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La risposta della Redazione
...Utilizzo terrazza condominiale per attività bar
Egregio Signor Daniele, innanzitutto, siamo lieti di poter offrire risposta, una volta tanto, anche a coloro che sono "dall'altra parte" del disturbo, poiché disturbati e disturbatori sono parte di una stessa unità, per la quale trovare una soluzione non può che portare giovamento ad entrambi i pretendenti. Fatta questa premessa, non possiamo trascurare il fatto che "avere la botte piena e la moglie ubriaca" è spesso assai difficile, dal momento che la scelta di salvaguardare l'esigenza di riposo delle abitazioni, specie nelle ore serali-notturne, non lega con quella del divertimento. Ciò non offre quasi mai soluzioni ottimali, anzi semmai è vero il contrario, dal momento che, in molti casi, entrambi i pretendenti risultano scontenti dei risultati conseguiti. Questa è una storia vecchia come il mondo ma, raramente qualcuno ne ha saputo prendere reale consapevolezza. Tuttavia, veniamo al caso da Lei esposto. Le verifiche condotte dall'Organo di controllo (ARPA) costituiscono un esame di legittimità dell'azione condotta attraverso l'esercizio dell'attività. L'attività da Lei esercitata è particolare, poiché il gestore dell'esercizio pubblico è anche il soggetto responsabile del disturbo arrecato dai propri clienti. La componente antropica, contrariamente a quanto si pensa, è una sorgente di rumore molto complessa da gestire, sia perché particolarmente intensa (solitamente il contributo di ciascun avventore è nell'ordine di 65 dB(A), vale a dire che 16 avventori generano un contributo sonoro di circa 77 dB(A)) sia perché di difficile contenimento. Per questo l'Arpa ha optato per una soluzione "drastica", disponendo la limitazione della terrazza, almeno fino ad avvenuto risanamento. Tale vincolo è dunque subordinato ad un'azione di risultato, corrispondente al rientro delle immissioni sonore nei parametri di legge. Inoltre, la circostanza che il disturbo lamentato sia stato segnalato da un solo condomino, risolve la contestazione alla semplice violazione amministrativa, punibile con la sanzione indicata dall'art. 10, comma 2, della L.447/95, oltre al risanamento dell'attività rumorosa. Mentre, se avesse intercettato una pluralità di condomini, avrebbe potuto venirle contestato anche il reato in capo all'art. 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone. Al riguardo, l'assemblea di condominio non pare legittimata ad esprimersi circa l'utilizzo o meno della terrazza anche in contrasto con le disposizioni dell'Arpa, essendo quest'ultime state assunte per questioni di igiene e salute della popolazione esposta al rumore. Mentre potrà essere posto a carico dell'assemblea l'approvazione di altre e più stringenti vincoli, oltre ad esprimersi circa le possibili soluzioni tecniche che Lei intenderà adottare per rientrare nei parametri di legge. In questi casi, le soluzioni da adottare possono essere diverse, fra le quali: la limitazione degli orari, la realizzazione di una veranda atta ad isolare i rumori degli avventori e/o della musica (ad es. con chiusura a vetri sul lato da proteggere come quelli proposti all'interno di questo sito web: http://www.rossioutdoor.it/fotogallery/chiusure-a-vetri.html) - una soluzione che ha anche il pregio di permettere l'inserimento di arredi per esterno, la installazione di appositi avvisatori luminosi con display a led che si attivano ogni qual volta all'interno di una determinata area vengono superate delle soglie di rumore predeterminate. Questa è una soluzione diffusa nei Paesi del nord-Europa, dal momento che stimolano ad un senso di responsabilità civica gli stessi avventori, i quali diventano anch'essi parte attiva nell'opera di risanamento, favorendo, con la loro attenzione, il proseguo dell'attività del gestore, oltre ad adottare quanto altro potrà venirle proposto da una figura tecnica specializzata, almeno riconducibile alla figura del Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA). Forse quanto esposto non apparirà adatto alle Sue prerogative o forse si, in ogni caso ci auguriamo di aver saputo stimolare l'attenzione su un tema molto diffuso, nel quale il "non fare nulla" o, peggio ancora, "perseverare" in una condotta in contrasto con dei legittimi interessi (riposo da un lato ed attività produttive dall'altro), non solo non porta giovamento ma, addirittura, esacerba i già difficili rapporti fra le parti, le quali, inevitabilmente, saranno portate a percorrere vie alternative per cercare di trovare una soluzione al loro problema. "...Prevenire è meglio che curare". Cordiali saluti.
La Redazione: 22.06.2015
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