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La risposta della Redazione
Problema schiamazzi notturni
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore, definire se il preciso contesto da Lei rappresentato possa essere circoscritto all'ambito pubblicistico, in capo alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", o a quello penale assoggettabile alle responsabilità richiamate dall'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone, non appare un'azione tanto semplice e di così immediata definizione, in quanto, pur essendo l'origine del disturbo lamentato strettamente connesso con la gestione dell'attività di distribuzione automatica delle bevande, il disturbo è prettamente riconducibile al comportamento assunto dalle persone che hanno occasione di radunarsi nella pubblica piazza. Appare in ogni caso evidente che, qualora il disagi lamentati coinvolgessero una pluralità di soggetti esposti (ossia più abitazioni), il ricorso all'Autorità Giudiziaria può rappresentare uno degli ambiti all'interno dei quali cercare di trovare soluzione al problema lamentato, anche se la via pubblicistica, invocata attraverso l'esercizio della potestà sindacale rappresenta certamente il principale riscontro attraverso il quale il Sindaco può intervenire per sollevare la popolazione esposta al rumore, essendo questo promosso nell'ambito dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, parimenti a quanto in parte richiamato nello stesso rapporto conclusivo di ARPAT. Cordiali saluti.
La Redazione: 08.04.2017
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