Gent.ma Signora Mariella,
le azioni di rivendicazione dei propri Diritti non assolvono al compito
di educare, anche se da questo trarrebbe maggiore beneficio la soluzione
al disturbo lamentato, quanto tutt'al più possono cercare di calmierare
e, in taluni casi, di reprimere certi cattivi comportamenti che si
frappongono alle nostre legittime esigenze, dacché "l'esigenza allo
svago e al divertimento degli uni cessa quando inizia il diritto al
riposo degli altri". Di fatto il diritto alla salute sancito
dall'art 32 della Carta Costituzionale è un diritto primario che non
può essere compromesso, quantomeno dall'esigenza del divertimento.
Con questa summa, iniziamo a considerare i diversi aspetti che
auspichiamo possano risultare d'aiuto per cercare di dipanare questa
particolare vicenda che Lei ha inteso presentarci.
Le immissioni sonore generate nello stretto legame tra privati, non
trovano risposta nell’ambito della vigente normativa pubblicistica in
capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recante “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”, anche se può trovare un suo adeguato
riscontro nell'ambito della disciplina tra vicini, contemplata
all'interno dell'Ordinamento civile dall'art. 844 c.c. (immissioni
intollerabili) con azione inibitoria e risarcitoria. In tale
caso, la persona offesa dai rumori può intimare al vicino la cessazione
di quelle immissioni sonore che eccedono la soglia della c.d. "normale
tollerabilità", ossia, per consolidato orientamento
giurisprudenziale, di quei livelli di rumore che superano di 3 dB(A) le
normali condizioni dei luoghi. Tale principale presupposto, richiede
dunque l’elaborazione di un’analisi obiettiva ed oggettiva,
ripresa all'interno di un'adeguata "prova tecnica", fondata sulle
rilevazioni fonometriche delle immissioni sonore contestate da parte di
un consulente tecnico avente comprovata esperienza nel campo, meglio se
riconducibile alla figura di Tecnico Competente in Acustica (TCA)
iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA).
Sulla scorta dei risultati di tali rilevazioni, potranno essere decise
le preliminari forme di rivendicazione volte a cercare di persuadere il
vicino dal proseguo delle illecite immissioni, tentando dapprima di far
comprendere che il preliminare accordo tra le parti circa
adeguate limitazioni degli orari e l'impiego di limitare l’uso di certe
apparecchiature o di certi comportamenti ostili al riposo e alla
tranquillità notturna, ovvero al sonno, potrebbero rappresentare già
un'utile ed efficace soluzione per sollevarsi da una futura possibile
lite. Tuttavia, da quanto leggo nella sua missiva, mi pare che in
questi anni non vi sono stati riscontri in questo senso.
A fronte di quanto esplicato, mediante il supporto di un legale, Lei
potrà decidere se procedere con un atto di diffida a cessare
immediatamente le immissioni intollerabili e moleste, al quale fare
seguito, se lo vorrà, un tentativo di conciliazione, da avviare
davanti ad un Istituto conciliativo. Valuterà poi, in caso di esito
negativo di agire con ricorso al Giudice, in occasione del quale
avanzare la richiesta di riconoscimento degli eventuali danni patiti
(patrimoniali, biologici e/o morali).
In tema di risarcimento del danno, allorquando comprovato, la questione
meriterebbe una più ampia trattazione, necessitando di entrare nei
dettagli dello specifico caso. Pur tuttavia, le pretese risarcitorie
costituiscono spesso un valido deterrente al proseguo di siffatti
comportamenti, dal momento che il loro perdurare potrebbe farne
aumentare la loro entità oltre che consolidare nel Giudice il
convincimento circa l'ostilità di quel vicino che, perseverando
nell'adottare comportamenti o azioni contrari ai diritti di salute e
di tranquillità delle persone, nonché alla violazione dei
regolamenti comunali e di polizia urbana dei luoghi, in relazione al
periodo della giornata nella quale questi si manifestano, mancherebbe di
assolvere a diritti primari sanciti anche dall'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché, sul piano etico,
ai tipici quanto più elementari doveri di buon vicinato.
Tale succinta rappresentazione potrà essere meglio sviluppata in
occasione del consulto con un legale che La invitiamo ad avviare
per acquisire tutti quelle preliminari informazioni, prima di
intraprendere le successive azioni di rivendicazione. A tal riguardo, se
desidera, potrà altresì avvalersi dei servizi dello scrivente. Nel qual
caso, sarà tuttavia necessario aprire una comunicazione privata
attraverso i canali di riferimento posti a capo di questa sezione.
Cordiali saluti.