La
risposta della Redazione
Disturbo da passaggio treno alta frequentazione
Egregio
Signor Gianluca,
il rumore
ferroviario è regolato dal d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, recante "Regolamento
recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario",
il quale stabilisce, in relazione al tipo di infrastruttura ferroviaria (nuova o
esistente) e alla relativa fascia di pertinenza acustica (fascia "A" o fascia
"B") nella quale viene a trovarsi il ricettore (edificio) esposto, i limiti di
rumorosità.
Tali valori limite
sono verificati in prossimità degli edifici esposti al rumore, a un metro dalla
facciata e ad un'altezza corrispondente alla posizione dell'ambiente abitativo
esposto al rumore, per un tempo di misura di almeno 24 ore, durante il quale
vengono rilevati i singoli passaggi dei convogli ferroviari, sulla scorta dei
quali viene determinato il livello equivalente continuo di rumore ponderato
"A" (LAeq) relativo al periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e
durante quello notturno (22:00-06:00).
Individuare le aree
che per effetto dell'utilizzo dell'infrastruttura si abbia a riscontrare un
supero dei predetti valori limite, spetta al gestore dell'infrastruttura,
al quale spetta altresì la definizione (tempi e modalità) degli eventuali
sistemi di contenimento e abbattimento del rumore, predisposti ai sensi
dell'articolo 2, del D.M. 29 novembre 2000, recante "Criteri per la
predisposizione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore".
Gli esiti della
predetta valutazione sono comunicati al Comune e alla Regione di riferimento, ai
quali potrà dunque venire richiesta specifica informativa, visione degli atti
prodotti e, se del caso, promuovere apposita istanza di accesso per estrarne
relativa copia.
Cordiali saluti.
La Redazione:
24.06.2017