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Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2021

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La risposta della Redazione

 

Una strada che cambia la vita

 

 

 

Egregio Lettore,

la vicenda da Lei presentata offre numerosi spunti a cui è difficile offrire risposta non avendo noti nel dettaglio gli elementi che supportano le azioni intraprese dal Comune, ci limitiamo perciò a presentare alcuni spunti con la speranza di riuscire ad offrire qualcosa di utile a Lei e a quanti vivono siffatte particolari situazioni di disagio.

Partiamo col dire che per procedere con la realizzazione di un'opera pubblica, qual'é una strada, sono necessari dei passaggi preliminari, tra i quali la modifica del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), la previsione nel Piano della mobilità, la definizione di un progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), l'autorizzazione all'edificazione attraverso un preliminare vaglio dei possibili effetti sull'ambiente, compreso dunque anche la valutazione dell'inquinamento acustico prodotto a seguito dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura stradale, come previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) la redazione di una valutazione previsionale da parte di un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA).

In particolare, per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), il proponente dell'opera è tenuto ad individuare i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, offrendo una rappresentazione dei livelli di rumore generati ed indicando gli adeguati sistemi di contenimento del rumore al fine di assicurare il rispetto dei valori limite definiti dal medesimo d.P.R..

I cittadini hanno dunque occasione nel corso di tali iter di presentare le loro osservazioni ed evidenziare le loro legittime pretese, così pure, allorquando se ne manifestino i presupposti, procedere ad un'opposizione dell'opera attraverso ricorso gerarchico al Tribunale Amministrativo Regionale (T.R.A.).

Nel caso presentato, sembrerebbe che i cittadini non abbiano presentato al Comune degli utili elementi per concorrere alla definizione dell'opera, tra cui stimolare una possibile alternativa al tracciato che consenta di allontanare la fonte di rumore dalle abitazioni o, qualora non diversamente possibile, di prevedere adeguati sistemi di protezione tra cui la realizzazione del tracciato in trincea, la costruzione di schermi protettivi quali tomi o barriere antirumore, la previsione di interventi direttamente sui ricettori esposti, attraverso un aumento dell'isolamento acustico delle facciate.

In carenza di tali preliminari elementi, la rivendicazione potrà trovare sostegno dagli esiti della verifica dei valori limite previsti per le infrastrutture stradali indicati nella Tabella A, del menzionato d.P.R. del 2004, i cui valori sono da intendersi come livelli medi settimanali (su 7 giorni). Per i ricettori presenti all'interno delle rispettiva fascia di pertinenza acustica i limiti di rumore sono pari a 65 dB(A) diurni (06-22) e 55 dB(A) notturni (22-06), mentre per i ricettori esterni a tale fascia i limiti di riferimento sono quelli assoluti di immissione definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale.

La verifica fonometrica può essere richiesta allo stesso Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), all'esito della quale potranno essere disposte le eventuali opere di mitigazione, tra cui i divieti alla circolazione e la limitazione della velocità (che dovranno essere assicurati attraverso gli opportuni controlli), la quale costituisce un parametro fondamentale per contenere significativamente i livelli di rumore come è possibile verificare attraverso l'impiego delle seguente relazione proposta dall'Ontario Ministry of Transportation and Communication:

LAeq = 0,21V + 10,2 log (Ql + 6Qp) – 13,9 log d + 49,5 dB

dove: V è la velocità (miglia/ora), Ql è relativo alla portata oraria di veicoli leggeri, Qp è relativo alla portata oraria di veicoli pesanti e d è la distanza dal bordo strada (in piedi)

Nel caso in cui i soggetti esposti continuassero a lamentano una situazione di disagio tale da procurare loro degli effetti marcatamente negativi sulla qualità della vita domestica, oltre ad un significativo deprezzamento dell'immobile, in conseguenza della produzione di illecite immissioni, questi potranno adire alle vie legali nell'ambito delle rivendicazioni previste dalla tutela privatistica (ex art. 844 cod. civ.), di cui risulta comunque utile usufruire di un preliminare consulto legale attraverso il quale definire l'eventuale strategia operativa da assumere nei confronti del gestore dell'infrastruttura, allorquando questi abbia causato un danno da rumore (ex art. 2043 cod. civ.) e non abbia adottato idonee misure per contenere le immissioni sonore entro i limiti previsti dal menzionato d.P.R. 142/04 o qualora tali misure risultino comunque inefficaci per manifesta inerzia della stessa Amministrazione, restia nel voler tutelare un "valore pubblico", qual è la Salute ed il benessere. Una forma di responsabilità che è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione (sentenza 28893 dd. 12.11.2018) ed in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu sent. del 14.10.2021 - ricorsi n. 75031/13 e altri), attraverso l'assunto che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei suoi servizi in modo tale da non recare un ingiusto pregiudizio ai cittadini.

_____________________

Ulteriori approfondimenti

- Risarcimento per inquinamento acustico da traffico

- Rumore. Traffico veicolare

Consulto legale

- Studio Durelli

 

 

La Redazione: 20.10.2021

 

 

 

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