La
risposta della Redazione
Schiamazzi di un bar vicino di casa
Gent.ma
Signora Debora,
nella Sua lettera
trasparirebbero già tutti gli elementi utili per la definizione di ciò che i
gestori del bar e l'Amministrazione locale, ossia il Comune, dovrebbero compiere
per contenere il rumore provocato durante l'esercizio dell'attività. In
particolare, tali soggetti dovrebbero adoperarsi per disporre dapprima ad una
limitazione dei volumi della musica, riconducendoli almeno all'interno delle
soglie limite di rumore previste dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", sia in riferimento ai valori
assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione
Acustica del territorio comunale, sia dei valori limite differenziali di
immissione, indicati dall'articolo 4, comma 1, del citato d.P.C.M..
Altra questione sono
le urla e schiamazzi degli avventori, per i quali il Sindaco è provvisto di
appositi poteri-doveri che gli consentono di instaurare appositi provvedimenti
limitatori, fra i quali all'occorrenza la temporanea restrizione degli orari di
esercizio dell'attività al fine di tutelare la quiete e la tranquillità notturna
delle residenze.
Appare dunque
imprescindibile il fatto che il ricorso all'Autorità locale divenga la
principale e utile azione da intraprendere al fine di invocare il rispetto delle
condizioni di esercizio previsto dalla Legge, sia per quanto riguarda i livelli
di rumore, sia gli orari, rinviando, se del caso, a degli opportuni accertamenti
tecnici per tramite dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
(ARPA), sulla scorta dei quali disporre l'eventuale regime sanzionatorio,
previsto dall'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante
"Legge quadro sull'inquinamento acustico", nonché il provvedimento di
diffida con il quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei valori
limite di rumore contestati.
Resta in ogni caso
fatta salva la possibilità di ricorrere davanti all'Autorità Giudiziaria, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 659 C.P. in materia di disturbo delle
occupazioni e del riposo delle persone, qualora l'azione amministrativa non
dovesse assortire a utili ed efficaci soluzioni entro tempi ragionevoli.
Cordiali saluti.
La Redazione:
10.06.2017