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Sanzione amministrativa
La sanzione amministrativa è la pena che la legge prevede per l'illecito amministrativo; essa riveste per il trasgressore la natura di punizione per la realizzazione di una condotta vietata dalla norma o per l'omissione di un comportamento doveroso. La normativa in materia di inquinamento acustico prevede un regime sanzionatorio ristretto ai soli primi 3 commi dell’art. 10 della Legge n. 447/95 che riguardano nell’ordine: - comma1: l’inottemperanza a provvedimenti contingibili e urgenti (sospensione dell’attività o chiusura degli impianti); - comma 2: il superamento dei limiti di rumorosità (d.P.C.M. 14/11/97 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”); - comma 3: la violazione delle disposizioni dettate da leggi statali, provinciali e dai comuni (Decreti attuativi legge n. 447/95, norme provinciali e regolamenti comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico - provvedimenti sindacali). L'irrogazione delle sanzioni amministrative è in capo al Comune territorialmente competente, il quale opera in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al sistema penale". Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426), per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento comunali. Di norma, la violazione può essere accertata dal personale preposto al controllo del Comune territorialmente competente (personale tecnico e Vigili Urbani) o a seguito di accertamento delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA).
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