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La risposta della Redazione
Rumore prodotto dalle attività di scarico merce di un supermercato
Gent.ma Sonia, le attività connesse ad esigenze commerciali, quali sono le operazioni di scarico/carico della merce di un supermercato, sono soggette al rispetto dei valori limite di rumorosità richiamati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ossia sono tenute al rispetto dei valori assoluti (emissione e immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché di quelli differenziali (articolo 4) verificati all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore. La verifica dei suddetti limiti può essere richiesta al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, in relazione ai quali definire l'eventuale illiceità delle immissioni sonore. Qualora all'esito delle predette verifiche fonometriche venisse accertato il supero di uno dei valori limite, a carico del trasgressore è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti. Sulla scorta di quanto indicato, pare utile che il supermercato possa provvedere anche in via autonoma alla definizione degli interventi tecnici e organizzativi, fra i quali il confinamento di dette operazioni in orari più consoni al riposo delle occupazioni, utili per contenere le immissioni sonore almeno all'interno delle predette soglie limite, sollevandosi se del caso dalle eventuali responsabilità sanzionatorie, volendo altresì preservare i rapporti di buon vicinato. Cordiali saluti.
La Redazione: 21.01.2017
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