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La risposta della Redazione

 

 

Disturbo da passaggio treno alta frequentazione

 

Egregio Signor Gianluca,

il rumore ferroviario è regolato dal d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, recante "Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", il quale stabilisce, in relazione al tipo di infrastruttura ferroviaria (nuova o esistente) e alla relativa fascia di pertinenza acustica (fascia "A" o fascia "B") nella quale viene a trovarsi il ricettore (edificio) esposto, i limiti di rumorosità.

Tali valori limite sono verificati in prossimità degli edifici esposti al rumore, a un metro dalla facciata e ad un'altezza corrispondente alla posizione dell'ambiente abitativo esposto al rumore, per un tempo di misura di almeno 24 ore, durante il quale vengono rilevati i singoli passaggi dei convogli ferroviari, sulla scorta dei quali viene determinato il livello equivalente continuo di rumore ponderato "A" (LAeq) relativo al periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e durante quello notturno (22:00-06:00).

Individuare le aree che per effetto dell'utilizzo dell'infrastruttura si abbia a riscontrare un supero dei predetti valori limite, spetta al gestore dell'infrastruttura, al quale spetta altresì la definizione (tempi e modalità) degli eventuali sistemi di contenimento e abbattimento del rumore, predisposti ai sensi dell'articolo 2, del D.M. 29 novembre 2000, recante "Criteri per la predisposizione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore".

Gli esiti della predetta valutazione sono comunicati al Comune e alla Regione di riferimento, ai quali potrà dunque venire richiesta specifica informativa, visione degli atti prodotti e, se del caso, promuovere apposita istanza di accesso per estrarne relativa copia.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 24.06.2017

 

 

 

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