Fatte salve le disposizioni
regolamentari eventualmente assunte dalla Regione, le immissioni sonore derivate dal
funzionamento di apparecchiature connesse ad
attività agricole sono assimilate alle "sorgenti sonore fisse" dalla normativa
nazionale in capo alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", ed ai relativi decreti attuativi,
e pertanto sono tenute al rispetto dei
valori limite assoluti (emissione ed immissione)
indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, oltre
al rispetto dei valori limite differenziali di immissione di cui
all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore".
La verifica dei predetti
limiti può essere demandata al Comune e all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti. A seguito
di tali verifiche fonometriche, qualora dovesse essere accertato il
supero anche una delle predette soglie limite al rumore, oltre
all'irrogazione della sanzione amministrativa, indicata dall'articolo
10, comma 2, della menzionata Legge quadro, sarà emanata apposita
diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei
limiti di Legge.
Restano comune fatte salve
le eventuali rivendicazioni assunte ai sensi dell'articolo 844 c.c. (immissioni),
qualora si intendano rivendicare anche gli eventuali danni patiti. A tal
fine, è tuttavia necessario voler usufruire di adeguata prova tecnica, assunta
attraverso la consulenza di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(TCAA), comprovante l'avvenuto supero della soglia della c.d. "normale
tollerabilità", oltre al supporto di un consulente legale con il
quale potrà essere avviato un tentativo conciliativo.
Per maggiori
approfondimenti su tali questioni, rinviamo al seguente contributo "Come
tutelarsi dal rumore?"
prodotto dall'Avv. Durelli.