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Che fine ha fatto la valutazione previsionale di impatto acustico? Maggio 2012 - A cura di Claudio Zago
A seguito delle ultime leggi approvate dal Parlamento che riguardano l’acustica ambientale a cominciare dalla comunitaria 2008 per finire alla comunitaria 2011, passando per le varie semplificazioni, è stata creata in questo settore parecchia confusione. Si rende quindi necessario far luce su alcuni aspetti poco chiari, cercando di sintetizzare la volontà del legislatore in questo settore. Si inizia con alcune osservazioni al d.P.R. n. 227/11 in vigore dal 18 febbraio 2012 che interessano il tecnico abilitato alla redazione delle relazioni acustiche così genericamente indicato nella Legge n. 106/11 e finire con il chiarimento riguardante le “autocertificazioni” richieste con modalità varie dalle amministrazioni comunali. D.P.R. 227/11 in vigore dal 18.02.20012 All’art.4, c. 1 del d.P.R. n. 227/11 riguardante la semplificazione della documentazione d’impatto acustico viene allegato un elenco di 47 attività di effettiva bassa rumorosità per le quali è escluso l’obbligo di presentare la Valutazione d’Impatto Acustico. Alcune attività dell’elenco, se utilizzano impianti di diffusione sonora devono invece predisporre adeguata documentazione di impatto acustico, oppure far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (che chiameremo brevemente DSAN) solo nel caso che le emissioni siano superiori ai limiti stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal comune (che chiameremo PZA). Al comma 2 del medesimo art. 4, le attività non rientranti nell’elenco delle 47 sopracitate, le cui emissioni non siano superiori ai limiti del PZA comunale potranno predisporre la DSAN. Al comma 3 – tutte le attività le cui emissioni superano i limiti del PZA è fatto obbligo di presentare la documentazione d’Impatto Acustico predisposta da un tecnico competente in materia di acustica. Osservazione: Tutti e tre i commi dell’art. 4 del d.P.R. 227/11 prevedono l’obbligo della valutazione di impatto acustico o la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, a seconda che vengano o meno superati certi limiti di emissione di rumori nell’ambiente circostante. E’ evidente che per decidere quale indirizzo tecnico far uso occorre eseguire una misura strumentale osservando leggi e norme tecniche che ben definiscono le modalità di misura relativamente alle emissioni in materia di acustica ambientale. E’ altresì evidente che tutte queste misure possono essere eseguite solo da un tecnico competente in materia di acustica come previsto dall’art. 8 della Legge n. 447/95. Appurati i limiti attraverso apposite misure, adottando le metodologie di legge, si agirà o con la presentazione dell’impatto acustico, o con la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto Notorio avendo a disposizione dati certi sui quali basare la eventuale dichiarazione e non incorrere pertanto in certificazioni non veritiere. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono pesantemente sanzionate dal codice penale. Riepilogo:
Pertanto ad esclusione delle attività di cui all’allegato B, tutte le altre attività o in modo diretto (Val. Imp. Ac.) o in modo indiretto (Atto Notorio) devono dimostrare attraverso misure di acustica ambientale quale indicazione tenere nella presentazione di progetti edilizi. Naturalmente come previsto dalla Legge n. 447/95 e dalla lettera di chiarimento del Ministero dell’Ambiente, il tecnico abilitato non può che il Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
Il d.P.R. n. 227/11 prende in considerazione solo le attività commerciali, artigianali e produttive soggette ad impatto acustico, per quanto riguarda invece la valutazione previsionale di Clima Acustico ci si deve riferire a quanto imposto dalla Legge n. 106/11 all’articolo 5. Purtroppo come spesso accade invece di chiarire o semplificare le cose, le nuove leggi le complicano e quindi ci si deve impegnare nel tentativo di far ulteriore chiarezza. Iniziamo con l’esamina dell’art. 5, c. 1 della Legge 106/11, esso prevede per gli edifici adibiti a civile abitazione l’autocertificazione asseverata di un tecnico abilitato che così sostituisce la "cosiddetta relazione acustica" (si noti un certo disprezzo del legislatore nel trattare questa materia). Il Ministero dell’Ambiente con lettera prot. DVA 2011-0024574 del 29.09.2011, definisce che la cosiddetta relazione acustica altro non è che la valutazione di Clima Acustico e trattandosi di civili abitazioni non poteva che essere così. Per cui ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge n. 447/95 il tecnico abilitato al controllo dei valori ai limiti normativi è di fatto la figura del tecnico competente in acustica ambientale. Ora esaminiamo il comma 5 dell’art. 5 della L.106/11 che aggiunge alla Legge quadro n. 447/95 all’art. 8 un comma, il 3-bis con la seguente dicitura – "...per gli edifici adibiti ad abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del ritiro del permesso di costruire la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento". Trattandosi di edifici abitativi e di predisposizione di un documento prima del ritiro del permesso di costruire, l’aggiunta 3-bis all’art. 8 della L.447/95 comporta la semplice deduzione che la relazione acustica non sia altro che la Valutazione di Clima Acustico. Nella legge viene usato il termine relazione acustica, termine generico che non significa nulla in quanto la Legge quadro n. 447/95 usa definizioni precise, quali Clima Acustico e Impatto Acustico. A questo proposito sarebbe bene che le leggi via via emanate adottassero sempre le medesime definizioni. Quindi visto che nello stesso articolo coesistono due commi riguardante il medesimo atto con diciture diverse, quale dei due commi si debba osservare nella presentazione di un progetto edilizio non è dato a sapere. Si propende per la l’autocertificazione asseverata previsto nel comma 1 dell'art. 5 alla Legge n. 106/11 anche se quest’ultima è parzialmente errata come definizione nell’uso improprio della parola autocertificazione. In merito alle definizioni da usare per avere chiarezza nelle operazioni da compiere nell’esercizio della attività professionale ci si deve riferire al d.P.R. n. 445/00 che all’art. 1 (definizioni), definisce con precisione la giusta terminologia da usare. Riporto:
Art. 1, lettera g) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE È il documento sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati, di cui alla lettera f), ed avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stato, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Scorrendo l’elenco dei possibili certificazioni che si possono eseguire appare con evidenza che questo tipo di "autocertificazione" - elenco alla lettera f) - non è rispondente ad elaborati tecnici, verifiche strumentali, perizie tecniche, etc. ma solo a dati in possesso alla amministrazione pubblica. Tutte le condizioni che non sono previste nell’elenco dei certificati, possono essere rese con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Infatti la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge n. 447/95 può essere sostituita con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Tale dichiarazione è ancora parzialmente inesatta, in quanto solo con l’asseverazione come previsto nella Legge n. 106/11 all'art. 5, c. 1 dove viene aggiunta la parola "asseverata", si completa la possibilità di certificare le pratiche urbanistiche, edilizie, sanitarie, perizie e misure prodotte attraverso elaborati tecnici ed altro. Infatti, solo con l’ asseverazione si ottiene una attestazione chiara ed esplicita della sussistenza dei dati di fatto dedotti o dei requisiti per la legittimazione dell’atto richiesto. Tale attestazione deve essere suffragata dalla dimostrazione di elementi di legittimità dell’atto voluto, mediante puntuale descrizione delle opere e mediante dimostrazione della loro conformità a disposizioni legislative e/o regolamenti (norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie, ecc.) nonché alle prescrizioni dello strumento urbanistico. L’istituto della asseverazione ha la funzione di sostituire le verifiche di conformità a leggi o regolamenti svolti da enti amministrativi con attestazioni svolte da soggetti privati specificatamente abilitati a tale competenza, garantendo di conseguenza una maggiore celerità e semplificazione del procedimento volto all’ottenimento di autorizzazioni o concessioni. L’asseverazione di conformità deve essere redatta da un professionista abilitato, iscritto ad albo professionale di competenza. Con la redazione della asseverazione, il tecnico abilitato (ing. arch. geom. etc.) assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi dell’art. 359, punto 1 del C.P., in quanto soggetto privato che svolge una professione il cui esercizio è per legge vietato senza una precisa abilitazione dello Stato poiché della sua opera il pubblico è per legge obbligato a valersi.
Molta attenzione deve essere posta nell’uso delle asseverazioni che possono dar luogo alla formazione di documenti importanti ad esempio l’agibilità di un fabbricato. Una mendace asseverazione eseguita ponendo una semplice crocetta in uno stampato predisposto dal comune dove si dichiara la regolarità acustica dell’edificio senza essere suffragata dalla dimostrazione di elementi di legittimità conformi alla disposizione legislative, quale potrebbe essere la misura in opera prevista dall'art. 1, c. 1 del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, consegue anche ai sensi dell’art. 481 C.P. pene che vanno dalla reclusione o multe che possono essere applicate anche congiuntamente se commesse a scopo di lucro. Il pagamento di una parcella è a scopo di lucro. A seguito di quanto sopra esposto, la formula di legge corretta per la produzione all’ente pubblico di elaborati tecnici comprovanti la regolarità edilizia, urbanistica, sanitaria, etc. dovrebbe essere la seguente:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ASSEVERATA Le valutazioni previsionali di impatto e clima acustico e le verifiche in opera previste dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997 sono riconducibili ad atti soggetti ad asseverazione. Quindi le verifiche acustiche ambientali di tipo previsionale e le misure in opera a costruzione ultimata devono essere contenuti nella dichiarazione asseverata e debbono chiaramente essere predisposte dal tecnico Competente in Acustica Ambientale senza alcun dubbio e non dal generico "Tecnico Abilitato".
Riepilogando quanto sopra scritto si evidenzia:
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