merito della questione presentata, i punti
sui quali soffermare l'attenzione sono molti. Partiamo da quello più
semplice che riguarda il rispetto delle regole di condominio, le quali,
se disponibili, vietano durante gli orari del riposo l'impiego di
attrezzature, macchinari o comportamenti che possono disturbare la
quiete dei vicini.
La rivendicazione di tali eventuali scorrettezze
comportamentali possono essere segnalati all'amministratore, il quale
oltre a richiamare il condomine molestatore ad evitare siffatti
comportamenti, potrà applicare la sanzione prevista dallo stesso
regolamento.
Nell'eventualità che tale tentativo non sortisca alcun
beneficio, non rientrando tale questione all'interno della disciplina
pubblicistica in capo alle disposizione richiamate dalla legge n. 447
del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dai
relativi decreti attuativi, il caso potrà essere presentato davanti ad
un Istituto di Conciliazione, attraverso il quale tentare di addivenire ad
una soluzione pacifica tra le parti grazie all'intervento di un
interlocutore
terzo.
Qualora anche tale tentativo si rivelasse vano, la
valutazione del caso potrà essere presentata davanti ad un Giudice di
Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile sulla scorta di quanto
previsto dall'articolo 844 cod. civ. (immissioni), al quale
potranno essere esposte le proprie ragioni presentando gli esiti di
un'adeguata analisi vibro-acustica attraverso la quale comprovare come
le immissioni di rumore e/o di vibrazioni eccedano le soglie della c.d.
"normale tollerabilità", in relazione alle quali il soggetto disturbato
può aver accusato una serie di effetti comprovati attraverso un'adeguata
diagnosi medica disposta da una specialista.
Fatti dunque salvi i possibili tentativi di addivenire
con il vicino ad una soluzione pacifica del disagio, risulta
primariamente utile disporre degli esiti delle rivelazioni delle
vibrazioni e della sonorità da parte di un Tecnico Competente in
Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA)
provvisto di idonea
strumentazione normalizzata, sulla scorta dei quali porre evidenza del
fatto che l'entità di siffatte immissioni eccedono le soglie di
disturbo associate per i diversi ambienti e per il periodo della
giornata nei quali tali fenomeni sono generati, come indicato dalla UNI
9614: Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del
disturbo, dal momento che ad oggi manca in Italia una normativa cogente
che definisca i valori limite delle vibrazioni all'interno degli edifici
residenziali.
Inoltre, le vibrazioni prodotte all'interno di edifici
abitativi, sono in alcuni casi accompagnate anche da immissioni sonore nel campo
delle frequenze udibili, ed è quindi forsanche possibile riconoscere la
presenza di livelli eccedenti la soglia della c.d. "normale
tollerabilità" fissata in 3 dB(A) rispetto al rumore di fondo, ossia al
livello di rumore rilevato nell'ambiente in assenza della specifica
sorgente sonora.
Altra e certamente più complessa questione è quella di
risalire alla possibile causa del disturbo lamentato, ossia
indicare l'impianto che è fonte delle illecite immissioni. In questo caso,
tuttavia, non
ci si deve preoccupare più di tanto, poiché nel momento in cui venisse
istituito un procedimento a carico del presunto disturbatore, il Giudice
potrà richiedere al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) di procedere
all'accesso ai luoghi per ricercare la fonte delle immissioni
denunciate e, se del caso, ad indicare le possibili soluzioni da
adottare per far cessare o rientrare l'entità di tali immissioni entro le soglie
di tollerabilità o delle soglie limite di accelerazione
ponderata lungo i tre assi (X, Y e Z) indicate dalla menzionata UNI
9614, fissati in 7,2 (diurno), 3,6 (notturno) e 5,4 (diurno festivo)
mm/sec2.
Stabilire infine se tali disturbi possano o meno rientrare
tra gli «atti emulativi» richiamati dall’articolo 833 cod. civ.
(atti d'emulazione)
che vieta di arrecare molestie ai vicini di casa, potrà essere oggetto
di contesa e relativo giudizio nell'ambito del procedimento assunto
d'innanzi all'Autorità civile, giacché il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo che
quello di nuocere e recare molestia ad altri.
Riuscire a far riconoscere l'eventuale abuso circa l'uso di una particolare tipologia
di sorgente fonte del disturbo, ossia stabilire se tale sorgente possa rientrare
nell'ambito dei nomali apparecchi domestici e dei loro tradizionali utilizzi,
o se piuttosto rientrare tra quel genere di apparecchiature di varia natura,
quali quelle da Lei presentate, il cui solo scopo è quello di arrecare
offesa ai vicini, procurando un eventuale sconfinamento del
diritto d'uso, appaiono argomenti alle volte controversi, qualora non
degnamente supportati da adeguati elementi di prova, quali lo
svolgimento di un monitoraggio "in continuo" dei fenomeni lamentati
che potrà essere svolto preliminarmente all'atto di accusa, il quale potrà
essere promosso previo consulto di un legale.
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Vibrazioni in condominio