La
risposta della Redazione
Problema schiamazzi notturni
Gent.ma Lettrice/Egregio
Lettore,
definire se il
preciso contesto da Lei rappresentato possa essere circoscritto all'ambito pubblicistico, in capo alla Legge 26
ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
o a quello penale assoggettabile alle responsabilità richiamate dall'articolo 659
C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone, non
appare un'azione tanto semplice e di così immediata definizione, in quanto, pur
essendo l'origine del disturbo lamentato strettamente connesso con la gestione dell'attività di distribuzione automatica
delle bevande, il disturbo è prettamente riconducibile al comportamento
assunto dalle persone che hanno occasione di radunarsi nella pubblica piazza.
Appare in ogni caso evidente che, qualora il
disagi lamentati coinvolgessero una pluralità di soggetti esposti (ossia più abitazioni),
il ricorso all'Autorità Giudiziaria può rappresentare uno degli ambiti
all'interno dei quali cercare di trovare soluzione al problema lamentato, anche
se la via pubblicistica, invocata attraverso l'esercizio della potestà
sindacale rappresenta certamente il principale riscontro attraverso il quale il
Sindaco può intervenire per sollevare la popolazione esposta al rumore,
essendo questo promosso nell'ambito dell'ordine pubblico, della sicurezza e del
decoro urbano, parimenti a quanto in parte richiamato nello stesso rapporto
conclusivo di ARPAT.
Cordiali saluti.
La Redazione:
08.04.2017