La
risposta della Redazione
Rumore prodotto dalle attività di scarico merce di
un supermercato
Gent.ma Sonia,
le attività connesse
ad esigenze commerciali, quali sono le operazioni di scarico/carico della merce di
un supermercato, sono soggette al rispetto dei valori limite di rumorosità
richiamati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore", ossia sono tenute al rispetto dei valori assoluti
(emissione e immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio
comunale, nonché di quelli differenziali (articolo 4) verificati all'interno degli
ambienti abitativi esposti al rumore.
La verifica dei
suddetti limiti può essere richiesta al Comune e all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, in relazione ai
quali definire l'eventuale illiceità delle immissioni sonore.
Qualora all'esito
delle predette verifiche fonometriche venisse accertato il supero di uno dei
valori limite, a carico del trasgressore è prevista l'irrogazione della sanzione
amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995,
n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", oltre all'emanazione
di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro
nei limiti.
Sulla scorta di
quanto indicato, pare utile che il supermercato possa provvedere anche in via
autonoma alla definizione degli interventi tecnici e organizzativi, fra i quali
il confinamento di dette operazioni in orari più consoni al riposo delle
occupazioni, utili per
contenere le immissioni sonore almeno all'interno delle predette soglie limite,
sollevandosi se del caso dalle eventuali responsabilità sanzionatorie, volendo
altresì preservare i rapporti di buon vicinato.
Cordiali saluti.
La Redazione:
21.01.2017