La
risposta della Redazione
...Troppo rumore proveniente da stazione FS
Egregio lettore,
il rumore generato dall’esercizio delle infrastrutture
ferroviarie è regolato dal d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 recante “Regolamento
recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”,
il quale stabilisce, in relazione al tipo di infrastruttura (nuova o esistente)
e alla fascia di pertinenza nella quale è inserito il ricettore esposto
al rumore, le soglie limite suddivise per il periodo diurno (06-22) e per quello
notturno (22-06). Ad esempio, per ricettori situati all’interno della fascia
“A”, ossia entro 100 metri dall’infrastruttura ferroviaria, i limiti ai quali
deve essere ricondotto il rumore è pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.
Nel caso, da Lei presentato l’insieme dei rumori generati
dall’infrastruttura, comprensivi quindi del transito dei convogli e del rumore
generato dai diffusori acustici della stazione, non potrà eccedere tali
soglie, con particolare riguardo a quelle notturne (22-06), essendo queste
quelle nelle quali vengono tipicamente lamentate le maggiori condizioni di
disturbo. A tal fine, il gestore è tenuto ad individuare le aree nelle quali
abbiano a manifestarsi il supero dei predetti limiti e, se del caso, ad adottare
gli opportuni interventi, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, c. 1 del
D.M. 29 novembre 2000, recante “Criteri per la predisposizione dei piani
degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
Pur tuttavia, i tempi preventivati per assicurare l’adeguamento
ai predetti limiti di Legge risultano subordinati alle priorità indicate dal
piano, le quali tendono a privilegiare, in via prevalente, quei casi in cui si
abbia rilevato un consistente supero ed un elevato numero di censiti
interessati.
L’adeguamento ai limiti dovrà, in ogni caso, essere completato
entro 15 anni dalla data di valutazione del piano o dalla data di presentazione
dello stesso, nel caso in cui la Regione non abbia disposto provvedimenti in materia
entro tre anni dall’entrata in vigore del citato D.M.. E’ comunque data
facoltà ai soggetti interessati dai rumori presentare alla Regione, o all’Ente
da questa individuato, ed al gestore dell’infrastruttura, ossia alla Direzione
locale di RFI, degli scritti attraverso i quali invocare una rapida risposta ai disagi
lamentati, dal momento che questi parrebbero volersi limitare al contenimento
dei volumi dell’impianto di diffusione sonora, avendo altresì accortezza di volerli
regolare o di voler sostituire i diffusori esistenti con quelli del tipo ad
elevata direttività, in modo da non disturbare il sonno della popolazione che
risiede in prossimità della stazione ferroviaria, senza che questo possa
incidere con l’esigenza di fornire un’utile informazione ai viaggiatori in
transito.
Cordialmente.