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La risposta della Redazione

 

 

Disturbo da toelettatura per animali

 

 

 

Le attività connesse con esigenze professionali, quali quelle di toelettatura per animali, sono tenute al rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale e dei valori limite differenziali di immissione previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Solitamente, il c.d. "criterio differenziale" rappresenta, per questa tipologia di sorgente, il criterio di verifica più restrittivo, dal momento che tali limiti sono verificati all'interno degli ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore e nelle condizioni di maggior disturbo.

Inoltre, per attività diverse dalle categorie elencate dalla Tabella B, del d.P.R. 19 ottobre 2011, recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese", è necessario considerare che la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, presentata dal titolare al Comune, deve essere accompagnata da un'idonea documentazione previsionale dell'impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Il documento di previsione dell'impatto acustico fornisce una stima dei livelli ai quali sono esposti gli ambienti abitativi esposti al rumore dell'attività, i quali sono determinati attraverso l'indicazione dell'isolamento acustico della struttura ospitante l'attività, oltreché dai livelli di rumore prodotti dalle apparecchiature e da qualsiasi altra attività generata all'interno dello stabile, finalizzata al suo esercizio, fra cui i latrati dei cani presenti all'interno della toelettatura, dal momento che un locale adeguatamente insonorizzato può spesso sopperire in misura radicale ai fenomeni di disturbo lamentati.

A tal fine, il disturbo può essere segnalato al Comune, il quale sarà chiamato a verificare la presenza o meno di tale documentazione previsionale, la corrispondenza fra quanto in essa contenuto e l'effettive condizioni dello stabile e delle modalità di conduzione dell'attività, provvedendo ad un eventuale suo adeguamento o integrazione degli elementi di valutazione qualora le condizioni esaminate dal TCAA risultino differenti o carenti, da cui potrebbe prefigurarsi anche le ipotesi sanzionatorie conseguenti alla realizzazione di un'opera in modo parzialmente o totalmente difforme dal permesso accordato dal Comune.

Qualora le condizioni di disturbo dovessero permanere anche dopo tale preliminare vaglio di verifica, il Comune potrà disporre le eventuali ed opportune verifiche fonometriche, inoltrando apposita richiesta all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente.

Se dall'esito degli accertamenti venisse riscontrato il supero dei predetti valori limite, a carico del titolare dell'attività è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della menzionata Legge quadro, e l'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, previa presentazione di idoneo Piano di Risanamento Acustico, i termini per il rientro nelle soglie limite di rumore.

Restano in ogni caso fatte salve le eventuali responsabilità in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone, a condizione che il disturbo lamentato coinvolga una pluralità di soggetti, ossia più abitazioni, oltreché di quelle in capo al tradizionale ambito delle illecite immissioni, definite dall'articolo 844 c.c., attraverso cui è possibile rivendicare anche gli eventuali danni subiti.

In entrambe quest'ultime ipotesi, si ritiene opportuno voler preventivamente usufruire di un adeguato consulto legale, attraverso il quale valutare gli elementi di diritto offesi e definire gli utili elementi di prova, necessari per promuovere davanti alle rispettive Autorità l'esame di tale specifico caso.

 

 

La Redazione: 19.01.2019

 

 

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