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La risposta della Redazione

 

 

...Trattenimenti musicali di un pubblico esercizio

 

Egregio Signor Francesco,

l'autorizzazione allo svolgimento di trattenimenti musicali temporanei nei pubblici esercizi è in capo al Comune territorialmente competente, il quale ha la facoltà (quindi non l'obbligo) di disporre, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", di apposita deroga ai valori limite assoluti definiti dalla Classificazione Acustica ed a quelli differenziali di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Nel qual caso, al Comune spetta altresì il compito di definire apposite prescrizioni utili per contenere il più possibile il disturbo alla popolazione esposta al rumore, quali: fasce orarie, limitazione dei volumi o orientamento dei diffusori acustici (ad es. indirizzandoli sul lato opposto a quello dove si trovano le abitazioni) e quanto altro ritenuto utile per contenere il rumore.

Allo stesso Comune spettano altresì i compiti di vigilanza e controllo circa l'osservanza delle disposizioni impartite, avviando i relativi procedimenti sanzionatori in caso di accertate violazioni, i quali possono essere altresì accompagnati da un'ulteriore restrizione dei termini impartiti nel titolo autorizzativo e, perfino, l'eventuale revoca del provvedimento, qualora in presenza di condizioni di disturbo particolarmente gravi che possano mettere a rischio la salute delle persone.

Ciò considerato, l'interlocutore principale è il Comune, presso il quale sarà possibile prendere visione dell'autorizzazione, al fine di conoscere le eventuali limitazioni poste a carico dell'attività, nonché invocare una limitazione dei termini autorizzatori, volti a favorire il riposo e la tranquillità dei residenti.

Resta comunque salvo l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria, in relazione alle responsabilità in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, qualora le condizioni di disturbo lamentate non dovessero trovare adeguati elementi di riscontro.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 30.05.2015

 

 

 

 

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