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La risposta dell'espertoA cura di Marcello Brugola
...Quando la valutazione del consulente tecnico del Tribunale compromette l'esito di un contenzioso
Egregio Signor Prenesti, lei non indica la Sua provincia di residenza, per cui non posso sbilanciarmi nel dire se sia una di quelle con un alto numero di ricorsi per rumore, e quindi con la presenza di numerosi tecnici specializzati, oppure una di quelle a scarsa incidenza, con la presenza quindi di pochi tecnici esperti, comunque fa bene a non citare nomi, onde evitare querele inutili. In effetti quello da Lei indicato sembra proprio “una cantonata” da parte del CTU: se si applica il criterio giurisprudenziale, ovvero la verifica del livello del supero dei +3 dB sul rumore di fondo, come da Lei evidenziato, allora ci si deve riferire alla norma ISO R1996/1 (e successive modifiche) che citano chiaramente la norma ISO 225 (successivamente 226) ma anche il fatto che in presenza di toni puri il rumore debba essere aumentato di +5 dB per tenere conto del disturbo. È chiaro che se non ha applicato questo metodo, ma solo quello relativo al criterio amministrativo, ha sbagliato. Non mi è chiaro il Suo discorso sulla accettabilità o meno del rumore con o senza componenti tonali (il supero dei 3 dB sul valore L95 è praticamente certo se il rumore è chiaramente udibile), e per esprimere un giudizio dovrei leggere i documenti di causa. Anche per fornire un giudizio sulla applicabilità di un ricorso dovrei leggere attentamente i documenti di causa e verificare le misure fonometriche, dato che purtroppo per mia esperienza mi fido dei rilievi di pochissimi colleghi.
Il mio suggerimento è di trovare un bravo tecnico (ma il Suo
tecnico di parte cosa dice?) e di vedere se esistono i presupposti per fare
questo passo.
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