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La risposta della Redazione
Schiamazzi di un bar vicino di casa
Gent.ma Signora Debora, nella Sua lettera trasparirebbero già tutti gli elementi utili per la definizione di ciò che i gestori del bar e l'Amministrazione locale, ossia il Comune, dovrebbero compiere per contenere il rumore provocato durante l'esercizio dell'attività. In particolare, tali soggetti dovrebbero adoperarsi per disporre dapprima ad una limitazione dei volumi della musica, riconducendoli almeno all'interno delle soglie limite di rumore previste dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", sia in riferimento ai valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, sia dei valori limite differenziali di immissione, indicati dall'articolo 4, comma 1, del citato d.P.C.M.. Altra questione sono le urla e schiamazzi degli avventori, per i quali il Sindaco è provvisto di appositi poteri-doveri che gli consentono di instaurare appositi provvedimenti limitatori, fra i quali all'occorrenza la temporanea restrizione degli orari di esercizio dell'attività al fine di tutelare la quiete e la tranquillità notturna delle residenze. Appare dunque imprescindibile il fatto che il ricorso all'Autorità locale divenga la principale e utile azione da intraprendere al fine di invocare il rispetto delle condizioni di esercizio previsto dalla Legge, sia per quanto riguarda i livelli di rumore, sia gli orari, rinviando, se del caso, a degli opportuni accertamenti tecnici per tramite dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), sulla scorta dei quali disporre l'eventuale regime sanzionatorio, previsto dall'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", nonché il provvedimento di diffida con il quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei valori limite di rumore contestati. Resta in ogni caso fatta salva la possibilità di ricorrere davanti all'Autorità Giudiziaria, in relazione a quanto previsto dall'articolo 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, qualora l'azione amministrativa non dovesse assortire a utili ed efficaci soluzioni entro tempi ragionevoli. Cordiali saluti.
La Redazione: 10.06.2017
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