Egregio Lettore,
la vicenda da Lei presentata offre numerosi
spunti a cui è difficile offrire risposta non avendo noti nel dettaglio
gli elementi che supportano le azioni intraprese dal Comune, ci
limitiamo perciò a presentare alcuni spunti con la speranza di riuscire
ad offrire qualcosa di utile a Lei e a quanti vivono siffatte
particolari situazioni di disagio.
Partiamo col dire che per procedere con la
realizzazione di un'opera pubblica, qual'é una strada, sono necessari
dei passaggi preliminari, tra i quali la modifica del Piano Regolatore
Generale (P.R.G.), la previsione nel Piano della mobilità, la
definizione di un progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo),
l'autorizzazione all'edificazione attraverso un preliminare vaglio dei
possibili effetti sull'ambiente, compreso dunque anche la valutazione
dell'inquinamento acustico prodotto a seguito dell'entrata in esercizio
dell'infrastruttura stradale, come previsto ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) la redazione di una valutazione
previsionale da parte di un Tecnico Competente in Acustica (TCA)
iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA).
In particolare, per le infrastrutture
stradali di nuova realizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447), il proponente dell'opera è tenuto ad individuare i
corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei
ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza
pari a quella di pertinenza, offrendo una rappresentazione dei
livelli di rumore generati ed indicando gli adeguati sistemi di
contenimento del rumore al fine di assicurare il rispetto dei valori
limite definiti dal medesimo d.P.R..
I cittadini hanno dunque occasione nel corso
di tali iter di presentare le loro osservazioni ed evidenziare le
loro legittime pretese, così pure, allorquando se ne manifestino i
presupposti, procedere ad un'opposizione dell'opera attraverso ricorso
gerarchico al Tribunale Amministrativo Regionale (T.R.A.).
Nel caso presentato, sembrerebbe che i
cittadini non abbiano presentato al Comune degli utili elementi per
concorrere alla definizione dell'opera, tra cui stimolare una possibile
alternativa al tracciato che consenta di allontanare la fonte di rumore
dalle abitazioni o, qualora non diversamente possibile, di prevedere
adeguati sistemi di protezione tra cui la realizzazione del tracciato in
trincea, la costruzione di schermi protettivi quali tomi o barriere
antirumore, la previsione di interventi direttamente sui ricettori
esposti, attraverso un aumento dell'isolamento acustico delle facciate.
In carenza di tali preliminari elementi, la
rivendicazione potrà trovare sostegno dagli esiti della verifica dei
valori limite previsti per le infrastrutture stradali indicati nella
Tabella A, del menzionato d.P.R. del 2004, i cui valori sono da
intendersi come livelli medi settimanali (su 7 giorni). Per i
ricettori presenti all'interno delle rispettiva fascia di pertinenza
acustica i limiti di rumore sono pari a 65 dB(A) diurni (06-22) e
55 dB(A) notturni (22-06), mentre per i ricettori esterni a tale
fascia i limiti di riferimento sono quelli assoluti di immissione
definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale.
La verifica fonometrica può essere richiesta
allo stesso Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA), all'esito della quale potranno essere disposte
le eventuali opere di mitigazione, tra cui i divieti alla circolazione e
la limitazione della velocità (che dovranno essere assicurati attraverso
gli opportuni controlli), la quale costituisce un parametro fondamentale per contenere
significativamente i livelli di rumore come è possibile verificare
attraverso l'impiego delle seguente relazione proposta dall'Ontario
Ministry of Transportation and Communication:
LAeq = 0,21V + 10,2 log (Ql + 6Qp) – 13,9
log d + 49,5 dB
dove: V è la velocità
(miglia/ora), Ql è relativo alla portata oraria di veicoli
leggeri, Qp è relativo alla portata oraria di veicoli
pesanti e d è la distanza dal bordo strada (in piedi)
Nel caso in cui i soggetti esposti
continuassero a lamentano una
situazione di disagio tale da procurare loro degli effetti
marcatamente negativi sulla qualità della vita domestica, oltre ad un
significativo deprezzamento dell'immobile, in conseguenza della
produzione di illecite immissioni, questi potranno adire alle vie legali
nell'ambito delle rivendicazioni previste dalla tutela privatistica (ex
art. 844 cod. civ.), di cui risulta comunque utile usufruire di un
preliminare consulto legale attraverso il quale definire l'eventuale
strategia operativa da assumere nei confronti del gestore
dell'infrastruttura, allorquando questi abbia causato un danno da rumore
(ex art. 2043 cod. civ.) e non abbia adottato idonee misure per
contenere le immissioni sonore entro i limiti previsti dal menzionato
d.P.R. 142/04 o qualora tali misure risultino comunque inefficaci per
manifesta inerzia della stessa Amministrazione, restia nel voler
tutelare un "valore pubblico", qual è la Salute ed il benessere.
Una forma di responsabilità che è stata riconosciuta dalla
Corte di Cassazione (sentenza 28893 dd. 12.11.2018) ed in una recente
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu sent. del
14.10.2021 - ricorsi n. 75031/13 e altri), attraverso l'assunto che la
Pubblica Amministrazione è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei suoi
servizi in modo tale da non recare un ingiusto pregiudizio ai cittadini.
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Ulteriori approfondimenti
-
Risarcimento per inquinamento acustico da traffico
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Rumore. Traffico veicolare
Consulto legale
-
Studio Durelli