La
risposta della Redazione
Rumori provenienti da vetreria insediata all'interno di un
condominio
Egregio Signor Alessandro,
pare difficile considerare che il regolamento
edilizio comunale abbia previsto l'insediamento di un'attività di vetreria
all'interno di un edificio destinato ad uso residenziale, giacché tali attività,
normalmente, sono regolate da precisi vincoli posti a salvaguardia dell'igiene e
del decoro delle persone, del tipo: "...è consentito l'insediamento di
piccoli laboratori o attività artigianali purché non molesti o nocivi per la
salute delle persone".
In ogni caso, l'autorizzazione all'esercizio
di un'attività produttiva/professionale è soggetta alla presentazione di un'idonea
documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma
4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 477 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", redatta da un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della menzionata
Legge quadro.
A questo punto, v'é innanzitutto da chiarire
se tale attività sia stata o meno regolarmente autorizzata dal Comune, nel qual
caso la stessa è assoggettata ai limiti di rumore assoluti (emissione ed
immissione definiti dalla Classificazione Acustica del Comune) e a quelli
differenziali indicati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", la cui richiesta di verifica
fonometrica può
essere inoltrata allo stesso Comune o all'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti.
Qualora invece l'attività rientrasse in un
contesto prettamente privato (hobbistico), la rivendicazione dei rumori può
trovare una sua connotazione all'interno della tradizionale disputa fra privati,
usufruendo dei termini previsti dall'articolo 844 c.c. (immissioni) e/o,
qualora il disturbo si estendesse ad un numero indeterminato di condomini, alle
responsabilità sanzionatorie previste dall'articolo 659 C.P. che disciplina il
disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone.
L'avvio di un'azione civile (art. 844 c.c.) o
penale (art. 659 C.P.) è utile sia preceduto da un consulto con un legale,
grazie al quale valutare le azioni da intraprendere per riuscire a definire al
meglio, quindi anche rapidamente, la risoluzione ai disagi lamentati.
Cordiali saluti.
La Redazione:
07.11.2018