Egregio Lettore,
pur non conoscendo nel dettaglio la situazione,
cercheremo di esprime alcune considerazioni di carattere generale attraverso
le quali auspichiamo di riuscire ad offrire degli utili spunti
per cercare di risolvere i disagi lamentati.
Rileviamo, innanzitutto, che
la situazione lamentata consegue alle scelte di
localizzazione e, successivamente, di autorizzazione all'insediamento di
una zona produttiva, il cui insediamento ha determinato una
significativa alterazione del
clima acustico della zona. Ciò a dimostrazione di come la fase decisoria
richieda spesso di trovare fondamento in un'adeguata preventiva analisi circa
gli effetti indotti.
La stessa normativa speciale di settore
(L.447/95) considera fondamentale cercare di prevenire
l'insorgenza di fenomeni di disturbo in quelle
aree nelle
il riposo e la tranquillità rappresentano delle condizioni essenziali
per il loro utilizzo tra le quali rientrano le zone residenziali, scolastiche,
ospedaliere, parchi e le aree naturalistiche.
A tal fine, uno dei principali strumenti che
dovrebbe aiutare a creare uno sviluppo ordinato del territorio, volto a
"gestire il rumore", è la Classificazione Acustica, un
atto del governo locale (Comune) che ha il compito di suddividere il territorio in aree omogenee,
attribuendo a ciascuno di queste una della sei classi acustiche indicate dalla tabella A,
dell'allegato al d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore), a seconda del loro utilizzo.
Nella
stesura di tale strumento, è necessario, per quanto possibile, evitare
di accostare aree i cui valori si differenziano per più di 5 dB,
ossia evitare i c.d. "salti di classe", ad esempio:
l'accostamento di una classe II (Aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale) ad una classe IV (Aree di intensa attività umana). Qualora
questo
non risulti possibile, è necessario includere tali aree
all'interno del Piano di Risanamento Acustico del Comune di cui
all'articolo 7, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico).
Inoltre, in occasione dell'autorizzazione
all'edificazione o all'esercizio di un'attività, la domanda deve includere
una documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della menzionata Legge quadro, redatta da un
Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA),
la quale deve fornire la stima dei livelli di
rumore generati dall'attività, comprensiva dell'eventuale traffico
indotto, oltre agli eventuali sistemi di contenimento del rumore
utili per assicurare il rispetto dei valori limite.
Relativamente al rumore da traffico veicolare, la
vigente normativa, in capo al d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004
(Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447), stabilisce dei specifici valori
limite da applicare all'interno delle relative fasce di pertinenza,
a seconda che si tratti di strade esistenti o di nuova realizzazione, e del tipo di strada.
Mentre, per le strade urbane di quartiere (E) e per quelle locali (F),
all'interno della rispettiva fascia di 30 metri per ciascun lato, i limiti di rumore
sono definiti dal Comune in relazione ai valori limite assoluti di immissione
previsti dalla tabella C, del citato d.P.C.M. 14/11/1997. Al di
fuori delle fasce di pertinenza acustica, il rumore generato dal traffico
veicolare concorre invece alla definizione dei valori limite di immissione
indicati dalla Classificazione Acustica.
Sulla scorta di tali preliminari elementi,
la decisione che ha portato l'Amministrazione ad autorizzare la
realizzazione della nuova zona produttiva avrebbe dovuto
soppesare gli effetti causati dall'aumento del
traffico veicolare, se del caso per definire la realizzazione di una viabilità alternativa, oppure
per istituire delle apposite restrizioni al traffico (riduzione della velocità, divieti di transito per talune
tipologie di veicoli o in talune fasce orarie, etc.).
Qualora tale importante azione di
salvaguardia preventiva si fosse rilevata inefficacie o,
addirittura, disattesa, non resta che ricondursi ad una valutazione
delle immissioni sonore presenti, in relazione alle quali invocare delle
eventuali adeguate misure di contenimento. A tal riguardo, pare utile
voler precisare che la verifica del rumore da traffico veicolare
richiede l'avvio di rilievi fonometrici conformi a quanto indicato dal punto 2,
dell'allegato C, del D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico), ossia di misure in
facciata all'edificio esposto, ad un'altezza di 4 metri, in
corrispondenza dei punti di maggiore esposizione. I livelli misurati devono
inoltre
essere rappresentativi dei livelli medi di un'intera settimana,
per ciascun periodo di riferimento,
diurno (06-22) e notturno (22-06), analizzato.
Eventuali interventi di contenimento del
rumore saranno a carico del "gestore" dell'infrastruttura stradale
e,
per le infrastrutture esistenti,
saranno inclusi
all'interno del Piano di contenimento e abbattimento del rumore di
cui all'articolo 2, del D.M. 29 novembre 2000 (Criteri per la
predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore).
Il caso presentato restituisce quindi l'occasione per
riflettere sull'importanza di riuscire a prevenire
l'insorgenza di una disagio, piuttosto che andare a contrastarlo una
volta che è stato generato, volendo a tale fine considerare tutti i
soggetti coinvolti, cercando di preservare le aree silenziose e,
ove possibile, ridurre il rumore in quelle aree affette
da elevati livelli. Ciò, a salvaguardia del benessere delle persone, specie
durante il periodo notturno, per tutelare il riposo ed il sonno.
Allontanarsi da tali presupposti, rischia di far innescare un degrado
dei luoghi che può incidere anche sul valore economico del patrimonio edilizio
abitativo, proprio a causa di quella quiete perduta.
Ciò considerato, per il vaglio dei titoli autorizzativi e
per decidere circa le
eventuali iniziative da intraprendere nei confronti del soggetto
responsabile delle eventuali accerttate illecite immissioni, pare utile affidarsi
al consulto di un legale, tramite il quale tentare dapprima di promuovere con
l'Amministrazione locale le possibili soluzioni per
mitigare il rumore, compreso, se possibile, l'allontanamento della fonte.
In alternativa, qualora l'ipotesi di adire
alle vie legali si rivelasse eccessivamente onerosa ed incerta, potranno
essere realizzati degli
interventi di auto protezione (barriere, tomi o la sostituzione degli
infissi), quantomeno per cercare di migliorare la condizione di disagio
sofferta.