La
risposta della Redazione
...Trattenimenti musicali di un pubblico esercizio
Egregio Signor Francesco,
l'autorizzazione allo svolgimento di trattenimenti musicali
temporanei nei pubblici esercizi è in capo al Comune territorialmente
competente, il quale ha la facoltà (quindi non l'obbligo) di disporre, ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", di apposita deroga
ai valori limite assoluti definiti dalla Classificazione Acustica
ed a quelli differenziali di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14
novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore". Nel qual caso, al Comune spetta altresì il compito di definire
apposite prescrizioni utili per contenere il più possibile il disturbo alla
popolazione esposta al rumore, quali: fasce orarie, limitazione dei
volumi o orientamento dei diffusori acustici (ad es. indirizzandoli
sul lato opposto a quello dove si trovano le abitazioni) e quanto altro ritenuto
utile per contenere il rumore.
Allo stesso Comune spettano altresì i compiti di vigilanza
e controllo circa l'osservanza delle disposizioni impartite, avviando i
relativi procedimenti sanzionatori in caso di accertate violazioni, i quali
possono essere altresì accompagnati da un'ulteriore restrizione dei
termini impartiti nel titolo autorizzativo e, perfino, l'eventuale revoca
del provvedimento, qualora in presenza di condizioni di disturbo particolarmente
gravi che possano mettere a rischio la salute delle persone.
Ciò considerato, l'interlocutore principale è il Comune, presso
il quale sarà possibile prendere visione dell'autorizzazione, al fine di
conoscere le eventuali limitazioni poste a carico dell'attività, nonché invocare
una limitazione dei termini autorizzatori, volti a favorire il riposo e la
tranquillità dei residenti.
Resta comunque salvo l'eventuale ricorso all'Autorità
Giudiziaria, in relazione alle responsabilità in capo all'articolo 659 C.P. che
disciplina il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, qualora le
condizioni di disturbo lamentate non dovessero trovare adeguati elementi di
riscontro.
Cordiali saluti.
La Redazione: 30.05.2015