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La risposta della Redazione
Tractor-show da incubo
Gent.ma Signora Gerda, purtroppo non siamo riusciti a rispondere entro il periodo da Lei indicato per la manifestazione, ma crediamo comunque utile voler esporre una risposta su tale specifica vicenda, sia per aiutare a prevenire situazioni future che avvenimenti similari ai quali possono incorrere i nostri lettori. Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", l'esercizio di manifestazioni temporanee può usufruire, da parte del Comune territorialmente competente, di apposito titolo autorizzativo in deroga ai limiti richiamati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (limiti assoluti definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale e limiti differenziali di cui all'articolo 4, comma 1). Nel qual caso, il Comune è tenuto ad indicare i giorni e le opportune fasce orarie all'interno delle quali è consentito l'esercizio di siffatte manifestazioni, oltre a prescrivere idonee misure tecnico-organizzative, al fine di contenere il più possibile il disturbo a carico della popolazione esposta al rumore, avendo cura delle particolari esigenze espresse dai luoghi nei quali viene promossa la manifestazione. Per quanto sopra esposto, appare quindi utile voler tentare di avviare con il Comune una rappresentazione delle condizioni di disturbo lamentate, allo scopo di stimolare la modifica dei termini indicati all'interno dell'autorizzazione, volendo semmai ricondurre l'esercizio della manifestazione a condizioni consone alle esigenze delle residenze ove questa ha luogo. A fronte di un'eventuale ostacolo nell'accoglimento dell'istanza promossa e qualora il disturbo procuri effetti nei confronti di un numero indeterminato di persone, ossia più nuclei familiari, potrà essere presa in considerazione l'eventuale contestazione delle responsabilità in capo all'articolo 659 C.P., il quale disciplina il disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone, rinviando il caso all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria. Cordiali saluti.
La Redazione: 24.09.2016
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