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Ultimo aggiornamento: 01 aprile 2023

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Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

Rumori soprastanti la mia abitazione per due problemi distinti

 

 

 

Egregio Signor Luca,

le questioni da Lei presentate sono principalmente accomunate dalla medesima origine, ossia la scarsa attenzione dei vicini nel limitare quei rumori non strettamente necessari e non ricadenti all’interno di una “normale” vita domestica. Ciò costituisce la principale causa di disturbo la quale può risultare perfino acuita da un inadeguato isolamento acustico dell’edificio. Tuttavia, andiamo con ordine.

Relativamente al primo aspetto, oltre ad un generale adempimento in capo alle illecite immissioni (ex art. 844 cod.civ.) sussiste altresì l’obbligo, a carico di chi esercita una condotta potenzialmente lesiva delle esigenze altrui ed anche, si presume del regolamento di Polizia Urbana della città dove abita, di attenersi alle elementari regole di buona educazione, tra le quali possiamo annoverare: rispettare gli orari del silenzio, evitare volumi della musica o della TV troppo elevati, non arrecare disturbo ai vicini, etc.. Tali azioni di pacifica convivenza, possono essere riprese all’interno delle clausole contrattuali (ad esempio di vietare "qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini dopo le are 23:00, di suonare, cantare e di far funzionare apparecchi radio e grammofoni salvo il consenso dei condomini vicini"). Rilevato che il dissenso risulta dalla corrispondenza che il locatore può imporre all’affittuario al fine di motivare, se del caso, le ragioni per una recessione anticipata del contratto d’affitto. Per la Cassazione (sentenza 22860/2020) la violazione della relativa pattuizione contrattuale, espressa in continui rumori molesti ai danni del vicinato, può provocare la risoluzione del contratto d’affitto e lo sfratto dell’inquilino molesto.

A fronte di un dispregio di tali semplici comportamenti, potranno essere assunte le diverse azioni previste all’interno dell’Ordinamento civile ed anche penale, a partire da un contatto bonario volto a persuadere i vicini da siffatte condotte, per poi procedere con una diffida e passare, successivamente, ad un tentativo di conciliazione ed, infine, presentare il caso davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile. In ogni caso, risulta necessario e fondamentale premunirsi di adeguato elemento di prova derivato dagli esiti di un’idonea rilevazione fonometrica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell’elenco nazionale (ENTECA), accertante l’eventuale supero della soglia della c.d. “normale tollerabilità”, non trascurando al contempo di evidenziare gli eventuali effetti causati al soggetto che subisce i disturbi, mediante un’anamnesi medica di uno specialista. Anche i rapporti dei carabinieri e del commissariato di polizia sono tutti elementi di prova.

La seconda questione da Lei sollevata è relativa al presunto scarso isolamento acustico dell’edificio derivato a seguito dalla esecuzione di opere di ristrutturazione, in conseguenza delle quali sono diventati maggiormente avvertibili i rumori generati nell’appartamento vicino (vociare, trascinamento delle sedie, etc.). In questi casi, la normativa pubblicistica in capo al d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, impone l’obbligo al soggetto che esegue le opere di assicurare dei valori minimi di isolamento, allorquando interessino il rifacimento sostanziale di una delle partizioni verticali (pareti perimetrali e divisorie tra unità abitative) e orizzontali (solai di separazione tra unità abitative distinte) di unità abitative, oltreché degli impianti tecnici. Tuttavia, per procedere ad una contestazione di tali carenze è necessario e fondamentale acquisire ed esaminare la documentazione relativa al progetto o la domanda di autorizzazione edilizia presentata al Comune, oltreché disporre di relativo collaudo acustico da parte di un TCA da Lei incaricato.

Qualora tali verifiche risultassero ostacolate, ad esempio per la mancata disponibilità di accedere all’appartamento del vicino, la contestazione potrà trarre origine, in una prima fase, dal riscontro delle analisi fonometriche rivolte alla verifica della soglia della c.d. “normale tollerabilità” (ex art. 844 cod. civ.) e rimandando successivamente ai quesiti da sottoporre all’esame del Giudice anche quello relativo al presunto scarso isolamento acustico. Nel qual caso, il Giudice potrà decidere circa il rinvio ad un’apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) rivolta alla verifica anche ti tale quesito.

Pare infine indubbio che quanto qui espresso rappresenta solamente un primo e peraltro sommario inquadramento circa i principali aspetti che potrebbero essere sollevati in occasione di un’azione di ricorso, essendo primariamente necessario un esame approfondito del caso. Aspetto anche da approfondire è quello riferito della vibrazione delle pareti. Per questo, La invitiamo, prima di intraprendere una qualsiasi delle ipotesi di contestazione, di voler usufruire di un preliminare consulto legale, a seguito del quale decidere quali azioni potrebbero confacersi per la soluzione di quanto da Lei lamentato.

 

 

La Redazione: 01.04.2023

 

 

 

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