Egregio Lettore,
lo svolgimento di feste e manifestazioni a
carattere temporaneo, possono essere autorizzate dal Comune, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della
legge n. 447 del 26 ottobre
1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), anche in deroga ai
limiti di rumore richiamati dalla normativa speciale di settore in capo
al
d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore), nel rispetto dei criteri fissati dalle Regioni.
A tal fine, il Comune individua le opportune
fasce orarie e le procedure tecnico-organizzative volte a limitare il
più possibile il disturbo generato dall'esercizio di tali attività,
quali: collocazione dei diffusori acustici, volumi della musica, eventuali
schermi
protettivi temporanei e quanto altro utile per evitare che lo
svolgimento dell'attività possa gravare in misura eccessiva sulle
esigenze di riposo e tranquillità delle persone esposte al rumore.
Inoltre, tali attività possono trovare una
loro specifica disciplina all'interno del regolamento acustico adottato
dal Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della
menzionata Legge quadro, tra cui la definizione di apposite aree da
destinare a manifestazioni che hanno cadenza annuale, tra cui le sagre,
i concerti, gli avvenimenti ricreativi e altri eventi simili.
Oltre ai poteri in seno all'autorizzazione
per l'esercizio dell'avvenimento, il Comune è altresì investito dei poteri di
vigilanza
e controllo, ai sensi dell'articolo 14, della menzionata L.447/95,
oltreché di quelli in capo all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori e di
quelli ripristinatori, allorquando venissero disattese le disposizioni
fissate per salvaguardare la quiete e la tranquillità delle persone, in
particolare il disturbo del sonno.
L'inadeguatezza di tali disposizioni o la
manifesta carenza di tali atti, possono determinare la
contestazione per via gerarchica del provvedimento autorizzativo in
occasione della quale invocarne la sua sospensione.
Qualora il disturbo intercetti una
sola abitazione esposta al rumore generato in occasione di tali eventi,
questo può limitare il rinvio alle responsabilità
penali in capo all'articolo 659 CP. che disciplina il disturbo delle
occupazioni e il riposo delle persone, poiché viene meno la diffusione
del rumore verso un numero indeterminato di persone, alla quale la
prevalente dottrina giurisprudenziale ha inteso ormai da tempo fare
riferimento. Ciò nonostante, il Comune conserva comunque il compito di
adottare appropriati mezzi per evitare l'insorgere di fenomeni che
possano mettere a rischio la Salute (Art. 32 Cost.) dei cittadini,
provocati da
un'esposizione prolungata e ingiustificata di emissioni abnormi rispetto
alle effettive necessità espresse dallo svolgimento dell'attività.
Tuttavia, per tali aspetti e per quelli inerenti le responsabilità
dell'Amministrazione chiamata a tutelare le legittime esigenze delle
persone, pare utile voler disporre di un consulto legale, attraverso il
quale esporre il caso e le condizioni che sono all'origine del disturbo,
usufruendo dell'esame dei titoli autorizzativi, promuovendo istanza di accesso agli atti.
Resta in ogni caso fatto salvo il richiamo
alle responsabilità derivanti da immissioni moleste tra vicini, richiamate
dall'articolo 844 cod. civ. (immissioni) qualora eccedano la soglia
della c.d. "normale tollerabilità", desunta dai risultati di appositi rilevamenti
fonometrici eseguiti da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto
nell'elenco nazionale (ENTECA).
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Ulteriori approfondimenti
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Attività temporanee in deroga ai limiti acustici