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Egregio Lettore, pur non conoscendo nel dettaglio la situazione, cercheremo di esprime alcune considerazioni di carattere generale attraverso le quali auspichiamo di riuscire ad offrire degli utili spunti per cercare di risolvere i disagi lamentati. Rileviamo, innanzitutto, che la situazione lamentata consegue alle scelte di localizzazione e, successivamente, di autorizzazione all'insediamento di una zona produttiva, il cui insediamento ha determinato una significativa alterazione del clima acustico della zona. Ciò a dimostrazione di come la fase decisoria richieda spesso di trovare fondamento in un'adeguata preventiva analisi circa gli effetti indotti. La stessa normativa speciale di settore (L.447/95) considera fondamentale cercare di prevenire l'insorgenza di fenomeni di disturbo in quelle aree nelle il riposo e la tranquillità rappresentano delle condizioni essenziali per il loro utilizzo tra le quali rientrano le zone residenziali, scolastiche, ospedaliere, parchi e le aree naturalistiche. A tal fine, uno dei principali strumenti che dovrebbe aiutare a creare uno sviluppo ordinato del territorio, volto a "gestire il rumore", è la Classificazione Acustica, un atto del governo locale (Comune) che ha il compito di suddividere il territorio in aree omogenee, attribuendo a ciascuno di queste una della sei classi acustiche indicate dalla tabella A, dell'allegato al d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), a seconda del loro utilizzo. Nella stesura di tale strumento, è necessario, per quanto possibile, evitare di accostare aree i cui valori si differenziano per più di 5 dB, ossia evitare i c.d. "salti di classe", ad esempio: l'accostamento di una classe II (Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale) ad una classe IV (Aree di intensa attività umana). Qualora questo non risulti possibile, è necessario includere tali aree all'interno del Piano di Risanamento Acustico del Comune di cui all'articolo 7, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). Inoltre, in occasione dell'autorizzazione all'edificazione o all'esercizio di un'attività, la domanda deve includere una documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della menzionata Legge quadro, redatta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), la quale deve fornire la stima dei livelli di rumore generati dall'attività, comprensiva dell'eventuale traffico indotto, oltre agli eventuali sistemi di contenimento del rumore utili per assicurare il rispetto dei valori limite. Relativamente al rumore da traffico veicolare, la vigente normativa, in capo al d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), stabilisce dei specifici valori limite da applicare all'interno delle relative fasce di pertinenza, a seconda che si tratti di strade esistenti o di nuova realizzazione, e del tipo di strada. Mentre, per le strade urbane di quartiere (E) e per quelle locali (F), all'interno della rispettiva fascia di 30 metri per ciascun lato, i limiti di rumore sono definiti dal Comune in relazione ai valori limite assoluti di immissione previsti dalla tabella C, del citato d.P.C.M. 14/11/1997. Al di fuori delle fasce di pertinenza acustica, il rumore generato dal traffico veicolare concorre invece alla definizione dei valori limite di immissione indicati dalla Classificazione Acustica. Sulla scorta di tali preliminari elementi, la decisione che ha portato l'Amministrazione ad autorizzare la realizzazione della nuova zona produttiva avrebbe dovuto soppesare gli effetti causati dall'aumento del traffico veicolare, se del caso per definire la realizzazione di una viabilità alternativa, oppure per istituire delle apposite restrizioni al traffico (riduzione della velocità, divieti di transito per talune tipologie di veicoli o in talune fasce orarie, etc.). Qualora tale importante azione di salvaguardia preventiva si fosse rilevata inefficacie o, addirittura, disattesa, non resta che ricondursi ad una valutazione delle immissioni sonore presenti, in relazione alle quali invocare delle eventuali adeguate misure di contenimento. A tal riguardo, pare utile voler precisare che la verifica del rumore da traffico veicolare richiede l'avvio di rilievi fonometrici conformi a quanto indicato dal punto 2, dell'allegato C, del D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), ossia di misure in facciata all'edificio esposto, ad un'altezza di 4 metri, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione. I livelli misurati devono inoltre essere rappresentativi dei livelli medi di un'intera settimana, per ciascun periodo di riferimento, diurno (06-22) e notturno (22-06), analizzato. Eventuali interventi di contenimento del rumore saranno a carico del "gestore" dell'infrastruttura stradale e, per le infrastrutture esistenti, saranno inclusi all'interno del Piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'articolo 2, del D.M. 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore). Il caso presentato restituisce quindi l'occasione per riflettere sull'importanza di riuscire a prevenire l'insorgenza di una disagio, piuttosto che andare a contrastarlo una volta che è stato generato, volendo a tale fine considerare tutti i soggetti coinvolti, cercando di preservare le aree silenziose e, ove possibile, ridurre il rumore in quelle aree affette da elevati livelli. Ciò, a salvaguardia del benessere delle persone, specie durante il periodo notturno, per tutelare il riposo ed il sonno. Allontanarsi da tali presupposti, rischia di far innescare un degrado dei luoghi che può incidere anche sul valore economico del patrimonio edilizio abitativo, proprio a causa di quella quiete perduta. Ciò considerato, per il vaglio dei titoli autorizzativi e per decidere circa le eventuali iniziative da intraprendere nei confronti del soggetto responsabile delle eventuali accerttate illecite immissioni, pare utile affidarsi al consulto di un legale, tramite il quale tentare dapprima di promuovere con l'Amministrazione locale le possibili soluzioni per mitigare il rumore, compreso, se possibile, l'allontanamento della fonte. In alternativa, qualora l'ipotesi di adire alle vie legali si rivelasse eccessivamente onerosa ed incerta, potranno essere realizzati degli interventi di auto protezione (barriere, tomi o la sostituzione degli infissi), quantomeno per cercare di migliorare la condizione di disagio sofferta.
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La Redazione: 08.05.2021
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