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La risposta della Redazione
...Inquinamento acustico su strada in salita
Gent.ma Signora Maria, gli stili di guida e la buona cura dei mezzi condizionano i livelli di rumorosità emessi dai veicoli. Intervenire su questi due aspetti non è sempre facile in quanto sono fortemente legati alla sensibilità e attenzione del proprietario e del conducente del veicolo. Ad esempio, non modificare o utilizzare terminali di scarico non omologati, evitare brusche accelerazioni e decelerazioni, evitare di procedere a regime motore elevati, sono solo alcuni semplici espedienti per contenere il rumore e ridurre i costi di gestione dei veicoli; ciò nonostante, assai frequentemente, giungono alla nostra Redazione segnalazioni di cittadini che lamentano queste cattive abitudini. La legge punisce siffatti pratiche, in contrasto con le limitazioni assunte dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) ma i controlli, spesso sono radi e, quando presenti, non sempre pongono la dovuta attenzione a questi aspetti. Inoltre, con l'entrata in vigore del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rispettare i limiti al rumore suddivisi per tipologia di strada e per fascia di pertinenza acustica nella quale è inserito il ricettore intercettato dal rumore. A tal fine, è previsto che la valutazione del rumore generato e l'eventuale definizione del piano di contenimento ed abbattimento del rumore, nei termini indicati dal D.M. 29 novembre 2000, recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", sia un onere a carico del gestore dell'infrastruttura. Pare quindi evidente che per fronteggiare a tali disagi vi siano importanti e utili strumenti normativi attraverso cui vedere tutelato il proprio diritto al riposo ed alla tranquillità, quello che spesso risulta carente, invece, è l'opera di vigilanza e controllo da parte degli organi competenti, a partire dal Comune, il quale può avviare anche gli opportuni controlli dei veicoli sulla strada, compreso anche quelli relativi alla rumorosità dei veicoli, così come previsto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), nonché dall'articolo 14, comma 2, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", inclusa la richiesta al gestore delle informazioni circa i livelli generati e le indicazione circa le eventuali opere di mitigazione programmate, con tempi e modalità di realizzo. Cordiali saluti.
La Redazione: 05.09.2015
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