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La risposta della Redazione
Il suono (rumore) delle campane
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore, pur non entrando nell'ambito di quelle che possono essere considerazioni legate alle tradizioni culturali locali e di come tale suono possa o meno offrire un'impronta distintiva dei luoghi e delle origini dai quali trae origine, preme invece soffermarsi su un'analisi, ancorché sommaria, del diritto, evidenziando come ad oggi, il disagio prodotto dal suono delle campane è stato interessato da numerose interpretazioni giurisprudenziali, in prevalenza concordi nel ritenere che anche questa tipologia di sorgente vada compresa nell'ambito dei controlli previsti per le sorgenti fisse richiamate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). Pur tuttavia, se da un lato l'uso delle campane per i rintocchi dell'orologio è vincolato al rispetto dei valori assoluti (immissione/emissione) definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale o, in sua assenza, dei limiti di accettabilità previsti dall'articolo 6, del d.P.C.M. 1° marzo 1991, dall'altro l'impiego delle campane in occasione di funzioni liturgiche è escluso da tale vincolo, essendo invece assoggettato alle disposizioni imposte dal vigente diritto concordatario. A tal riguardo, pare altresì utile considerare che la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), nel riconoscere che il suono delle campane è finalizzato al culto, come segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche, nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana, ha inteso altresì precisare che l'uso di tale "strumento" vada strettamente limitato a tale impiego, ponendone dunque opportunamente dei limiti agli eccessi. Ciò considerato, fatte salve le limitazioni imposte da questi e da altri eventuali restrizioni assunte dal Comune all'interno dei rispettivi Regolamenti locali di igiene e sanità o di Polizia municipale, cui possono trovare riscontro anche specifiche fasce orarie, limitatamente all'uso delle campane per i rintocchi dell'orologio, potranno essere attivate le opportune verifiche fonometriche all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Da tali precisazioni, sono peraltro escluse eventuali rivendicazioni nell'ambito della salvaguardai della tranquillità e della quiete pubblica riprese dall'articolo 659 C.P., e di quelle riconducibili alle immissioni moleste in capo all'assunto dell'articolo 844 c.c., per le quali pare comunque utile voler preventivamente usufruire di un adeguato consulto legale attraverso il quale individuare il canale di rivendicazione più confacente per sopperire alla soluzione di tale specifico caso. Cordiali saluti.
La Redazione: 06.10.2018
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