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Ultimo aggiornamento: 07 marzo 2021

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La risposta della Redazione

 

 

...Troppo rumore proveniente da stazione FS

 

Egregio lettore,

il rumore generato dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie è regolato dal d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 recante “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, il quale stabilisce, in relazione al tipo di infrastruttura (nuova o esistente) e alla fascia di pertinenza nella quale è inserito il ricettore esposto al rumore, le soglie limite suddivise per il periodo diurno (06-22) e per quello notturno (22-06). Ad esempio, per ricettori situati all’interno della fascia “A”, ossia entro 100 metri dall’infrastruttura ferroviaria, i limiti ai quali deve essere ricondotto il rumore è pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.

Nel caso, da Lei presentato l’insieme dei rumori generati dall’infrastruttura, comprensivi quindi del transito dei convogli e del rumore generato dai diffusori acustici della stazione, non potrà eccedere tali soglie, con particolare riguardo a quelle notturne (22-06), essendo queste quelle nelle quali vengono tipicamente lamentate le maggiori condizioni di disturbo. A tal fine, il gestore è tenuto ad individuare le aree nelle quali abbiano a manifestarsi il supero dei predetti limiti e, se del caso, ad adottare gli opportuni interventi, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, c. 1 del D.M. 29 novembre 2000, recante “Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.

Pur tuttavia, i tempi preventivati per assicurare l’adeguamento ai predetti limiti di Legge risultano subordinati alle priorità indicate dal piano, le quali tendono a privilegiare, in via prevalente, quei casi in cui si abbia rilevato un consistente supero ed un elevato numero di censiti interessati.

L’adeguamento ai limiti dovrà, in ogni caso, essere completato entro 15 anni dalla data di valutazione del piano o dalla data di presentazione dello stesso, nel caso in cui la Regione non abbia disposto provvedimenti in materia entro tre anni dall’entrata in vigore del citato D.M.. E’ comunque data facoltà ai soggetti interessati dai rumori presentare alla Regione, o all’Ente da questa individuato, ed al gestore dell’infrastruttura, ossia alla Direzione locale di RFI, degli scritti attraverso i quali invocare una rapida risposta ai disagi lamentati, dal momento che questi parrebbero volersi limitare al contenimento dei volumi dell’impianto di diffusione sonora, avendo altresì accortezza di volerli regolare o di voler sostituire i diffusori esistenti con quelli del tipo ad elevata direttività, in modo da non disturbare il sonno della popolazione che risiede in prossimità della stazione ferroviaria, senza che questo possa incidere con l’esigenza di fornire un’utile informazione ai viaggiatori in transito.

Cordialmente.

 

 

 

Fondo Ambiente Italiano

 

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