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Egregio Lettore, lo svolgimento di feste e manifestazioni a carattere temporaneo, possono essere autorizzate dal Comune, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), anche in deroga ai limiti di rumore richiamati dalla normativa speciale di settore in capo al d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), nel rispetto dei criteri fissati dalle Regioni. A tal fine, il Comune individua le opportune fasce orarie e le procedure tecnico-organizzative volte a limitare il più possibile il disturbo generato dall'esercizio di tali attività, quali: collocazione dei diffusori acustici, volumi della musica, eventuali schermi protettivi temporanei e quanto altro utile per evitare che lo svolgimento dell'attività possa gravare in misura eccessiva sulle esigenze di riposo e tranquillità delle persone esposte al rumore. Inoltre, tali attività possono trovare una loro specifica disciplina all'interno del regolamento acustico adottato dal Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della menzionata Legge quadro, tra cui la definizione di apposite aree da destinare a manifestazioni che hanno cadenza annuale, tra cui le sagre, i concerti, gli avvenimenti ricreativi e altri eventi simili. Oltre ai poteri in seno all'autorizzazione per l'esercizio dell'avvenimento, il Comune è altresì investito dei poteri di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 14, della menzionata L.447/95, oltreché di quelli in capo all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori e di quelli ripristinatori, allorquando venissero disattese le disposizioni fissate per salvaguardare la quiete e la tranquillità delle persone, in particolare il disturbo del sonno. L'inadeguatezza di tali disposizioni o la manifesta carenza di tali atti, possono determinare la contestazione per via gerarchica del provvedimento autorizzativo in occasione della quale invocarne la sua sospensione. Qualora il disturbo intercetti una sola abitazione esposta al rumore generato in occasione di tali eventi, questo può limitare il rinvio alle responsabilità penali in capo all'articolo 659 CP. che disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone, poiché viene meno la diffusione del rumore verso un numero indeterminato di persone, alla quale la prevalente dottrina giurisprudenziale ha inteso ormai da tempo fare riferimento. Ciò nonostante, il Comune conserva comunque il compito di adottare appropriati mezzi per evitare l'insorgere di fenomeni che possano mettere a rischio la Salute (Art. 32 Cost.) dei cittadini, provocati da un'esposizione prolungata e ingiustificata di emissioni abnormi rispetto alle effettive necessità espresse dallo svolgimento dell'attività. Tuttavia, per tali aspetti e per quelli inerenti le responsabilità dell'Amministrazione chiamata a tutelare le legittime esigenze delle persone, pare utile voler disporre di un consulto legale, attraverso il quale esporre il caso e le condizioni che sono all'origine del disturbo, usufruendo dell'esame dei titoli autorizzativi, promuovendo istanza di accesso agli atti. Resta in ogni caso fatto salvo il richiamo alle responsabilità derivanti da immissioni moleste tra vicini, richiamate dall'articolo 844 cod. civ. (immissioni) qualora eccedano la soglia della c.d. "normale tollerabilità", desunta dai risultati di appositi rilevamenti fonometrici eseguiti da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA). _____________________ Ulteriori approfondimenti - Attività temporanee in deroga ai limiti acustici
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La Redazione: 31.07.2021
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