La
risposta della Redazione
Tractor-show da incubo
Gent.ma Signora
Gerda,
purtroppo non siamo
riusciti a rispondere entro il periodo da Lei indicato per la manifestazione, ma
crediamo comunque utile voler esporre una risposta su tale specifica vicenda,
sia per aiutare a prevenire situazioni future che avvenimenti similari ai quali
possono incorrere i nostri lettori.
Ciò premesso, ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", l'esercizio di
manifestazioni temporanee può usufruire, da parte del Comune territorialmente
competente, di apposito titolo autorizzativo in deroga ai limiti richiamati dal
d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore" (limiti assoluti definiti dalla Classificazione
Acustica del territorio comunale e limiti differenziali di cui all'articolo 4,
comma 1).
Nel qual caso, il
Comune è tenuto ad indicare i giorni e le opportune fasce orarie all'interno
delle quali è consentito l'esercizio di siffatte manifestazioni, oltre a
prescrivere idonee misure tecnico-organizzative, al fine di contenere il più
possibile il disturbo a carico della popolazione esposta al rumore, avendo cura
delle particolari esigenze espresse dai luoghi nei quali viene promossa la
manifestazione.
Per quanto sopra esposto,
appare quindi utile voler tentare di avviare con il Comune una rappresentazione
delle condizioni di disturbo lamentate, allo scopo di stimolare la modifica dei
termini indicati all'interno dell'autorizzazione, volendo semmai ricondurre
l'esercizio della manifestazione a condizioni consone alle esigenze delle
residenze ove questa ha luogo.
A fronte di
un'eventuale ostacolo nell'accoglimento dell'istanza promossa e qualora il
disturbo procuri effetti nei confronti di un numero indeterminato di persone,
ossia più nuclei familiari, potrà essere presa in considerazione l'eventuale
contestazione delle responsabilità in capo all'articolo 659 C.P., il quale
disciplina il disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone, rinviando
il caso all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria.
Cordiali saluti.
La Redazione:
24.09.2016