La
risposta della Redazione
...Inquinamento acustico su strada in salita
Gent.ma Signora Maria,
gli stili di guida e
la buona cura dei mezzi condizionano i livelli di rumorosità emessi dai veicoli.
Intervenire su questi due aspetti non è sempre facile in quanto sono fortemente
legati alla sensibilità e attenzione del proprietario e del conducente del
veicolo. Ad esempio, non modificare o utilizzare terminali di scarico non
omologati, evitare brusche accelerazioni e decelerazioni, evitare di procedere a
regime motore elevati, sono solo alcuni semplici espedienti per contenere il
rumore e ridurre i costi di gestione dei veicoli; ciò nonostante, assai
frequentemente, giungono alla nostra Redazione segnalazioni di cittadini che
lamentano queste cattive abitudini.
La legge punisce
siffatti pratiche, in contrasto con le limitazioni assunte dal Codice della
Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) ma i controlli, spesso sono radi e, quando
presenti, non sempre pongono la dovuta attenzione a questi aspetti. Inoltre, con
l'entrata in vigore del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante "Disposizioni
per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"
il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rispettare i limiti al rumore
suddivisi per tipologia di strada e per fascia di pertinenza acustica nella
quale è inserito il ricettore intercettato dal rumore. A tal fine, è
previsto che la valutazione del rumore generato e l'eventuale definizione del
piano di contenimento ed abbattimento del rumore, nei termini indicati dal D.M.
29 novembre 2000, recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle
società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore", sia un onere a carico del gestore dell'infrastruttura.
Pare quindi evidente
che per fronteggiare a tali disagi vi siano importanti e utili strumenti
normativi attraverso cui vedere tutelato il proprio diritto al riposo ed alla
tranquillità, quello che spesso risulta carente, invece, è l'opera di vigilanza
e controllo da parte degli organi competenti, a partire dal Comune, il quale può
avviare anche gli opportuni controlli dei veicoli sulla strada, compreso anche
quelli relativi alla rumorosità dei veicoli, così come previsto previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera f), nonché dall'articolo 14, comma 2, lettera
a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", inclusa la richiesta al gestore delle
informazioni circa i livelli generati e le indicazione circa le eventuali opere
di mitigazione programmate, con tempi e modalità di realizzo.
Cordiali saluti.
La Redazione: 05.09.2015