La
risposta della Redazione
Quando la troppa "sensibilità" può diventare un problema per i
vicini
Gent.ma Signora Yumi,
la vita di condominio
comporta la produzione di rumori che sono provocati dalle tradizionali attività
domestiche, le quali si sommano in relazione al numero di unità abitative che
compongono l'edificio. Per questo diviene necessario definire delle apposite
regole, ossia norme del condominio, che regolano l'esercizio di tali attività,
quali la definizione delle ore dedicate al riposo e quelle nelle quali è
consentito l'impiego di determinati apparecchi (lavatrice, tv, uso di strumenti
musicali, etc). Ciò non toglie che, per assicurare un adeguato comfort acustico,
è necessario poter disporre di un adeguato isolamento acustico fra le diverse
unità abitative. Tali elementi si possono dunque suddividere in: gestione dei
comportamenti ed efficacia delle caratteristiche acustiche dell'edificio.
Nel primo caso, le regole di
condominio rappresentano spesso un utile e spesso risolutivo riferimento.
Rispettare tali regole ricade nella responsabilità di ogni condomino al fine di
assicurare una reciproca e pacifica convivenza.
Nel secondo caso, rientra
fra i compiti del progettista, costruttore, ma anche dell'Amministrazione
comunale locale che dispone dei relativi titoli edilizi, assicurare che la
costruzione dello stabile segua precisi canoni costruttivi che, per edifici
realizzati dopo il febbraio 1998, comporta il cercare di soddisfare almeno i
requisiti previsti dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici". Mentre, per gli edifici realizzati
prima di tale periodo, non essendo previsti limiti cogenti, è compito del
proprietario dell'unità abitativa provvedere alla messa in opera di adeguate
soluzioni per limitare o contenere la diffusione di rumori intollerabili,
qualora sia imposto dal provvedimento dell'Autorità (Giudice ordinario o Giudice
di Pace), o qualora svolto da iniziativa di parte, al fine di tentare di
sollevarsi da una possibile lite con il vicino.
E' altresì evidente che, se
le carenze costruttive dello stabile sono così marcatamente rilevanti e tali che
anche i lievi e tradizionali rumori di una normale vita domestica sono percepiti
negli ambienti limitrofi come eccessivi, a causa dell'inadeguato
o scarso isolamento della struttura, diviene difficile, alle volte persino, non
sostenibile, il ricorso a delle opere di miglioria, tali da riportare
l'isolamento a valori accettabili o, quantomeno, utili per rilevarne un
apprezzabile miglioramento. In questi casi, pertanto, può essere riconosciuto un
"indennizzo", ricompreso nella riduzione del valore dell'immobile, che si
traduce anche in un ridimensionamento del canone d'affitto, qualora l'immobile
sia ceduto attraverso regolare contratto di locazione.
Nell'ambito dell'assunto in
capo all'articolo 844 c.c., che tratta la materia delle immissioni
intollerabili, è necessario dunque fare riferimento anche alle condizioni dei
luoghi e del contesto all'interno del quale tali immissioni vengono lamentate.
Questo può finanche determinare che, se la condotta domestica tenuta dal
condomino è rispettosa delle regole del condominio e le immissioni lamentate
sono, invece, da imputare alle gravi carenze costruttive dell'immobile, il
Giudice potrebbe persino sentenziare circa l'insussistenza dei motivi per
ricorrere ad una responsabilità della parte nei cui confronti sono imputati le
immissioni sonore, giacché è altresì necessario poter contemperare la
compromissione del diritto al normale svolgimento della propria vita domestica
ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita
quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, allorquando, pur con
tutte le dovute precauzioni del caso, risulti inevitabile la propagazione di
tali immissioni.
Cordiali saluti.
La Redazione:
15.12.2018