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Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2024

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Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

Schiamazzi e rumori vari dai vicini della villa accanto

 

 

 

Gent.ma Signora Mariella,

le azioni di rivendicazione dei propri Diritti non assolvono al compito di educare, anche se da questo trarrebbe maggiore beneficio la soluzione al disturbo lamentato, quanto tutt'al più possono cercare di calmierare e, in taluni casi, di reprimere certi cattivi comportamenti che si frappongono alle nostre legittime esigenze, dacché "l'esigenza allo svago e al divertimento degli uni cessa quando inizia il diritto al riposo degli altri". Di fatto il diritto alla salute sancito dall'art 32 della Carta Costituzionale è un diritto primario che non può essere compromesso, quantomeno dall'esigenza del divertimento.

Con questa summa, iniziamo a considerare i diversi aspetti che auspichiamo possano risultare d'aiuto per cercare di dipanare questa particolare vicenda che Lei ha inteso presentarci.

Le immissioni sonore generate nello stretto legame tra privati, non trovano risposta nell’ambito della vigente normativa pubblicistica in capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, anche se può trovare un suo adeguato riscontro nell'ambito della disciplina tra vicini, contemplata all'interno dell'Ordinamento civile dall'art. 844 c.c. (immissioni intollerabili) con azione inibitoria e risarcitoria. In tale caso, la persona offesa dai rumori può intimare al vicino la cessazione di quelle immissioni sonore che eccedono la soglia della c.d. "normale tollerabilità", ossia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, di quei livelli di rumore che superano di 3 dB(A) le normali condizioni dei luoghi. Tale principale presupposto, richiede dunque l’elaborazione di un’analisi obiettiva ed oggettiva, ripresa all'interno di un'adeguata "prova tecnica", fondata sulle rilevazioni fonometriche delle immissioni sonore contestate da parte di un consulente tecnico avente comprovata esperienza nel campo, meglio se riconducibile alla figura di Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA).

Sulla scorta dei risultati di tali rilevazioni, potranno essere decise le preliminari forme di rivendicazione volte a cercare di persuadere il vicino dal proseguo delle illecite immissioni, tentando dapprima di far comprendere che il preliminare accordo tra le parti circa adeguate limitazioni degli orari e l'impiego di limitare l’uso di certe apparecchiature o di certi comportamenti ostili al riposo e alla tranquillità notturna, ovvero al sonno, potrebbero rappresentare già un'utile ed efficace soluzione per sollevarsi da una futura possibile lite. Tuttavia, da quanto leggo nella sua missiva, mi pare che in questi anni non vi sono stati riscontri in questo senso.

A fronte di quanto esplicato, mediante il supporto di un legale, Lei potrà decidere se procedere con un atto di diffida a cessare immediatamente le immissioni intollerabili e moleste, al quale fare seguito, se lo vorrà, un tentativo di conciliazione, da avviare davanti ad un Istituto conciliativo. Valuterà poi, in caso di esito negativo di agire con ricorso al Giudice, in occasione del quale avanzare la richiesta di riconoscimento degli eventuali danni patiti (patrimoniali, biologici e/o morali).

In tema di risarcimento del danno, allorquando comprovato, la questione meriterebbe una più ampia trattazione, necessitando di entrare nei dettagli dello specifico caso. Pur tuttavia, le pretese risarcitorie costituiscono spesso un valido deterrente al proseguo di siffatti comportamenti, dal momento che il loro perdurare potrebbe farne aumentare la loro entità oltre che consolidare nel Giudice il convincimento circa l'ostilità di quel vicino che, perseverando nell'adottare comportamenti o azioni contrari ai diritti di salute e di tranquillità delle persone, nonché alla violazione dei regolamenti comunali e di polizia urbana dei luoghi, in relazione al periodo della giornata nella quale questi si manifestano, mancherebbe di assolvere a diritti primari sanciti anche dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché, sul piano etico, ai tipici quanto più elementari doveri di buon vicinato.

Tale succinta rappresentazione potrà essere meglio sviluppata in occasione del consulto con un legale che La invitiamo ad avviare per acquisire tutti quelle preliminari informazioni, prima di intraprendere le successive azioni di rivendicazione. A tal riguardo, se desidera, potrà altresì avvalersi dei servizi dello scrivente. Nel qual caso, sarà tuttavia necessario aprire una comunicazione privata attraverso i canali di riferimento posti a capo di questa sezione.

Cordiali saluti.

 

 

La Redazione: 18.05.2024

 

 

 

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