The new Art

of Silence

Ultimo aggiornamento: 02 giugno 2024

Informazione on-line dal 2004 su inquinamento acustico

Testata giornalistica specializzata

 

Home

Fisica onde musica

Approfondimenti dei fenomeni sonori

Laboratorio

Università di Modena e Reggio Emilia

UNIMORE

Music Lab

Laboratorio della musica

Musica e suono

 

Salute e psiche

Effetti e psicologia delle persone

Rubrica salute

 

Esperienza udibile

Bacheca

Annunci degli inserzionisti

Inserzioni

 

Didattica

Opere di approfondimento

Documentazione

 

Posta dei lettori

 

Lettere

 

Invia lettera

 

Associazione Specialisti Acustica

SALUTE

Stima carico di malattia da rumore ambientale

World Health Organization Europe

Joint Research Centre

Guida metodologica

 

2018

Nuove linee guida Rumore ambientale

World Health Organization Europe

SITI WEB

 

Governance and Integrated Observation of Marine Natural HAbitat

Ascoltare il silenzio

Web-museo del suono

 

 

L’importanza di una preventiva valutazione delle immissioni sonore

Luglio 2010 - A cura di Luciano Mattevi

 

 

Oramai da più di dieci anni, ossia dall’entrata in vigore della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” è fatto obbligo di correlare la domanda di autorizzazione all’esercizio di una nuova attività rumorosa o di una nuova infrastruttura con il documento di Valutazione di Impatto Acustico (VIA).

La finalità principale della VIA è quella di tutelare la popolazione esposta ad attività rumorose, imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i limiti di legge, soluzione che, nella maggior parte dei casi, permette di prevenire situazioni potenzialmente nocive per la salute della popolazione, oltreché contenere considerevolmente i costi richiesti per la mitigazione nell’eventuale fase di post-intervento. A tal fine, l'art. 8, co. 4 della citata Legge quadro impone che “…le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”.

La documentazione previsionale di impatto acustico deve dunque comprendere tutti gli elementi necessari per prevedere, nel modo più accurato possibile, gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché verificare la compatibilità con gli standard e i limiti acustici, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La VIA è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera - ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi. Detta valutazione deve essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai ricettori e alle aree maggiormente esposte e/o maggiormente sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi o altro. La valutazione deve interessare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall’esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l’attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto quali, a titolo esemplificativo, l’aumento di traffico indotto sulla viabilità locale o il rumore generato da mezzi o attrezzature, anche se subalterni all’attività principale.

Qualora la VIA dimostrasse, ancora in fase progettuale, un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati (valori limite di emissione, immissione o differenziali), la documentazione deve comprendere l’individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le immissioni di rumore entro i limiti di norma, così come previsto dall’art. 8, comma 6 della Legge n. 447/95, la cui realizzazione costituirà dunque condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’utilizzo dell’opera e/o all’esercizio della nuova attività. Pertanto, lo scopo della VIA è dimostrare la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la VIA dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò può costituire elemento ostativo al rilascio della predetta autorizzazione.

In particolare, i limiti imposti per le sorgenti fisse, di cui all’art. 2 della menzionata Legge quadro, prevedono la verifica dei valori assoluti, stabiliti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale o, in alternativa, dei limiti di accettabilità di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991. Inoltre, per le attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali è previsto l’obbligo di assicurare il rispetto anche dei valori limite differenziali di immissione, indicati dall’art. 4, co. 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

La verifica circa il rispetto dei valori assoluti va eseguita raffrontando i livelli stimati in facciata agli edifici esposti, riferiti all’intero periodo di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06), a seconda del periodo nel quale è attiva la sorgente di rumore esaminata.

I valori limite differenziale di immissione, invece, sono ottenuti dalla differenza fra il livello di rumore ambientale, livello rilevato con la specifica sorgente disturbante attiva, ed il livello di rumore residuo, livello rilevato in assenza di tale specifica sorgente. Detta verifica deve essere ricondotta all’ambiente interno dei ricettori disturbati, a finestre aperte o a finestre chiuse, a seconda che la sorgente sonora si trovi rispettivamente all’esterno o all’interno del ricettore da tutelare. Le differenze rilevate non possono risultare superiori a 5 dB(A) durante il periodo diurno e a 3 dB(A) durante il periodo notturno.

Oltre agli obblighi conseguenti alla VIA, la Legge n. 447/95 pone anche la regola tassativa secondo cui nella redazione di nuovi strumenti urbanistici o nell’adozione di varianti le destinazioni d’uso debbono essere stabilite in modo da prevenire o contenere i disturbi alla popolazione residente, anche attraverso l’istituzione di appositi piani di risanamento acustico, ma questo è un’ulteriore aspetto su cui ritorneremo in un prossimo “Caso del mese”.

Al momento, non resta dunque che augurarsi che le Amministrazioni locali richiedano la predisposizione del documento di VIA, non solo per sopperire alla tutela della salute di quanti potranno essere esposti a tali attività, ma anche per favorire la realizzazione di opere con impegni di spesa minori, giacché interventi di mitigazione acustica eseguiti successivamente l'entrata in esercizio risultano, solitamente, maggiormente gravosi, fatto questo da non trascurare, specie in momenti di ristrettezza economica.

 

 

 

 

 

 

| torna all'inizio |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazi liberi da rumore

EVENTI

I Saperi dell'Ascolto

Senso, cura e fonosfera

                                 

Incontro di studi dedicato a Albert Mayr

27-30 novembre 2024

Prato (PR)

Programma

 

» altri eventi

Marketing Sonoro

Strumenti di marketing

Suoni e frequenze

 

Guida Lavoro

Banca dati

 

Isolamento

Manuale

di buona pratica

Manuale Knauf

 

Associazione

Isolamento termico acustico

Soluzioni al rumore

 

SoundScape

FKL

Paesaggio sonoro

 

Misura il rumore

Openoise

Rilevare il rumore attraverso smartphone

 

Hush City

 

Identificare le aree di quiete nelle città

_________________

Arbitrato conciliazione

Mediazione civile

 

ANNUNCI

 

 

 

Cerca lavoro

 

 

Codici offerte

Risparmia negli acquisti online

 

 

 

| Chi siamo | contatti | copyright | lavora con noi | Partners | Privacy Policy | Cookie Policy | Termini e Condizioni | Redazione |

 

 

Inquinamentoacustico.it ® 2024

 

Powered by Register.it