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Tutela del diritto alla salute contro l'inquinamento acustico Luglio 2005 - A cura di Domenico Chinello - avvocato del Foro di Venezia
L'articolo di questo mese è tratto da Altalex - quotidiano di informazione giuridica - e pone all'attenzione il disagio lamentato da alcuni censiti le cui abitazioni sono poste a poca distanza dalla tratta ferroviaria compresa tra il comune di Adria, provincia di Rovigo, e il capoluogo veneto. Il caso in esame è certamente di interesse giacché nell'adottare il provvedimento in esame, il Giudice veneziano ha precisato che il superamento della soglia di tollerabilità, corrispondente ad un aumento del livello del rumore di fondo superiore a 3 dB(A), sia idoneo a ledere, di per sé, il diritto alla salute, potendo determinare delle limitazioni funzionali, anche se soltanto temporanee, dell'integrità psicofisica degli esseri umani, a prescindere dalla dimostrazione concreta di una vera e propria invalidità permanente. Da ciò la decisione di disporre, in via cautelare, l'eliminazione della fonte delle immissioni acustiche potenzialmente nocive, ordinando l'immediata cessazione del transito notturno di treni merci alla società che gestisce la linea ferroviaria. In particolare, la vicenda ha avuto inizio allor quando la società di gestione del servizio ferroviario lungo la linea Adria-Venezia che, in precedenza, aveva sempre effettuato solamente il trasporto di passeggeri a mezzo di una motrice a poche carrozze, nell'estate del 2004, ha iniziato a far transitare svariati convogli per il trasporto di merci, anche nelle ore notturne. Avverso una tale situazione, sono insorti due cittadini, che abitano a pochi metri di distanza dalla linea ferroviaria, lamentando che reiterato transito di treni merci aveva gravemente peggiorato la loro qualità della vita, in specie con riguardo al disturbo del riposo notturno. Nell'ambito della fase istruttoria del giudizio, il Magistrato ha provveduto ad assumere un informatore in ordine ai fatti descritti in ricorso e ha disposto perizia fonometrica, incaricando il C.T.U. (consulente tecnico d'ufficio) di accertare i valori concreti delle immissioni acustiche lamentate dai ricorrenti. Per un commendo dell'ordinanza inibitoria si rimanda all'articolo redatto dall'avv. Domenico Chinello. >> vai al documento (PDF 152 KB).
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