La
risposta della Redazione
Schiamazzi al parco
Gent.ma Signora
Claudia,
le aree ricreative,
quali parchi pubblici adibiti allo scopo, ricadono all'interno delle sorgenti
sonore fisse, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 26 ottobre
1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", quindi
soggette al rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati
dalla Classificazione Acustica del territorio comunale.
La verifica dei
predetti valori può essere demandata all'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente e al Comune territorialmente competenti, all'esito della quale
definire la presenza dell'eventuale supero dei predetti limiti, in relazione al
quale disporre gli apposti provvedimenti (attraverso diffida) di limitazione
dell'attività, quali orari, risistemazione delle aree attrezzate, ad esempio,
allontanando i giochi per i bambini o le panchine dalle abitazioni.
In alternativa, i
disturbi lamentati potranno essere fatti ricadere fra gli illeciti penali in
capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone, sempreché il disturbo lamentato sia tale da interessare
una numero indefinito di persone, ossia più abitazioni, e i livelli da questo
espressi superino la soglia della c.d. "normale tollerabilità".
A tal riguardo, è
possibile che il Comune adotti un apposto regolamento per la gestione delle aree
riservate a parco giochi, usufruendo dei termini di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera e), della menzionata Legge quadro, essendo noto che siffatte
manifestazioni rumorose sono tipicamente comprese nelle condizioni di esercizio
di tali strutture e per questo è necessario agire per preservare la tranquillità
e il riposo delle persone che vivono nelle loro immediate vicinanze.
Infine, rivolgiamo
un sentito ringraziamento per gli apprezzamenti rivoltici. Cordiali saluti.
La Redazione:
05.09.2016