Le attività connesse
con esigenze professionali, quali quelle di toelettatura per animali, sono tenute al
rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) definiti dalla
Classificazione Acustica del territorio comunale e dei valori limite differenziali di immissione previsti
dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore".
Solitamente, il c.d.
"criterio differenziale" rappresenta, per questa tipologia di sorgente,
il criterio di verifica più restrittivo, dal momento che tali limiti sono verificati
all'interno degli ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore e
nelle condizioni di maggior disturbo.
Inoltre, per attività
diverse dalle categorie elencate dalla Tabella B,
del d.P.R. 19 ottobre 2011, recante "Regolamento per la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle imprese", è necessario considerare che la domanda di autorizzazione all'esercizio
dell'attività,
presentata dal titolare al Comune, deve essere accompagnata da un'idonea
documentazione previsionale dell'impatto acustico, redatta da un
Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
Il documento di
previsione dell'impatto acustico fornisce una stima dei livelli ai quali
sono esposti gli ambienti abitativi esposti al rumore dell'attività, i
quali sono determinati attraverso l'indicazione dell'isolamento acustico
della struttura ospitante l'attività, oltreché dai livelli di rumore
prodotti
dalle apparecchiature e da qualsiasi altra attività generata
all'interno dello stabile, finalizzata al suo esercizio,
fra cui i latrati dei cani presenti all'interno della
toelettatura, dal momento che un locale adeguatamente insonorizzato può
spesso
sopperire in misura radicale ai fenomeni di disturbo lamentati.
A tal fine, il disturbo
può essere segnalato al Comune, il quale sarà
chiamato a verificare la presenza o meno di tale documentazione
previsionale, la corrispondenza fra quanto in essa contenuto e
l'effettive condizioni dello stabile e delle modalità di conduzione
dell'attività, provvedendo ad un eventuale suo adeguamento o integrazione
degli elementi di valutazione qualora le condizioni esaminate dal TCAA
risultino differenti o carenti, da cui potrebbe prefigurarsi anche le
ipotesi sanzionatorie conseguenti alla realizzazione di un'opera in modo
parzialmente o totalmente difforme dal permesso accordato dal Comune.
Qualora le condizioni di disturbo
dovessero permanere anche dopo tale preliminare vaglio di verifica, il
Comune potrà disporre le eventuali ed opportune verifiche fonometriche,
inoltrando apposita richiesta all'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente.
Se dall'esito
degli accertamenti venisse riscontrato il supero dei predetti valori
limite, a carico del titolare dell'attività è prevista l'irrogazione
della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della
menzionata Legge quadro, e l'emanazione di apposita diffida
con la quale disporre, previa presentazione di idoneo Piano di
Risanamento Acustico, i termini per il rientro nelle soglie limite di
rumore.
Restano in ogni caso fatte salve le eventuali responsabilità in capo
all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e il
riposo delle persone, a condizione che il disturbo lamentato
coinvolga una pluralità di soggetti, ossia più abitazioni, oltreché
di quelle in capo al tradizionale ambito delle illecite immissioni, definite dall'articolo
844 c.c., attraverso cui è possibile rivendicare anche gli eventuali danni subiti.
In
entrambe quest'ultime ipotesi, si ritiene opportuno voler preventivamente
usufruire di un adeguato consulto legale, attraverso il quale valutare gli
elementi di diritto offesi e definire gli utili elementi di prova,
necessari per promuovere davanti alle rispettive Autorità l'esame di
tale specifico caso.